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Le ferie e il lavoro agile

Il quesito è stato posto da un collaboratore scolastico che chiede di sapere se può essere esonerato in toto o in parte durante i periodi di chiusura forzata della scuola a causa di un’emergenza sanitaria

ABSTRACT

Le Legge 23 maggio 2017 ed il Decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, per l’intero periodo di vigenza della legislazione di emergenza da Covid-19, danno ampia facoltà al Dirigente scolastico di organizzare il servizio nelle forme del “lavoro agile”, concedendo anche ai Collaboratori scolastici di assentarsi a titolo di ferie e di congedi senza oneri; il ma nei periodi di chiusura forzata della Scuola, ad esempio per motivi di emergenza sanitaria, il collaboratore scolastico può essere esonerato in toto dal servizio, senza che ne subisca effetti negativi di indole economica o giuridica?

Le Legge 23 maggio 2017 ed il Decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, per l’intero periodo di vigenza della legislazione di emergenza da Covid-19, danno ampia facoltà al Dirigente scolastico di organizzare il servizio nelle forme del “lavoro agile”, concedendo anche ai Collaboratori scolastici di assentarsi a titolo di ferie e di congedi senza oneri; il collaboratore scolastico può inoltre essere esonerato in toto dal servizio, senza che ne subisca effetti negativi di indole economica o giuridica.

Di Fabio Scrimitore

Un dipendente, appartenente al profilo professionale di Collaboratore scolastico, ha  inviato un appassionato quesito, nel quale ha chiesto in qual modo egli ed i suoi colleghi potranno esercitare il diritto al “lavoro agile” in periodo di emergenza sanitaria. In sostanza,  vorrebbe che gli si desse

“qualche indicazione  più concreta, tipo riduzione oraria e chiusura al sabato senza penalizzazioni”.     

Una ricapitolazione della normativa attualmente vigente  in materia di “lavoro agile” appare necessaria.

Il quesito ha relazione diretta con il 1° comma dell’art. 18 della Legge 23 maggio 2017, n.81, che contiene “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Sarà utile trascrivere quel comma:

“Lavoro agile. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’intero di locali aziendali, e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro il soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

La materia del “lavoro agile” è stata riconsiderata, per necessità sopravvenuta a causa dell’insorgenza del Covid-19,  dal Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, all’art. 87 così recita:

“ 1° – Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica….il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni… che, conseguentemente:

  1. – limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

2) – La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’art. 18, comma 2 della legge 23 maggio 2017 n. 81non trova applicazione;

3 –  Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile…le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.  Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato  a tutti gli effetti di legge  e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Per quel che riguarda specificamente la scuola, il tema del “lavoro agile” è stato disciplinato dal Decreto–legge 8 aprile 2020, n.22. Nel cui terzo comma dell’art. 2 si legge:

“Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati nel quadro contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al periodo precedente ed all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici per contenere ogni diffusione di contagio”.

Le disposizioni su riportate consentono ai Dirigenti scolastici di adottare soluzioni diverse, in funzione delle esigenze della popolazione scolastica, delle famiglie degli alunni e degli stessi dipendenti.

Le relazioni telefoniche e telematiche che la Rivista intrattiene con gli operatori scolastici attestano che vi sono istituti che hanno assicurato, con adeguate forme di pubblicizzazione on line o cartacea, la loro doverosa disponibilità a corrispondere alle richieste dell’utenza che siano indifferibili e che riguardino la redazione di atti formali. La generalità delle richieste  indifferibili che sono rivolte alle scuole comportano esclusivamente l’espletamento di atti amministrativi, che impegnano soltanto gli Assistenti amministrativi ed il Direttore sga, oltre al Dirigente scolastico, nella sua funzione di responsabile finale degli atti.

L’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi non richiede il lavoro in presenza nella sede scolastica, ben potendo essere svolto nelle residenze dei dipendenti titolari delle rispettive funzioni, che ne abbiano fatto richiesta e che dispongano degli strumenti informatici necessari, secondo le modalità proprie del “lavoro agile”.

Vi sono, peraltro, scuole che sono presidiate personalmente dal Dirigente scolastico, da qualche componente della segreteria e da almeno un Collaboratore scolastico per un predeterminato numero di ore settimanali.

All’autore del quesito interesserà sapere che spetta all’autonomia decisionale del Dirigente scolastico, durante questo periodo di sospensione delle attività istituzionali in sede, valutare sapientemente  se, per quanto tempo e con quali forme assicurare che il personale ausiliario contribuisca all’espletamento delle funzioni ritenute assolutamente indifferibili.

La legislazione sopra citata consente al Dirigente scolastico di autorizzare le forme di “lavoro agile” che meglio si adattino alle esigenze personali e familiari dei dipendenti; non solo, ma prevede anche che egli possa esentarli motivatamente  dal servizio, senza alcun effetto negativo per loro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 maggio 2017, n.81

Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

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