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Interruzione di aspettativa

Il quesito posto da un docente titolare di cattedra in un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado

Di Fabio Scrimitore

Abstract                                

L’insegnante che abbia chiesto ed ottenuto di fruire di un anno scolastico di aspettativa per assumere un nuovo impiego presso altra amministrazione, al termine del semestre di prova, concluso sfavorevolmente, può ottenere dal Dirigente scolastico di rientrare in servizio prima della scadenza del periodo di aspettativa?

Dal 2015 l’autore del quesito è titolare di cattedra in un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Dal 2 settembre 2019 non insegna perché fruisce, come egli stesso ha scritto,

dell’aspettativa per altro lavoro presso una Biblioteca d’un Comune Capoluogo di provincia che, per sua natura, dovrebbe terminare i suoi effetti il 31. 08. 2020.

Evidentemente il docente beneficia della previsione del 3°comma del’art.18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del novembre del 2007 – confermato dal successivo Contratto Collettivo Nazionale-Istruzione e Ricerca del 29 aprile 2018; quel comma è formulato nei termini seguenti:

Il dipendente  è inoltre collocato in aspettativa , a domanda, per un anno scolastico senza assegni, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.

Orbene, dopo aver precisato che il periodo di prova presso la citata Biblioteca comunale ha la durata di 6  mesi  (quindi, tale periodo di prova è già scaduto, dal momento che è iniziato il 2 settembre del 2019 ), ha chiesto di sapere se potrà rimanere in servizio presso la suddetta Biblioteca comunale sino alla scadenza del periodo di aspettativa di cui sta godendo, cioè sino al 31 agosto 2020, oppure se

“…dovrò restare al Comune fino a tutto il periodo coperto dalla mia aspettativa, cioè sino al 31 agosto 2020, per poi eventualmente  tornare ad insegnare,  licenziandomi, con il dovuto preavviso, dalla Biblioteca; oppure, alla scadenza del periodo di prova presso il Comune, sarò costretto a scegliere se restare in Biblioteca e, dunque, licenziarmi dalla Scuola”.

Si risponde precisando in premessa che, con l’assunzione in prova, il docente ha sottoscritto un incarico per essere assunto in ruolo, dopo il  superamento del periodo di prova. In sostanza, l’assunzione in ruolo presso la Biblioteca comunale è sottoposta alla condizione sospensiva del superamento del semestre di prova.

Orbene, alla data in cui viene formulata questa risposta al quesito, è già scaduto il semestre di prova del docente.

Quindi, si può pensare che l’autore del quesito sappia già se abbia superato o no la prova.

Nel caso che, come ci si augura, il docente l’abbia superata e gli sia stato notificato il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale della città avrà formalizzato la conferma in ruolo, non dovrà fare altro che prendere atto, appunto, della conferma in ruolo; continuerà a prestare servizio presso la Biblioteca comunale  e con atto formale comunicherà al Dirigente scolastico d’ essere stato confermato in ruolo e che, in conseguenza, dal 1° settembre 2020, data di scadenza del periodo di aspettativa di cui ha fruito, cesserà di insegnare in quella scuola, ai sensi  del 9° comma dell’art. 508 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, il quale così dispone:

L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente”.

La sua cattedra di titolarità rimarrà  vacante e disponibile dal 1°  settembre 2020 per altri aspiranti.

Soltanto per completezza si può ipotizzare che l’autore del quesito non abbia superato il periodo di prova presso la Biblioteca comunale.

In tale caso, l’ Amministrazione comunale avrà emesso il decreto  di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova o, in alternativa, avrà decretato la ripetizione del periodo di prova, ove  tale provvedimento fosse previsto dal regolamento dell’Ente Locale predetto, in relazione alla situazione personale del dipendente scolastico.

L’ ipotizzata risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova legittimerebbe il professore a presentare al Dirigente scolastico istanza diretta a rientrare in servizio nell’Istituto scolastico prima del 31agosto 2020.

In questo stesso caso, il Il Dirigente scolastico avrebbe il potere di accogliere la domanda in considerazione della evidente ragionevolezza del motivo della richiesta di interruzione del periodo di aspettativa.

I tempi sopra descritti fanno, poi, ritenere che l’accogliento della domanda di interruzione dell’aspettativa del docente avverrebbe dopo il 30 aprile; tale circostanza impedirebbe il licenziamento del docente che ha svolto le funzioni di supplente del professore dal 2 settembre 2019; lo prevede l’art. 37 del già citato CCNL Scuola del 2007 che così recita:

Al  fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione  dell’ attività didattica, e rientri dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio  in supplenza o nello svolgimento  di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni, di continuità didattica, il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo d 150 giorni è ridotto a 90 in caso di docenti delle classi terminali”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

C.C.N.L. Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018

D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297

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