La predisposizione del Programma Annuale
Tutti gli adempimenti richiesti dal MIUR
Sicuramente sta suscitando una certa fibrillazione la richiesta – ormai ampiamente diffusa – rivolta dai Revisori dei conti, di chiedere alle Scuole di rispettare i tempi imposti dal D.I. n. 44/2001 nella predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2017, da effettuarsi entro il 31 ottobre, per poi procedere alla conseguente deliberazione del Consiglio di Istituto entro il 15 dicembre; adempimento peraltro puntualmente richiamato nella Circolare MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 che, nel dettare le istruzioni sulla preparazione del documento contabile, comunica a ciascuna Istituzione scolastica la propria risorsa economica per il prossimo esercizio finanziario, permettendo così il rispetto dei termini dettati dalla norma.
L’abitudine finora consolidata, di effettuare tali adempimenti ad esercizio finanziario appena iniziato, era dettata non solo dal ritardo delle comunicazioni ministeriali circa l’entità delle risorse economiche da iscrivere in bilancio, ma anche e soprattutto perché la chiusura della contabilità al 31 dicembre consente di determinare con certezza la consistenza dell’Avanzo di amministrazione, per poterlo poi correttamente inserire come prima risorsa utile nella programmazione del successivo esercizio finanziario.
In attesa del nuovo Regolamento di contabilità, in sostituzione del D.I. n. 44/2001, si auspica che il MIUR prenda in considerazione tale criticità. Sarebbe sufficiente stabilire i termini per la predisposizione al 15 gennaio e l’approvazione del Consiglio di Istituto al 31 gennaio per limitare al massimo il conclamato pericolo del ricorso all’esercizio provvisorio e consentire così alle Istituzioni scolastiche di effettuare la programmazione con maggiore certezza. Ed evitare così ciò che avverrà nella maggior parte delle Scuole in questo periodo: si predisporrà il Programma annuale su basi presunte e a gennaio di procederà con una consistente e rilevante variazione per riportare nel documento programmatico dati certi e reali, in modo da procedere con una gestione più oculata e corretta.
Sempre in tema di programmazione e gestione delle risorse economiche, oggettivamente è evidente che alcune modalità operative ormai fissate e consolidate sono messe in discussione in un contesto come quello attuale, che di anno in anno sta cambiando e si sta trasformando.
Per esempio, non rientrando più all’interno del Programma Annuale le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica, gestito attraverso la modalità del Cedolino Unico, non sarà più possibile quella complementarità con il Piano dell’Offerta Formativa, scomparendo di fatto le schede di progetto che venivano finanziate con tali fondi. E anche di questo si dovrebbe tener conto in fase di revisione del citato Regolamento di contabilità.
Andrebbe ora colta, invece, un’opportunità che, alla luce delle recenti novità in tema di trasparenza di tutta l’azione amministrativa, obbliga anche le Istituzioni Scolastiche a utilizzare ogni strumento utile per adempiere ad un obbligo richiesto sempre più dai cittadini.
Infatti, in tema di trasparenza e correttezza istituzionale, chi eroga qualsiasi finanziamento, sia ente pubblico che privato, pretende ormai un rendiconto puntuale e circostanziato dell’uso che è stato fatto dello stesso finanziamento.
Prendendo spunto dai finanziamenti della Comunità Europea, chi gestisce tali risorse conosce ormai nel dettaglio come deve essere certificata ogni spesa all’interno della singola scheda finanziaria, che si riferisce solo ed esclusivamente al relativo finanziamento assegnato.
Lo stesso procedimento viene spesso utilizzato per i finanziamenti della Regione, della Provincia e dei Comuni, che a volte non esitano a richiedere copia della scheda finanziaria e del relativo partitario di spesa.
Tra i finanziamenti dei privati, vanno evidenziati quelli provenienti dalle famiglie sotto forma di contributi volontari, la cui destinazione deve essere rigorosamente trasparente.
Utilizzare, quindi, una scheda finanziaria per ciascun finanziamento, in previsione di una dettagliata e chiara rendicontazione, potrà rivelarsi strategicamente rilevante ed efficace, per rispondere con maggiore responsabilità e più rigoroso dovere istituzionale alla pressante domanda di trasparenza e partecipazione proveniente dal contesto sociale.
Nel proporre l’iter procedurale nella predisposizione del più importante documento contabile dell’Istituzione scolastica, si richiamano i riferimenti normativi tuttora in vigore e alcune prassi utili a gestire al meglio le risorse economiche a disposizione.
Contenuti della Relazione illustrativa
Con riferimento alle disposizioni in vigore, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa.
Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla relazione illustrativa.
Il Programma Annuale viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’istituto (curricolare, educativa, organizzativa).
Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici individuati dalle Indicazioni nazionali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento. Per obbedire ai principi e alle esigenze di trasparenza e ampia partecipazione, le schede finanziarie allegate al Programma Annuale dimostrano come viene utilizzato ogni singolo finanziamento assegnato.
Le Entrate del Programma Annuale
L’Avanzo di amministrazione costituisce la prima risorsa a disposizione, ragion per cui particolare attenzione va posta non solo nella fase di determinazione, ma soprattutto nella fase di utilizzo.
Nonostante le varie sollecitazioni ministeriali, ancora molte situazioni finanziarie presentano evidenti anomalie e criticità, quali quelle di seguito evidenziate:
Ovviamente, alla data del 31 ottobre, l’Avanzo di amministrazione sarà determinato indicando nell’apposito Modello C le entrate e le spese presunte fino al 31 dicembre. Per maggiore prudenza, si potranno aumentare le spese presunte per ridurre al minimo l’entità dell’Avanzo da prelevare e iscrivere nell’E.F. 2017.
Ai sensi dell’art. 3 del D.I. n. 44/2001, la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell’E.F. precedente, riporta le relative consistenze.
Tale prospetto dovrà essere riproposto in sede di prima variazione al Programma annuale, riportando puntualmente e correttamente l’effettiva rideterminazione delle economie verificatesi nella gestione precedente.
Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la determinazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’Avanzo effettivamente realizzato.
La gestione dei contributi delle famiglie merita un’attenzione particolare.
Il corretto ricorso a tale fonte di finanziamento richiede una puntuale analisi delle disposizioni che attualmente prendono in considerazione l’argomento, soprattutto con l’introduzione dell’autonomia scolastica.
La lettura in ordine cronologico delle norme aiuta a comprendere meglio la stessa evoluzione dei termini, quali contributo, tassa, versamenti, specialmente a partire dall’introduzione dell’autonomia scolastica.
Direttive e istruzioni sono mancate per tutto il periodo e non si è neanche approfittato delle modifiche al Piano dei conti, le cui note sono risultate troppo sintetiche e generiche.
Desta sicuramente qualche perplessità l’inserimento dei contributi per laboratori tra quelli non vincolati, anche se la natura giuridica di tutti i contributi risulta chiaramente di carattere volontario ed estesa a tutte le Istituzioni scolastiche, cui spetta l’obbligo di osservare la distinzione tra le finalità con vincolo di destinazione e quelle non vincolate, anche con riferimento a quanto contenuto nel Testo Unico delle Imposte sui redditi:
Delibera contributi scolastici

