Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
A cura di Antonio Santoro
(Legge 8 agosto 2024, n. 121 – GU n. 196 del 22.8.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/2024
Art. 1
<1. … è istituita, a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)…, dai percorsi di istruzione e formazione professionale… e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)…>.
<2. Nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado […], assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall’indirizzo di studi di riferimento […]. All’attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale>.
<3. … le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati […], per integrare e ampliare l’offerta formativa dei percorsi sperimentali […] e dei percorsi di istruzione e formazione professionale […], in funzione delle esigenze specifiche dei territori […]>.
<4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale […] possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy […]>.
<5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali […] possono sostenere l’esame di Stato presso l’istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall’ufficio scolastico regionale territorialmente competente […]>.
<6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:
a) l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta formativa […];
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi […];
c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell’ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche […]>.
<7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:
a) l’introduzione nelle istituzioni scolastiche dell’apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare […] e di compresenze con il conversatore di lingua straniera […];
b) la promozione di accordi di partenariato […];
c) la valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d’autore e di proprietà industriale, realizzati all’interno dei percorsi formativi della filiera formativa […]>.
<8. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell’università e della ricerca […], sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di. avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa […] e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l’individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni […], coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3 […]>.
<9. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>.
Art. 2
<1. E’ istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2024, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale”, che svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologi superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di. percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese […], nonché agevolare l’accesso al sistema delle imprese;
c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall’INVALSI>.
<2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale […]. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell’istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti […]>.
<3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l’anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall’anno 2025 […]>.
Art. 3
<1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito […] è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all’articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale>.
<2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all’articolo 2, comma 2, è composta da rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell’INVALSI e dell’INDIRE>.
<3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l’aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale […]>.
<4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica […]>.
Art. 4
<1. … è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, il “Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale” […]>.

