Il Durc e le relative deroghe
L’assenza del DURC è un grave inadempimento contrattuale. Non può essere sostituito dall’autocertificazione (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022). Ecco la procedura da seguire se si tratta di una micro impresa senza dipendenti che lavora per la PA
di Agata Scarafilo
Il DURC, documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese, è necessario – e non può essere sostituito dall’autocertificazione (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022) – negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture), come requisito per poter partecipare alle gare, alle aggiudicazioni e alla stipula dei contratti. Tuttavia, ci sono dei casi in cui non è possibile acquisirlo automaticamente attraverso il portale INPS. È il caso delle piccole imprese con titolare unico e senza dipendenti.
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il documento che attesta il corretto assolvimento degli adempimenti in materia contributiva a carico di un datore di lavoro ed è indispensabile per poter operare nei contesti pubblici (come lo è la Scuola statale) ed accedere a benefici che ne richiedano l’attestazione di regolarità. La procedura di verifica per il suo rilascio si svolge interamente online e in tempo reale attraverso un portale dedicato dell’ INPS (“Durc On Line”), indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale trasmettere le notizie relative allo stato della richiesta.
La regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre, è richiesto a datori di lavoro e lavoratori autonomi nei seguenti casi:
- per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- nell’ambito delle procedure di appalto di opere, forniture e eservizi pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- per il rilascio dell’attestazione SOA;
- per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoo e legislazione sociale.
L’OBBLIGATORIETÀ DEL DURC
Il DURC non può essere sostituito dall’autocertificazione (vedasi Consiglio di Stato n.4035 del 25 agosto 2008), in quanto costituisce una certificazione ufficiale che corrisponde ad un evidente strumento pubblico di contrasto dell’evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici.
Pertanto, l’assenza del DURC è un grave inadempimento contrattuale (vedasi Corte di Cassazione, ordinanza n. 4079 del 09/02/2022).
Dal 1° ottobre 2021, le funzionalità legate al DURC Online sono migrate all’interno dei servizi telematici erogati dall’INAIL, con accesso da parte delle Pubbliche amministrazioni, comprese le Scuole, esclusivamente tramite credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Il DURC ha una validità temporale; infatti, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, se il soggetto è in regola, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso, i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento. Se il soggetto è irregolare, viene prodotto un invito a regolarizzare la posizione, che ne blocca le nuove richieste per 15 giorni e comunque non oltre i 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
DITTE INDIVIDUALI SENZA DIPENDENTI E DURC
Capita spesso alle scuole di instaurare rapporti negoziali con le piccole imprese, per lo più commerciali, che sono composte dal singolo titolare, senza alcun dipendente. In questo caso, andando a richiedere il DURC con le modalità già precisate, le scuole riceveranno da parte dell’ente previdenziale il seguente Messaggio: “Non è stato possibile associare il codice fiscale inserito ad un codice ditta presente in anagrafica”.
Infatti, in questo caso, siamo in mancanza del vero presupposto giuridico, ovvero la presenza di dipendenti, per cui sia l’INPS che l’INAIL non possono rilasciare l’attestazione in quanto non vi è alcun rapporto tra datore di lavoro e lavoratori a lui subordinati.
Essendo il DURC vincolante nelle attività negoziali con la PA, come bisognerà comportarsi?
In questi casi, i titolari di ditte individuali senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che siano in regola con i dovuti versamenti contributivi), dovranno rilasciare un’attestazione dalla quale risulti che non hanno in carico personale dipendente.
Tuttavia, le Scuole dovranno sempre procedere alla verifica di quanto dichiarato, inoltrando un’apposita richiesta alla sede INPS e/o INAIL competente/i (in base alla sede legale del dichiarante), che rilascerà un’ apposita dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente. Nella richiesta dovranno essere indicati il Codice Fiscale, la Partita IVA del soggetto e il tipo di contratto ( ad es., acquisto materiale didattico, corso di formazione, etc…).
Si precisa, inoltre, che l’impresa individuale non ha l’obbligo di iscrizione all’Inail (artt. 1 e 4 del T.U. n.1124/1965) qualora sussistano i seguenti presupposti:
- non è artigiana, secondo quanto previsto dalla Legge quadro sull’artigianato n.445/1985, e l’attività imprenditoriale non rientra tra quelle considerate rischiose ed elencate nel predetto art. 1 del T.U. 1124/1965;
- l’attività è svolta unicamente dal titolare dell’impresa e, quindi, non vi sono dipendenti o collaboratori a vario titolo.
Senza necessità di interpellare l’Inail, le scuole potranno verificare quanto sopra indicato attraverso l’acquisizione di una visura camerale dell’impresa.
Al riguardo, si segnala che l’INAIL ha precisato che, per le aziende costituite dal solo titolare di ditta individuale iscritte nel settore commercio, non sussiste l’obbligo assicurativo in assenza di dipendenti o collaboratori ai sensi della citata normativa.
Riferimenti normativi
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022
Consiglio di Stato n.4035 del 25 agosto 2008
Artt. 1 e 4 del T.U. n.1124/1965
Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015

