Educatore professionale
di Fabio ScrimitoreIl quesito, avanzato da un Direttore sga, riguarda i titoli richiesti per esercitare l’istituenda professione di educatore.
Appare doverosa una premessa: dagli atti parlamentari si apprende che la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, pronunciandosi in sede deliberante, ha dato il via libera alla proposta di legge n. 2656.
L’articolo 1° della sopra menzionata proposta di legge n. 2656 disciplina le professioni di educatore e di pedagogista, operanti nel campo dell’educazione non formale e formale, come definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l’integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell’accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Lo stesso articolo precisa le caratteristiche della duplice professione, specificando che per educatore si intende il professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
Il pedagogista è, invece, un professionista di livello apicale che svolge le medesime funzioni dell’educatore, ma che ha, come obiettivo, la valutazione pedagogica.
Appare, qui, necessario un inciso: l’art. 2 del Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 precisa i concetti di educazione formale e informale. Per apprendimento formale si intende l’ apprendimento che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione (scuole statali e paritarie del I e del II ciclo) e nelle università’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; tale forma di apprendimento si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
Per apprendimento non formale si intende l’ apprendimento, caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nel precedente capoverso, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. Secondo la definizione del citato decreto legislativo, l’ apprendimento informale, anche se chi lo realizza non lo fa per una scelta eminentemente ed intenzionalmente finalizzata all’apprendimento, consiste nello svolgimento, da parte della persona, di attività’ che si svolgono nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito lavorativo, familiare e del tempo libero.
E’ rilevante sapere che, a termini della predetta proposta di legge, l’esercizio delle professioni di educatore e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.
L’articolo 7 della proposta di legge individua, in particolare, il titolo richiesto per la funzione di educatore, precisando che la qualifica di educatore è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea triennale L19 in scienze dell’educazione e della formazione.
L’autore del quesito si è riferito ad un professionista che possiede la laurea triennale L24 ed ha chiesto di sapere se, con il possesso della predetta laurea L24, si potrà esercitare la futura professione di educatore.
Appare utile tener conto, in via di mero fatto, che l’allegato al Decreto legislativo n. 270 del 22 ottobre 2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, specifica le attività professionali che possono essere esercitate da coloro che conseguono una laurea triennale.
Vi si legge che ai titolati di una delle lauree comprese nella classe di lauree L19 – Scienze dell’educazione e della formazione si offrono i seguenti sbocchi occupazionali: attività di educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, e servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.) nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l’ambiente, ecc.); altri sbocchi occupazionali sono previsti anche in attività professionali come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria; come educatori nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l’infanzia e per la preadolescenza.
La stessa tabella precisa che i titolari di una delle lauree triennali, comprese nella classe L24 delle lauree in scienze e tecniche psicologiche, potranno svolgere attività professionali in strutture pubbliche e private, nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore. I laureati della classe, sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia, potranno svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità e per l’assistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle risorse umane nelle diverse età della vita.
Se nel delineare la nuova professione di educatore, la Camera dei Deputati ha espressamente previsto il possesso della laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, sembra chiaro che abbia voluto operare una scelta diretta a valorizzare la componente educativa, propria della classe L19, rispetto a quella a prevalente base psicologica, propria della classe L24.
Pertanto, al professionista che possiede la laurea L24, in scienze e tecniche psicologiche, che voglia esercitare la nuova professione di educatore di cui alla proposta di legge n. 2656, non resterà altro che rivolgersi ad una Università, per chiedere l’integrazione della sua laurea della classe L24 con i crediti formativi necessari per conseguire una delle lauree triennali riconducibili alla classe L19. Salvo che non ritenga di promuovere un’iniziativa, anche di indole sindacale: proporre ad un senatore di presentare un emendamento alla predetta proposta di legge che preveda anche la laurea L24, quale titolo per esercitar l’attesa, nuova professione.
Con un ultimo quesito, è stato chiesto di sapere:
a – se la persona titolare della laurea classe L24, che ha svolto 2 anni di attività in un asilo privato, possa aprire un asilo nido; o se invece sia necessario il possesso della laurea L19;
b – nel caso in cui la proposta di legge n. 2656 non dovesse essere convertita in legge o, comunque, fino a quando non entrerà in vigore la nuova legge, se la persona in possesso di una laurea triennale L24 possa esercitare la professione di educatore.
In relazione alla prima domanda, si conferma che, se e quando la proposta di legge n. 2656 diverrà legge formale, non basterà la sola laurea della classe L24 per svolgere la funzione di educatore in un asilo nido. Quanto, alla seconda domanda, bisognerà far riferimento al singolo ordinamento giuridico regionale e controllarne le disposizioni specifiche espresse al riguardo; ogni Regione, infatti, ha emanato una propria disciplina che, oltre al possesso dei titoli di studio richiesti per esercitare la funzione di educatore, ha indicato anche quali titoli debbano possedere coloro che intendano aprire un’istituzione sociale educativa. La regolamentazione della Regione Campania, alla quale ci si riferisce soltanto a titolo esemplificativo, prevede che possano attualmente svolgere la funzione di educatore di asilo nido figure professionali di terzo livello, che posseggano una laurea in scienze dell’educazione o in scienze della formazione, ovvero il titolo accademico di assistente sociale. Tuttavia, la stessa legislazione regionale ammette che la suddetta funzione possa essere svolta anche da figure professionali di II livello, che siano in possesso del diploma di maturità o di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia o nelle scuole primarie, purché i titolari di tali diplomi abbiano già prestato servizio come operatore addetto all’infanzia in data anteriore all’entrata in vigore del Regolamento n. 4 del 2014 per almeno 12 mesi.

