Delucidazioni in merito grave patologia
ABSTRACT
Affinché il periodo di assenza per malattia, richiesto dal dipendente scolastico che sia affetto da gravi patologie, non influisca sulla durata complessiva di 18 mesi di assenza per malattia, previsti dall’art. 17 del CCNL Scuola del 2007, dovrà essere motivato dalla certificazione della ASL, la quale attesti che l’assenza è dovuta agli effetti parzialmente, e/o temporaneamente, invalidanti prodotti dalle terapie richieste dalla grave patologia di cui soffre il dipendente.
Il quesito è stato rivolto da una insegnante di scuola primaria, interessata a conoscere se la procedura che è stata adottata dalla sua scuola in merito alla domanda di assenza per malattia, causata da grave patologia, sia conforme alle norme vigenti.
La risposta al quesito deve essere tratta dall’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola, sottoscritto dalle Parti contraenti il 7 ottobre 2007, confermato dall’omologo Contratto Collettivo Istruzione e Ricerca, 19 aprile 2018. Il comma 9 del citato articolo dispone che: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente ASL: pertanto, per tali assenze, spetta l’intera retribuzione. Tuttavia, è necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità”.
L’insegnante che ha redatto il quesito chiede se sia conforme alle disposizioni in vigore il fatto che nel provvedimento di concessione dell’assenza per motivi di salute, il dirigente scolastico le abbia considerato soltanto trenta giorni di assenza che non influiranno nel computo del complessivo periodo di assenza per malattia (18 mesi), che il comma 3 dello stesso articolo 17 del citato CCNL del 2007 riconosce ai dipendenti scolastici.
Orbene, se il dirigente scolastico ha accolto la domanda con la quale l’insegnante ha chiesto, ed ottenuto, che le venisse concesso un periodo di assenza per malattia della durata di 30 giorni, non incidenti nel computo dei 18 mesi di assenza totale previsti dalla citata norma del predetto comma 3, evidentemente la segreteria della Scuola avrà accertato la correttezza e la completezza della la documentazione che l’insegnante ha presentato a corredo della sua domanda.
Se, poi, il dirigente scolastico non ha ritenuto di non poter adottare un identico provvedimento di accoglimento della successiva analoga richiesta di assenza, che l’insegnante avrà presentato, continuando a chiedere che tale nuovo periodo di assenza, al pari dei primi 30 giorni, venisse escluso dal predetto computo dei 18 mesi di assenza totale, si dovrà supporre che la documentazione presentata dall’insegnante a supporto della seconda domanda di congedo non sarà stata analoga alla prima istanza.
Si precisa al riguardo che la valutazione della gravità della patologia non è affidata alla competenza del Dirigente Scolastico, ma dovrà essere accertata e certificata dalla competente ASL. Sarà utile, poi, sapere che il beneficio di cui si tratta non è effetto diretto ed immediato della gravità della patologia sofferta dal dipendente scolastico, ma è collegato esclusivamente alle terapie che sono state prescritte per la grave patologia; tali terapie, per la loro natura e per la relativa modalità di applicazione, debbono essere o temporaneamente, oppure parzialmente, invalidanti per il dipendente, perché il periodo di assenza per malattia non venga computato nella durata complessiva dell’assenza. Sicché deve
E’ interesse del dipendente scolastico verificare che nella certificazione che egli deve allegare alla domanda di concessione dell’assenza per malattia, sia espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia; deve, peraltro, esservi specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione, si ribadisce deve essere rilasciata da medici dell’ASL; potrà farlo il medico di famiglia o lo specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista che non sia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

