Fruizione ad ore dei permessi ex L.104/92
di Pasquale Annese
Tra i tanti meandri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), vi è la questione afferente alla fruizione dei permessi ad ore da parte del personale docente. Una questione che, a causa della sovrapposizione di norme legislative e pattizie, sta creando non pochi dubbi interpretativi e difficoltà applicative nelle istituzioni scolastiche. Sicchè non è difficile constatare come, di fronte a casi analoghi, esistano decisioni completamente differenti. In questo breve contributo cercheremo di dipanare alcuni dubbi, scindendo la problematica in due grandi ambiti tematici: il primo relativo alla fruizione dei suddetti permessi da parte di persona maggiorenne in situazione di disabilità grave; il secondo relativo alla fruizione dei suddetti permessi da parte di dipendente che assiste una persona in situazione di disabilità grave.
PERSONA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE
Il vigente art. 33, comma 6, della Legge 104/92 dispone che “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, …”.
Trattasi della persona maggiorenne, riconosciuta disabile in situazione di <gravità> ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 104/92 (1), la quale può usufruire alternativamente sia dei permessi orari (comma 2), sia dei permessi giornalieri (comma 3), in seguito alla novella dell’art. 19, comma 1, lettera c), della Legge 53/2000.
Nel primo caso, il dipendente ha diritto a due ore al giorno di permesso retribuito; nel secondo caso, ha diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito.
A fronte di tale disposizione legislativa, il vigente CCNL 2006/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007, all’art. 15, ribadisce che i suddetti permessi “devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”, e subito dopo, al comma 7, sancisce che il dipendente “ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.
Trattasi – secondo un parere dell’ARAN – della confermata vigenza di tutte le norme di legge che prevedono casi di permesso retribuito – oltre a quelli di cui ci occupiamo in questo articolo –, quali, ad esempio, permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ed ogni altro permesso contemplato da specifiche norme di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola disabile in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni mensili di permesso retribuito oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6, della Legge n. 104 del 1992, di due ore giornaliere di permesso retribuito. Tali ore, essendo equiparate dalle Circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 nonchè dalla Circolare INPS n. 139 del 2002 a quelle per l’allattamento, ne prevedono analoga distribuzione: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore a sei ore, un’ora al giorno per un orario inferiore a sei ore.
Infine, si ritiene utile richiamare la Circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012, che disciplina i benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile, in virtù della quale il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità, ogni mese, di fruire alternativamente di:
– 2 ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore a sei ore, ovvero un’ora al giorno per un orario inferiore a sei ore;
– 3 giorni interi di permesso al mese;
– 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora. Le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comportano un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
DIPENDENTE CHE ASSISTE PERSONA DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ
Analoga disposizione di cui all’art. 33, comma 6, della Legge 104/92 non sussiste, invece, nell’ipotesi di richiesta di permessi da parte di personale che assiste persona disabile in situazione di gravità. Ipotesi normata dal precedente comma 3 (2), che prevede solo tre giorni di permesso mensile retribuito coperti da contribuzione figurativa, in ordine ai quali lo stesso CCNL, all’art.15, comma 6, specifica che devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, evidenziando così l’opportunità – sebbene non l’obbligatorietà – di coniugare l’esercizio di tale diritto potestativo con la salvaguardia della funzionalità dell’istituzione scolastica, che verrebbe fortemente compromessa da una richiesta reiterata dei suddetti permessi sempre negli stessi giorni del mese (per esempio, il sabato).
Nel silenzio sia della fonte primaria che di quella pattizia, soccorre la Circolare INPS N.45 del 1° marzo 2011, che prevede, per il dipendente che assiste persona disabile in situazione di gravità, la possibilità di fruire alternativamente, ogni mese, di:
– 3 giorni interi di permesso;
– 18 ore da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora: le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comportano un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
Note:
(1) Art.3, comma 3, della Legge 104/92
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
(2) Art.33, comma 3, della Legge 104/92
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (Il dipendente hadiritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.) (3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito).

