La presidenza delle commissioni degli esami di Stato
I professori di I e II fascia delle Università statali possono presiedere commissioni giudicatrici degli esami di Stato?
di Fabio Scrimitore
Abstract
I professori di I e II fascia delle Università statali possono presiedere commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi quinquennali di studio di istruzione secondaria di secondo grado?
I professori di I e II fascia delle Università statali possono presiedere commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi quinquennali di studio di istruzione secondaria di secondo grado dopo che saranno state accolte le omologhe domande dei Dirigenti scolastici in servizio negli istituti del I e II ciclo di istruzione, nonchè quelle degli insegnanti di ruolo negli istituti del II ciclo, con almeno 10 anni di servizio.
La delusione, espressa da un professore di I fascia di un’Università statale, per il mancato accoglimento della sua richiesta d’essere nominato presidente di commissione degli esami di Stato nell’Istituto che aveva frequentato da giovanetto, è stata tradotta in forma narrativa per corrispondere all’espressa intenzione del deluso cattedratico.
Chiamato, lo scorso anno, dal Preside del suo vecchio Istituto Tecnico Industriale a celebrare in aula magna l’annuale settimana della cultura scientifico-tecnologica, il cattedratico di fisica nucleare aveva appena finito di parlare dei meriti di Fabiola Gianotti e del successo conseguito dai suoi colleghi scienziati del CERN di Ginevra nella ricerca del bosone di Higgs, nonchè dei traguardi che i ricercatori di fisica delle grandi energie si propongono di raggiungere con la realizzazione del nuovo acceleratore di particelle, che ingloberà e supererà l’attuale LHC (Large Hadron Collider, dal percorso circolare di 27 km), con i suoi 100 km di circonferenza.
Erano più che attratti dal fascino delle parole del docente gli studenti delle quarte e quinte classi dell’ Istituto Tecnico che il Collegio dei docenti aveva voluto intitolare al più intuitivo e riservato dei giovani colleghi di Enrico Fermi, il genialissimo Ettore Majorana.
Prima di iniziare la conferenza, il cattedratico aveva pregato il professore che gli era vicino, collaboratore del Dirigente scolastico, di interpellare il cervellone ministeriale di Monteporzio Catone, per conoscere se fosse stata accolta la sua richiesta d’essere nominato presidente di qualcuna delle quattro commissioni, i cui componenti avrebbero esaminato i maturandi di quell’Istituto a fine d’anno. Infatti, qualche mese prima, il docente ne aveva avanzato formalle richiesta all’ancora unificato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per una vaga nostalgia del tempo trascorso in quella scuola da giovanissimo studente.
Probabilmente, il professore di fisica non aveva avuto modo di prendere atto del velato, discreto diaframma che, nel dicembre del 1997, il Ministro Luigi Berlinguer aveva frapposto fra l’Università e la scuola secondaria, ponendo le basi formali per dissociarne molto discretamente la didattica e, quindi, precludendo di fatto, non di diritto,ai professori universitari la presidenza delle riformate commissioni di maturità.
Per questa ragione, il docente nutriva ancora la speranza di poter tornare nel suo vecchio istituto per verificare de visu se i livelli di apprendimento delle matricole universitarie, della cui formazione scientifica tanto spesso si lamentano i cattedratici nelle aule accademiche, fossero la conseguenza diretta degli ordinamenti didattici sui quali è impostata oggi la scuola del secondo ciclo, oppure se i non appassionanti livelli di rendimento scolastico, che impietosamente segnalano le statistiche dell’OCSE, dovessero essere ascritti ai metodi di insegnamento adottati dai singoli insegnanti.
Conoscendo personalmente il docente di fisica ed il suo professionale interesse ad essere nominato presidente della commissione degli esami di Stato, il collaboratore del Dirigente scolastico aveva già fatto interrogare il sistema informatico del Ministero, ricevendone risposta negativa.
Del resto, era ben conscio il professore del “Majorana” che non sarebbe stato necessario ricorrere al responso della Pizia di Delfi per averne conferma. Sapeva bene, infatti, che l’ultima legge di riforma degli esami di Stato che concludono i corsi quinquennali del secondo ciclo di istruzione, la Legge n. 425 del 10 dicembre del 1997, ispirata dall’allora Ministro dell’istruzione, Luigi Berlinguer, aveva confermato il legittimo diritto degli insegnanti universitari di presiedere le commissioni degli esami di Stato, ma lo aveva fatto con un certo, malcelato pudore, quasi con la storica discrezione del fariseo che cerca di nascondere un’intenzione politicamente inconfessabile, velandola con parvenze di buone intenzioni.
