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False dichiarazioni

di Fabio ScrimitoreIl quesito è stato avanzato da un insegnante dopo aver letto, sulla prima pagina del Corriere della sera del 4 febbraio, l’articolo dal titolo: Fece pipì nel prato. Licenziato un prof.

E’ evidente che il titolo e il testo dell’articolo di Gian Antonio Stella siano stati formulati per far percepire ai lettori la sensazione di trovarsi davanti al paradosso d’un sistema sociale che, da una parte, grazia bancarottieri e trafficanti di droga, dall’altra, licenzia un insegnante che, di sera, è costretto ad accostarsi sommessamente ad un cespuglio d’un paesino della Val Brembana, per un’urgenza fisiologica.
E’ altrettanto evidente, però, che quel titolo e l’intero commento dell’eccellente giornalista possono aver avuto un effetto ulteriore, rispetto alle probabili intenzioni dell’autore. Molti insegnanti, infatti, avranno potuto pensare d’essere componenti ininfluenti d’un ordinamento legislativo che prevede sanzioni eccezionalmente sproporzionate alla gravità dei comportamenti che lo Stato intende punire.
Quest’idea non sembra affatto esagerata. Non è assolutamente pensabile, infatti, che un insegnante, il quale sia costretto a seguire il pur non apprezzabile esempio offerto dal citato collega della Val Brembana, possa incorrere nella gravissima sanzione del licenziamento sol per aver commesso, probabilmente in stato di necessità, un atto contrario alla pubblica decenza.
Si deve tener presente che Il professore non è stato affatto licenziato per quell’atto d’indole fisiologica, che, peraltro, gli ha procurato una multa del Giudice di pace di ben 200 euro; il licenziamento è stato disposto perché, anni dopo il fatto commesso, egli ha redatto in un documento diretto al Dirigente scolastico della scuola in cui era in servizio una dichiarazione non vera, scrivendo di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti del Casellario Giudiziario ai sensi delle vigenti disposizioni.
Probabilmente il prof. Rho – questo il cognome del malcapitato – aveva prodotto quell’incauta dichiarazione dimenticando che, un po’ di anni prima, aveva avuto l’incresciosa esperienza presso il cespuglio della Val Brembana, che gli era costata il pagamento di 200 euro di multa. E’ più verosimile pensare che l’insegnante non sapesse che la multa che gli era stata inflitta dal Giudice di pace rientra nel novero delle pene, come vuole l’art. 17 del codice penale, che contempla la multa come il quarto tipo di pena comminata per i delitti.


Purtroppo per il professore, Il Decreto legislativo n. 150, del 27 ottobre 2009 (noto come decreto Brunetta), ha aggiunto il draconiano articolo 55–quater al Testo Unico delle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui al D.P.R. 30 marzo 2001. Questo durissimo articolo 55-quater commina la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso a carico di chi ricorra a falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera.
Si potrà, perciò, ben comprendere l’insistenza con la quale i Magistrati contabili hanno preteso che il Dirigente scolastico non si limitasse a concludere il procedimento disciplinare, avviato nei riguardi del prof. Rho, con l’irrogazione della censura, dal momento che l’art. 493 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il Decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, ha previsto che con la censura si possano sanzionare soltanto i comportamenti blandamente lesivi dei doveri del dipendente; testualmente quell’articolo recita, infatti: La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi, riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente. Sarà improbabile pensare che il fatto obiettivo, d’una dichiarazione non rispondente a verità fenomenologica, quale è quella ascritta al prof. Rho, possa essere ricondotta alla specie delle mancanze non gravi.
Con ciò non si vuol affatto misconoscere la singolarità del caso segnalato sulla prima pagina del Corriere della sera. Si vuol soltanto sostenere che vi sono almeno due aspetti che potrebbero indurre il Legislatore a soccorrere il prof. Rho, evitando che la causa prima del suo licenziamento – la commissione dell’atto contrario alla pubblica decenza – possa essere vista – come farebbe intendere il titolone del Corsera del 4 febbraio scorso – quale motivo determinante della perdita del posto.
Sarebbe stato opportuno che l’ex Ministro Brunetta avesse redatto il testo del suo art. 55-quater sopra trascritto con una formula che non comportasse un automatico licenziamento del dipendente tanto distratto da avere rilasciato una dichiarazione non corrispondente al vero. Può apparire, infatti, non equo porre sul medesimo piano l’atto di colui che, dichiarando il falso, attestasse di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento e la dichiarazione del dipendente che attestasse di non essere stato destinatario di una multa di 200 euro, per aver compiuto un atto contrario alla pubblica decenza. Il possesso dell’abilitazione, infatti, è requisito senza il quale non si può insegnare, mentre la commissione di un atto del genere di quello commesso dal prof. Rho non è compreso fra le cause che escludono l’assunzione di un pubblico ufficio. Non vi è chi non scorgerebbe in quel durissimo art. 55-quater, introdotto – si ripete – dal Ministro Brunetta nel Decreto legislativo n. 165 del 2001, una grave violazione del sommo principio che ispira ogni regolamento di disciplina, pubblico o privato, secondo il quale le sanzioni siano correlate rigorosamente alla entità del danno sociale che intendano riparare,
Apprezzabile, invece, appare il tentativo che è stato fatto dal Dirigente scolastico – al quale il prof. Rho ha presentato l’atto contenente la dichiarazione non veritiera – che ha tentato di manifestare il volto misericordioso dell’Amministrazione della scuola, limitandosi ad infliggere la tenue sanzione della censura.
Un po’ meno apprezzabile, almeno sotto il profilo caro al Papa Francesco, la scarsa misericordia dei Magistrati contabili, che hanno ritenuto di non transigere applicando l’antico broccardo: dura lex, sed lex.

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