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Guai a toccare il fondo…

Il DS può istituire un budget di riserva per le attività scolastiche con una parte del Fondo di istituto, fuori dal controllo dei Revisori dei conti?AbstractIl DS di una scuola ha ricevuto una contestazione da parte dei Revisori dei conti, per aver istituito un fondo di riserva per le attività scolastiche: somma che, secondo il DS, andrebbe gestita da lui stesso in autonomia, per coprire eventuali spese in più, resesi necessarie dopo la chiusura della contrattazione integrativa.

Nel contesto del procedimento diretto a verificare la regolarità della contrattazione integrativa di istituto, i Revisori dei conti “non hanno ritenuto ammissibile che il Dirigente possa disporre di una somma posta come Fondo di riserva da utilizzare a consuntivo di tutte le attività programmate al fine di compensare eventuali ulteriori sopravvenienze sorte successivamente alla chiusura del contratto integrativo, mentre sarebbe da ritenersi che tutta la somma destinata al Fondo di istituto andasse contrattata in un’unica soluzione”.

Si deve dare atto, in primis, che l’art. 4 del Decreto interministeriale n. 44 del 1^ febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), in merito al Fondo di riserva, così dispone:

  1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria;
  2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3;
  3. Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva;
  4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d’Istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.

Si ritiene che quel che contrapporrebbe il giudizio dell’autore del quesito a quello dei Revisori dei conti sia la decisione dei predetti revisori di pretendere che la contrattazione integrativa di istituto debba prevedere la completa utilizzazione del Fondo di istituto in un’unica soluzione cronologica. Tanto, nella premessa che le parti trattanti avranno voluto decidere di riservare una quota del Fondo di istituto alla progettazione necessaria per finanziare esigenze sopravvenute nel corso dell’anno.

 

L’autore del quesito riterrebbe, invece, che sia legittimo che, in prima fase negoziale, le parti trattanti definiscano i criteri di utilizzazione del Fondo di istituto, riservando ad una seconda fase negoziale l’individuazione dei criteri per utilizzare il residuo del Fondo.

 

Il principio base del quesito proposto è la necessità che l’utilizzazione del Fondo di istituto passi, in ogni caso, attraverso la contrattazione di istituto; nessuna somma residuale potrà essere affidata alla autonoma competenza della dirigenza scolastica.

Non si conoscono, peraltro, disposizioni normative espresse, che escludano la legittimità di una contrattazione integrativa differita, purché sia preventiva rispetto alla utilizzazione della parte residuata del fondo di istituto.

 

Fonti normative 

Decreto interministeriale 1^ febbraio 2001, n. 44

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