• martedì , 19 Marzo 2024

Il valore della firma digitale nel tempo

La collocazione temporale del documento firmato digitalmente è essenziale, ma non bisogna dimenticare la validità della firma autografa

di Agata Scarafilo

 

Abstract

La firma digitale prevede che il certificato (che identifica il titolare) abbia un periodo definito di validità e possa essere sospeso o addirittura revocato. La qual cosa ha fatto sorgere dubbi circa il valore legale della firma digitale da un punto di vista temporale. 

 

È risaputo come tutti i documenti firmati con una firma digitale hanno piena e completa validità legale. Questo permette, in pratica, di scambiare documenti, anche importanti, utilizzando i sistemi di comunicazione garantiti da internet. La firma digitale, dunque, può essere applicata a qualsiasi tipologia di documento o di contratto, al pari della firma autografa.

Tuttavia, qualche dubbio è emerso circa un aspetto giuridico di non poco conto e legato alla validità della firma digitale nel tempo.

Infatti, se il problema non si pone per la firma autografa, il cui valore giuridico resta immutato nel tempo, diverso è il caso della firma digitale, il cui certificato (che identifica il titolare) ha un periodo determinato di validità e può essere sospeso o addirittura revocato

 

Così, prima di ogni cosa, per garantire la validità di una firma digitale, è necessario collocare con precisione il documento nel tempo, dimostrando che la firma digitale – si legge nelle Linee Guida AgID –  “è stata prodotta in un momento in cui il certificato era ancora valido“.

Quindi, come risolvere il problema praticamente?

Le soluzioni sono essenzialmente due:

1) utilizzare il servizio di marcatura temporale (che consente di datare un documento), che i certificatori sono tenuti a fornire;

2) utilizzare la posta elettronica certificata, che consente di collocare nel tempo il documento.

Tutte le persone fisiche (privati cittadini, amministratori e dipendenti di società private, amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni) possono richiedere la firma digitale che abbia piena validità legale.

 

La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce “in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata“, e “integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente“. Insomma, ha il valore di una firma autografa: dato, questo, di validità giuridica che, invece, non vale per tutte le tipologie di firma elettronica.

Ovviamente, un documento sul quale si appone la firma digitale ha valore probatorio soltanto se la stessa firma digitale sia stata rilasciata da un ente certificato autorizzato.

Infatti, per ottenere e usare una firma digitale, bisogna rivolgersi esclusivamente a uno dei certificatori accreditati autorizzati da AgID (Agenzia per l’Italia digitale). Solo questi certificatori possono attestare l’identità dei soggetti che richiedono la firma digitale. AgID, a sua volta, svolge attività di vigilanza sui certificatori.

Il riferimento giuridico fondamentale per distinguere il valore legale della firma è l’articolo 20 del Cad, in base al quale il documento informatico ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.

 

Tuttavia, in assenza di firma digitale (anche lì dove prevista all’interno di un bando), è sufficiente e sempre valida la firma autografa. A chiarire questo aspetto è stata una sentenza del TAR Calabria,  sez. II., 29 giugno 2018, n. 1291. Con questa sentenza i giudici amministrativi precisano che, ad esempio, non si può escludere da una gara d’appalto una ditta che, in luogo di una firma digitale, sottoscriva l’offerta con la firma autografa (sottoscritta manualmente in cartaceo e scannerizzata, unitamente alla copia del documento di identità).

In realtà, chiarisce il Tar Calabria, se è vero che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo  e che, quindi, la sua funzione è quella di garantire l’autenticità, l’integrità e la validità di un atto, tuttavia essa non esclude affatto la validità persistente della firma autografa.

I riportati adempimenti sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1 e 2, e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata, prevista nel codice dell’amministrazione digitale, consente l’inoltro per via telematica alle PP.AA. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, siano state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, come accaduto nel caso esaminato dai giudici amministrativi. E ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso specifico, il documento era stato caricato in un complesso sistema telematico, la piattaforma SISGAP, che dava ulteriore elemento di certezza riguardo alla provenienza della documentazione.

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