La valutazione del comportamento degli alunni
Si può sostituire la valutazione in decimi del comportamento degli alunni con giudizi motivati?
Nell’approssimarsi del tempo dello scrutinio finale, è stato chiesto di sapere se il Consiglio di classe possa valutare il comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado con un giudizio discorsivo, anziché con il voto numerico in decimi, così come dispone l’articolo 2 del Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella Legge n. 169 del 30 ottobre dello stesso anno. Se si potesse ricorrere all’espressione motivata del giudizio, escludendo il voto in decimi, scrive l’autore del quesito, si potrebbero evidenziare meglio gli atteggiamenti e gli stili relazionali che qualificano il comportamento, quali l’attenzione, la partecipazione, l’impegno, il metodo di lavoro, ecc.
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Al riguardo, può essere utile richiamare preliminarmente il testo del 2° comma dell’art. 2 della citata legge, che così recita: ”A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno e all’esame conclusivo del ciclo”.
La chiarezza del comma su riportato esclude categoricamente che il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio o finale, possa esimersi dal valutare il comportamento degli alunni con i voti da 1 a 10.
Si potrà, però, rilevare che, per prassi comunemente seguita, la generalità delle scuole adotta il metodo che consente di rendere relativamente esplicito il significato dei voti decimali, prescritti dalla legge, associandoli ad una serie di componenti analitiche, che vengono codificate a priori nelle ben note griglie di valutazione, che ogni Collegio dei docenti elabora all’inizio dell’anno scolastico, in applicazione del Regolamento sull’autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, il quale affida appunto al Collegio dei docenti la funzione di individuare le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche, rispetto agli obiettivi prefissati.
L’inciso del predetto Regolamento -“nel rispetto della normativa nazionale”- conferma, se ce ne fosse bisogno, che il Collegio non può deliberare l’adozione di criteri di valutazione che escludano i voti decimali, ma le altre proposizioni della trascritta norma legittimano l’elaborazione, da parte del Collegio dei docenti, di una griglia di corrispondenza, consultando la quale il genitore, oltre che lo stesso alunno, potrebbe verificare, ad esempio, che il voto di cinque decimi, riportato in comportamento, dovrebbe essere considerato conseguenza diretta di almeno uno degli atti o degli atteggiamenti indicati nella griglia di valutazione della scuola, in corrispondenza della colonna correlata con il voto di cinque decimi.
Un esempio, peraltro poco originale, di comportamenti astrattamente previsti nella griglia, per l’assegnazione del voto di cinque decimi, potrebbe essere costituito dai seguenti atti: violazione di una norma del Regolamento di disciplina che comporti la sanzione della sospensione per più di dieci giorni; compimento di atti vandalici ai danni della scuola, che generino danno erariale; introduzione nei locali scolastici di sostanze stupefacenti; reiterati atteggiamenti di bullismo o di cyberbullismo.
La preventiva individuazione di singoli atteggiamenti personali, giudicati rilevanti per l’assegnazione dei voti decimali, appare accettabilmente adeguata ad assicurare la funzione formativa della valutazione del comportamento, perché consente allo studente valutato con un voto basso di emendare il suo stile relazionale. Nello stesso tempo, la possibilità che la struttura della griglia offre di conoscere gli atti in base ai quali è stato assegnato un determinato voto consentirà alla famiglia di opporre eventuali osservazioni o reclami, ove ritenesse che il fatto addebitato al proprio figliolo non sia stato oggettivamente da lui commesso.
Si può concludere questa risposta ricordando che anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente legittima l’espressione dei voti decimali nel caso in cui l’organo competente abbia elaborato aprioristicamente la griglia di corrispondenza fra i singoli voti decimali e gli atti o gli atteggiamenti ad essi collegati.
Riferimenti normativi
Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137
Legge 30 ottobre 2008, n.169
D.P.R. 8 marzo1999, n.275

