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I siti web delle istituzioni scolastiche:

il filo di Arianna del link ‘Amministrazione trasparente’
di Pasquale AnnesePremessa

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (successivamente novellato dalla Legge n.69/2013, cosiddetto decreto del fare), su delega prevista dall’art.1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n.190, ha introdotto il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali di dati, documenti ed informazioni inerenti agli aspetti gestionali ed organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo I siti web delle istituzioni scolastiche di favorire forme diffuse di controllo sull’operato delle stesse, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di buon andamento e imparzialità.

Nel numero di marzo (https://www.scuolaeamministrazione.it/it/accesso-agli-atti-e-accesso-civico/)  abbiamo affrontato questioni legate al concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale, rimarcando le differenze con il concetto di accesso agli atti di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i.

Nel numero di aprile (https://www.scuolaeamministrazione.it/it/siti-web-delle-istituzioni-scolastiche/) abbiamo analizzato aspetti legati  alla creazione e alla gestione dei siti web delle istituzioni scolastiche e, specificamente, all’obbligatorietà di alcuni adempimenti: dominio gov.it,  requisiti di accessibilità,  nomina  del responsabile di pubblicazione dei contenuti del sito web e del responsabile dell’accessibilità del sito web.

In questo numero di maggio affronteremo una delle questioni più delicate e controverse connesse al D. Lgs. n.33/2013: la creazione e strutturazione del link ‘Amministrazione trasparente’ del sito web delle istituzioni scolastiche con le sotto-sezioni di 1° e 2° livello, conformemente all’allegato A di cui al medesimo decreto. Senza dimenticare che l’impianto normativo di cui al decreto trasparenza vive in posizione servente rispetto alla legge anticorruzione ed ha come destinatari naturali le Amministrazioni <centrali>. Cosa che le istituzioni scolastiche non sono. Dimostrazione ne è che il legislatore, inopinatamente per alcuni, opportunamente per altri, ha codificato in un apposito articolo, l’art.25 del D.Lgs. 165/2001, la figura precipua del Dirigente delle istituzioni scolastiche, riconoscendo ex lege alle medesime istituzioni scolastiche una specificità, vera o presunta, che altre Amministrazioni dello Stato non hanno: organi dell’Amministrazione dotate di personalità giuridica e quindi funzionalmente autonome nei rapporti con i terzi.

Verificheremo, infatti, che solo alcune delle disposizioni di cui all’allegato A sono applicabili alle istituzioni scolastiche. Altre un po’ meno. Altre per niente proprio! Ne consegue che si può solo tentare uno sforzo ermeneutico e di puro buon senso, per modellare tale normativa alla specificità delle istituzioni scolastiche, senza snaturare lo spirito e le intenzioni del legislatore ed evitando di ingolfare oltremisura le istituzioni scolastiche, già oberate di numerosi impegni e adempimenti prettamente burocratici. Utile riferimento sono gli ALL. 1 e 1.1 di cui alla Delibera n. 50/2013 CIVIT_ANAC, reperibile al seguente indirizzo web:  http://www.anticorruzione.it/?p=8953

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