Per cercare di affievolire la delusione del cattedratico, il collaboratore del Dirigente scolastico del “Majorana” si era rivestito dei panni del ricercatore di storia della scuola italiana, ricostruendo sapientemente il lungo percorso legislativo che aveva di fatto escluso i docenti universitari dalla presidenza delle commissioni dei vecchi esami di maturità, o, come si dice oggi, degli esami di Stato conclusivi dei corsi quinquennali del II ciclo di istruzione.
La ricognizione era iniziata con il richiamo della legislazione regia che risale al 1925. L’autorevole redattore del Regio Decreto n. 654 di quell’anno non ebbe alcuna esitazione ad assegnare l’alta funzione della verifica della qualità degli apprendimenti degli studenti di scuola secondaria superiore ai professori universitari. Tanto avvenne almeno per quel che riguardava le discipline nella cui didattica prevalevano metodi che si fondavano sull’apprendimento per concetti, per idee, vale a dire su quel modo di apprendere basato prevalentemente, se non proprio esclusivamente, sulla teoria.
Il citato regio decreto aveva realizzato tale indirizzo di politica scolastica assegnando la presidenza delle commissioni di maturità classica e scientifica a professori delle Università e quella delle commissioni di abilitazione magistrale a professori della facoltà di lettere e di filosofia o della vecchia facoltà di magistero. Invece, per le scuole in cui prevaleva la didattica fondata sulla téchne, vale a dire sull’ apprendimento per sequenze operative, l’ordinamento legislativo di quei lontani decenni fece una scelta diversa. La prevalente componente tecnica dei curricoli dei corsi degli istituti tecnici di quel tempo, resa molto evidente dalla stessa denominazione attribuita ai relativi diplomi finali, che infatti avevano il titolo di “diploma di capo tecnico”, escludeva che le corrispondenti commissioni degli esami di Stato potessero essere affidate a professori universitari, apparendo allora pacifico che la tradizionale vocazione alla teorizzazione, che caratterizza le aule accademiche, fosse poco compatibile con l’indole applicativa che contraddistingueva gli istituti tecnici in quei decenni.
E’ stata questa la ragione per la quale, nel 1925, la presidenza delle commissioni degli esami di Stato negli istituti tecnici venne affidata esclusivamente ai Presidi dell’ordine scolastico comprendente gli stessi istituti tecnici.
L’egemonia dei docenti dell’Università nella presidenza delle commissioni di maturità si sarebbe, poi, realizzata appieno nel febbraio del 1969, quando il Ministro Fiorentino Sullo, con il Decreto-legge n. 9 del 14 febbraio 1969, nato sotto le ceneri delle preoccupanti emozioni suscitate a Palazzo Chigi dagli echi delle agitazioni studentesche del Quartiere Latino di Parigi, volle assegnare alla docenza universitaria l’eminente funzione di verifica della qualità della formazione scolastica offerta dai tre ordini dell’istruzione secondaria di secondo grado: licei, istituti tecnici e istituti professionali.
L’art. 2 della Legge n. 119 del 5 aprile 1969, che ha convertito il predetto decreto-legge, assegnò le funzioni di presidente delle commissioni alle sottoelencate categorie professionali:
“a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;
b) professori universitari aggregati;
c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all’esame od ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate;
c- bis) provveditori agli studi a riposo, purché provenienti dall’insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado;
d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici
statali o pareggiati; professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica,
scientifica, tecnica, magistrale che:
1 – da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei
concorsi per capo d’istituto nelle scuole secondarie superiori, o
2 – che abbiano conseguito l’ultima classe di stipendio, o
3 – che abbiano superato l’esame di merito distinto e il cui insegnamento di
cattedra si svolga nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente
all’esame di maturità (triennio o quadriennio)”.
Come appare evidente, soltanto in caso di assenza di personale insegnante delle Università sarebbe stato possibile nominare presidente di commissione i Presidi degli istituti di II grado. Anzi, ai predetti Presidi la legge anteponeva anche i Provveditori agli studi che, nel loro curriculum, vantassero la titolarità di insegnamenti negli istituti secondari superiori, o la presidenza dei medesimi istituti.
