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DSGA temporizzati: “Si ponga fine all’ingiustizia”

A cura del GRUPPO DI COORDINAMENTO NAZIONALE dei DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi  -figure professionali uniche, come i Dirigenti Scolastici, presenti in tutte le Scuole)

Il “Gruppo di Coordinamento nazionale dei DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi  -figure professionali uniche, come i Dirigenti Scolastici, presenti in tutte le Scuole) temporizzati” (aggettivo derivante dal metodo con cui è stato calcolato il loro stipendio) intende sottoporre all’attenzione della Rivista e dei suoi lettori un’annosa problematica ancora irrisolta, benché  di interesse “nazionale”, e finora sottostimata, anche perché sconosciuta ai più.

All’interno della categoria dei DSGA si è determinata una profonda ingiustizia, dovuta alla disparità di trattamento economico tra coloro che, come noi, hanno avuto accesso a tale profilo professionale nel 2000 (anno della sua istituzione) e retribuiti con il metodo della “temporizzazione”, e coloro che sono stati assunti dal 2003 in poi, retribuiti, in maniera decisamente più vantaggiosa, con il metodo della “ricostruzione”.

Poiché tra le due fattispecie non ci sono mai state differenze sia nei requisiti di accesso al profilo, sia nella quantità e qualità del lavoro svolto, tale differenza di trattamento economico risulta del tutto ingiustificabile, inaccettabile e, a nostro avviso, incostituzionale.

Il problema della disparità di trattamento economico, affrontato con diversi percorsi da tutti gli interessati anche in sede giudiziaria, sembrava essere stato risolto dalla Corte dei Conti d’Abruzzo che, con la delibera n.1 /2015, dichiarava: “Il meccanismo del ricostruzione della carriera deve ritenersi applicabile (…) non solo come riconosciuto dal Miur con nota n.5491 del 19.3.2007 (dal 2003 in poi ndr), bensì a partire da quella data per tutti i DSGA”.

Ma la Corte dei Conti di Roma sezione centrale, con una velocità anomala, nella seduta del 30.06.2015 ribalta la delibera della Corte dei Conti d’Abruzzo e indica come soluzione a tale disparità l’applicazione del metodo di calcolo della “temporizzazione” a tutti i Dsga, sia per gli   assunti dal 2000 che per gli assunti dal 2003 in poi, e invita il  Miur  ad adeguarsi a tale decisione.

Attualmente non risulta che siano stati rettificati e “temporizzati” i decreti di ricostruzione dei DSGA che sono stati assunti dal 2003 in poi dall’Amministrazione.

E’ nostra convinzione che quei decreti non possano essere messi in discussione dalla stessa Amministrazione che li ha emessi a suo tempo, riconoscendo pienamente a quel personale tutto il servizio pregresso.

Vorremmo sapere cosa intende fare il Ministero per eliminare la disparità di trattamento economico fra le succitate fattispecie di DSGA, rispettando contemporaneamente i contratti stipulati con i DSGA assunti dal 2003 e fino ad oggi.

One Comment

  1. frazzetta nicolò
    15 Luglio 2017 at 18:49

    ho letto l’ intervento sulla rivista ma non ricordo in quale parte della sentenza è previsto che si “indica come soluzione a tale disparità l’applicazione del metodo di calcolo della “temporizzazione” a tutti i Dsga, sia per gli assunti dal 2000 che per gli assunti dal 2003 in poi”. oltretutto non mi sembrerebbe logico per una sentenza che ha stabilito il diniego sulla base del principio che il contratto, nella gerarchia delle leggi, è più importante.

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