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Classi pollaio: se la “Buona scuola” è la soluzione

Il comma 84 della famigerata legge offre un appiglio utile per distribuire meglio il numero di alunni per classe e garantire una migliore qualità didattica. Ma ci sono limiti alla sua applicazione? Abstract Con 81 studenti iscritti alla prima classe (nessuno dei quali portatore di handicap), il DS di una scuola secondaria di I grado ha deciso di formare tre classi da 27 alunni. Riducendo il numero di classi attive, però, si creerebbe un soprannumero di docenti. Uno degli insegnanti chiede se è possibile applicare il comma 84 della legge 107/2015, attivando una quarta classe e riducendo il numero di studenti per ognuna di esse.

Scrive un professore titolare di lettere in una scuola secondaria di I grado: “Abbiamo 81 alunni che si iscriveranno alla classe prima e il preside ha detto che, il prossimo anno scolastico, funzioneranno 3 classi prime con nessun alunno in situazione di handicap”.

Il docente ha chiesto direttamente al suo Dirigente scolastico se si potrà evitare la probabile condizione di soprannumerarietà di qualche collega, ricorrendo alla previsione normativa del comma 84 della Legge n. 107/ 2015, nel quale si legge:

Il Dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità”.

 

È bene precisare, al riguardo, che il comma 5 della suddetta Legge n. 107 (la legge sulla Buona Scuola) ha istituito l’organico dell’autonomia, funzionale al complesso delle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole, così come emergono dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La norma precisa che i docenti dell’organico dell’autonomia debbono concorrere alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Coerentemente con la legge citata, il Decreto interministeriale per la formazione degli organici, riferito al triennio 2016/2017, 2017/18 e 2018/19, all’art. 1 dispone che l’organico triennale del personale docente per i predetti anni scolastici è costituito da posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.

 

Tanto premesso, si dà atto che il  D.P.R. n. 81 del 2009 fissa i criteri numerici, ai quali i Dirigenti scolastici devono ordinariamente attenersi nel comporre gli organici delle cattedre.

 

Limitatamente alle scuole secondarie di primo grado, l’art. 11 dello stesso D.P.R. precisa che le classi iniziali sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili sino a 28 qualora residuino eventuali resti.

 

Ne discende che una scuola secondaria di primo grado, quale è quella in cui insegna l’autore del quesito, alle cui prime classi si sono iscritti, per il 2018/19, 81 alunni, dei quali nessuno con disabilità, potrà avere nella prossima pianta organica non più di 3 classi, ognuna delle quali potrà accogliere 27 alunni: numero, questo, inferiore al limite massimo di 28 alunni per classe.

La facoltà, concessa dal su menzionato comma 84 della legge sulla Buona Scuola, di ridurre il predetto numero di alunni per classe, elevando a 4 le classi per il 2018/19, potrebbe essere esercitata soltanto se la scuola disponesse delle risorse necessarie, cioè se l’organico dell’autonomia, così come costituito dall’Ufficio Scolastico Regionale, lo consentisse.

 

È poco probabile che la struttura delle cattedre oggi vigente nelle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, possa generare una disponibilità di insegnanti interni, tale da permettere al Dirigente scolastico di ridurre, di fatto, il numero di alunni d’ogni classe iniziale e aumentando correlativamente quello delle stesse classi, perché tutte le cattedre sono costituite da 18 ore settimanali di insegnamento.

Non è affatto escluso, però, che l’organico dell’autonomia della scuola interessata possa essere stato potenziato con l’assegnazione di ulteriori cattedre da parte dell’Ufficio scolastico regionale, in coerenza con il comma  68 della più volte citata Legge n. 107/2015.

 

Se la disponibilità, e la relativa specificità didattica, dei posti assegnati a titolo di potenziamento dell’offerta formativa, in aggiunta al numero delle cattedre costituite in organico di diritto, lo consentirà, il Dirigente scolastico potrà accogliere la richiesta di sdoppiamento di una classe, evitando così, indirettamente, la soprannumerarietà di qualche insegnante.

Tanto potrà avvenire proprio in considerazione delle norme sopra citate, che hanno incluso nell’organico dell’autonomia tutti i posti di personale docente, indipendentemente dalla loro relazione funzionale con le specifiche cattedre costituite in organico.

Alla medesima conclusione si potrà pervenire se la scuola disporrà di risorse d’altra natura, sempre che, ovviamente, lo sdoppiamento della classe non comporti aumenti delle spese erariali.

 

Riferimenti normativi

Legge 13 luglio 2015, n.107

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

Decreto interministeriale per la formazione degli organici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

 

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