L’innovazione legislativa del 1969 è stata interpretata come effetto diretto dell’inarrestabile processo di applicazione delle conquiste della ricerca scientifica alla tecnica, che aveva elevato al di là degli orizzonti allora prevedibili il livello di teorizzazione dei curricoli degli istituti tecnici, estendendolo dopo qualche anno, e seppure in forme affievolite, ai programmi degli istituti professionali, che erano stati impostati, negli anni del secondo dopoguerra, su metodologie eminentemente pratiche, operative, affidate, come è noto, essenzialmente ad esperti dei mestieri e delle arti, e non invece ai docenti.
Il 10 dicembre del 1997 il Ministro del tempo, Luigi Berlinguer, come si è accennato poc’anzi, ritenne che l’intero orbe del sistema scolastico pre-universitario avesse bisogno d’una sorta di rivoluzione copernicana, per poter adattarne le componenti delle varie età ai bisogni culturali, sociali e professionali del primo decennio del terzo millennio; glielo avevano suggerito anche gli autorevolissimi componenti della storica Commissione dei 40 saggi, presieduta da Roberto Maragliano. Ne nacque l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, a fine d’anno, esattamente il 10 dicembre, la legge che riformò completamente gli esami di Stato.
Il presidente della commissione – si legge nell’art. 4 della Legge n. 425 del 10 dicembre del 1997 – è nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati:
- tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiori statali;
- tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore;
- tra i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
- tra i ricercatori universitari confermati;
- tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da meno di cinque anni;
- tra i docenti della scuola secondaria superiore.
Con quella legge, il prof. Berlinguer aveva confermato ai cattedratici ed ai ricercatori universitari la titolarità dell’interesse legittimo ad essere nominati presidenti di commissione, ma l’impressione che la predetta riforma avrà verosimilmente generato nella classe docente accademica sarà stata uguale alla sensazione che ispirò a Laocoonte la vista del grande cavallo di legno sulla spiaggia di Troia, facendogli urlare: Timeo Danaos et dona ferentes. Come il sacerdote di Poseidone sapeva bene che non c’era tanto da fidarsi della generosità dei Greci, allo stesso modo gli insegnanti universitari sapevano bene quanto sarebbe stato problematico affidarsi all’altruismo dei politici.
Infatti, come si può agevolmente constatare, la riforma berlingueriana aveva felicemente anteposto ai cattedratici d’ateneo i Dirigenti scolastici.
Il Ministro Giuseppe Fioroni, asceso al II piano del Palazzo della Minerva di viale Trastevere il 17 maggio 2006, nella Legge di riforma n. 1 dell’11 gennaio 2007, confermò, di fatto, i criteri adottati dal suo predecessore Berlinguer, anteponendo ai cattedratici universitari i Dirigenti scolastici in servizio attivo negli istituti di istruzione secondaria e gli insegnanti in servizio negli istituti di II grado da almeno 10 anni.
Al professore universitario, ospite del “Majorana”, quest’analisi apparve sostanzialmente corretta, anche se aveva accentuato la perplessità che egli aveva avvertito quando aveva appreso di non essere stato nominato presidente di commissione degli esami di Stato.
Gli sembrò inverosimile che l’applicazione, sempre più estesa, alla didattica della scuola secondaria della concettualizzazione delle forme di apprendimento e la corrispondente limitazione della componente procedurale ed operativa delle competenze, che il progresso esponenziale della ricerca accademica e di quella applicata continuamente apportano alla società della conoscenza, avessero indotto il legislatore nazionale ad escludere di fatto i docenti universitari dalla presidenza delle commissioni degli esami di Stato.
A suo giudizio, il progredire per linee esponenziali dei processi di formalizzazione delle conoscenze avrebbe potuto suggerire al programmatori della scuola secondaria il recupero delle necessarie forme di relazione professionale fra gli insegnanti della scuola secondaria ed i loro colleghi dell’Università; un tale recupero avrebbe potuto consentire alle matricole universitarie di non avvertire disagi particolari quando, lasciate le aule dei licei e degli altri istituti secondari superiori, frequentano le aule accademiche per ascoltare le lezioni di docenti che applicano metodologie didattiche spesso diverse da quelle seguite dagli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado.
“Forse l’affidamento ai docenti universitari della presidenza delle commissioni degli esami di Stato non sarebbe stato sufficiente ad armonizzare la didattica degli atenei con quella delle scuole secondarie, ma qualche vantaggio in quella direzione ne sarebbe sicuramente derivato”, concluse il deluso cattedratico.
Riferimenti normativi
Regio Decreto n. 654/1925
Legge 5 aprile 1969, n.119
Decreto-legge 14 febbraio 1969, n.9
Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Legge 11 gennaio 2007, n.1

