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Trasferimento di alunno

di Fabio ScrimitoreIl quesito, rivoltoci da un docente, riguarda il trasferimento di un alunno ad anno scolastico già iniziato.

Nel formulare il quesito, l’autore si è mostrato più che informato sulla corretta procedura che l’ordinamento scolastico ha fissato nel tempo, per la generalità degli alunni che intendano trasferirsi da un istituto ad un altro, ed ha dimostrato di saper bene che la fonte della normativa specifica è piuttosto antica: risale, infatti, al Regio Decreto del 4 maggio 1925, n. 653, il cui art. 4 dispone che l’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.
La formazione accademico-professionale del docente lo ha indotto a desumere che il sopra trascritto art. 4 si riferisce esclusivamente ai trasferimenti che avvengono fra istituti dello stesso tipo, ordine e grado (es: da un liceo classico ad un altro liceo classico, da un tecnico ad indirizzo amministrativo ad un omologo tecnico, ecc…).
Non vi è dubbio che, se la citata norma del 1925 avesse potuto essere invocata anche dallo studente intenzionato a trasferirsi dalla seconda classe di un istituto tecnico ad una corrispondente classe di liceo, ne sarebbe derivata l’inutilità delle disposizioni con cui lo stesso regio decreto ha disciplinato gli esami integrativi, che, notoriamente, permettono di ottenere l’ammissione alla frequenza di un istituto di ordine e tipologia diversi, rispetto a quello già frequentato.
E’ altrettanto chiaro che, se il già menzionato art. 4 si applicasse ai transiti di alunni fra istituti di tipo, ordine e grado diversi, non si comprenderebbe la ragione per la quale lo stesso art. 4 ha disposto che al fascicolo del trasferimento dello studente deve essere allegata la dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza, relativa alla parte del programma già svolta. In verità, quella dichiarazione, richiesta al preside della scuola di provenienza dello studente che chieda il trasferimento, serve soltanto per consentire al Consiglio della classe della nuova scuola di valutare se il livello delle conoscenze e delle abilità già acquisite sia compatibile con la programmazione didattica della scuola d’arrivo, con l’ulteriore conseguenza che, ove il predetto Consiglio di classe rilevasse una forte discrepanza fra le programmazioni didattiche dei due istituti (di provenienza e d’arrivo), il trasferimento dovrebbe essere negato, per mancanza degli indispensabili prerequisiti.
Lo stesso insegnante, inoltre, ha avuto modo di corroborare ulteriormente la sua convinzione con la lettura della Nota ministeriale prot. n. 1203, del 5.2.2016, con la quale la dott.ssa Carmela Palumbo, dalla sua qualificata cattedra di Direttore generale degli ordinamenti scolastici del Miur, ha affermato, e con categorica precisione, rispondendo ad un quesito rivoltole dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: Non è consentito, nel corso dell’anno scolastico, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata, provenienti da istituto di ordine, tipo ed indirizzo diverso”.


Risposta, peraltro, ben argomentata. La dottoressa Palumbo, infatti, ha ricostruito sapientemente l’iter storico della legislazione esistente sulla materia, eliminando, in primo luogo, il dubbio che avrà potuto far sorgere nell’Ufficio scolastico regionale lombardo la lettura del 7° comma dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (è stato, questo, l’ultimo dei decreti legislativi che il Ministro Letizia Moratti ha emanato, in attuazione della sua stessa Legge delega n. 53 del 28 marzo 2003).
In relazione all’accennato dubbio, si può trascrivere il citato comma 7° dell’art. 1 del D.lgs. n. 226/2005: Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
Queste disposizioni non hanno mai potuto trovare applicazione, ha osservato il Direttore generale del Miur, in quanto è rimasta, quale enunciazione di principio di ordine generale, la nuova normativa delegata del 2005, che avrebbe dovuto poi concretarsi nella relativa documentazione di dettaglio.
Per aver certezza della piena legittimità della tesi del suddetto Direttore generale, sarà sufficiente ricordare che la riforma, avviata nel marzo del 2003 dal Ministro Moratti, è stata travolta dalla successiva legislazione, originata dalle iniziative legislative del suo successore (on. Giuseppe Fioroni).
Ad adiuvandum si potrà ricordare che l’architettura delineata dalla Moratti aveva stabilito una netta separazione, nel contesto del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, fra il sistema dei licei (ne erano previsti 8), che era stato inquadrato nel Ministero della Pubblica Istruzione, ed il nuovo sistema dell’istruzione e formazione professionale, spettante alle Regioni per volontà della nostra Costituzione.
La nuova architettura degli otto licei statali avrebbe richiesto una conseguente ridefinizione delle regole per la frequenza ed il passaggio di frequenza degli otto licei, ridefinizione che il Ministro Moratti non ha fatto in tempo ad attuare perché, come si è detto, il suo epigono, Fioroni, ha riportato nella sfera del Ministero dell’Istruzione gli istituti tecnici e professionali.
Il ritorno all’antico ha fatto rinascere la piena efficacia di tutta la regolamentazione dei trasferimenti degli studenti e, in particolare, dell’Ordinanza sugli scrutini e sugli esami che ha il n. 90 e la data del 21 maggio 2001, il cui art. 24 riguarda specificamente la materia del quesito in esame. Invero, la rubrica di questo articolo farebbe intendere che non disciplini espressamente i trasferimenti degli alunni, dal momento che nella predetta rubrica di quell’articolo si legge soltanto: Esami integrativi. L’esame del testo del primo comma dell’articolo consentirà, però, di verificare che le sue proposizioni escludono, in modo categorico, che gli alunni possano trasferirsi da un istituto ad un altro, di tipo, ordine e grado diversi, presentando un semplice nulla osta della scuola di provenienza.
Ecco il testo dei primi due commi dell’art. 24 citato:
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un’apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate possono sostenere, in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
E’ lapalissiano che, se l’ordinamento avesse voluto far transitare direttamente, cioè senza esami o accertamento alcuno, lo studente dalla terza classe del liceo scientifico alla 1^ classe del triennio conclusivo del liceo classico, i due commi trascritti non avrebbero avuto alcun significato.

Tanto detto, per rispondere infine ad una specifica richiesta del cortese autore del quesito, si assicura che la valutazione della domanda di trasferimento da una classe intermedia o finale d’un istituto del secondo ciclo di istruzione ad una corrispondente classe di istituto dello stesso grado, ordine e tipo compete al Dirigente scolastico, quale organo monocratico legittimato a compiere gli atti di gestione della scuola, ma previa deliberazione del Consiglio della classe nella quale il trasferimento potrebbe realizzarsi; tale Consiglio valuterà se, in base alla programmazione didattica seguita dallo studente dell’’istituto di origine, il trasferimento potrà essere legittimamente autorizzato.

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