Ore eccedenti e permessi brevi
Di Fabio Scrimitore
Abstract
I dipendenti scolastici che, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico, siano stati esentati dal servizio in presenza ai sensi del 3° comma dell’art. 87-bis del Decreto-legge n.18 del17 marzo 2020, convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020, possono chiedere la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo prestate prima del 4 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. Per lo stesso motivo potranno chiedere di fruire dei permessi brevi quando rientreranno in servizio in presenza.
Il quesito è stato rivolto alla rivista dal Dirigente scolastico d’una Scuola dove opera un Collaboratore scolastico il quale, già prima del 4 marzo 2020 – data questa che, come è noto, segna l’inizio dell’infausto evento della pandemia da Covid-19 – vantava un credito di un determinato numero di ore di servizio, prestate in esubero rispetto all’orario d’obbligo, per esigenze di servizio debitamente documentate.
E’ interesse del Dirigente sapere se sia legittimo retribuire le predette ore.
La domanda del Dirigente sembra trovare la sua giustificazione nell’art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola, sottoscritto nel 2007 – non abrogato dal successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 29 aprile 2018 -, il quale, al comma 3, dispone:
“In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite”.
Il comma 4 aggiunge:
“Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica”.
In claris non fit interpretatio, si ripeteva nella scuola dei glossatori di Bologna, spiegando che è inutile precisare il contenuto di una norma ricorrendo ad argomenti extratestuali o a criteri ermeneutici. Ceteris verbis, quando il significato delle parole che compongono una norma è univoco, ed univoco ne appare lo spirito, non si deve fare alcuno sforzo di interpretazione.
Nel caso in esame, è evidente che il Dirigente scolastico non può aver formulato il quesito perché non gli sarebbero chiare le parole o il senso complessivo della norma in questione; lo avrà fatto soltanto perché gli sarà sembrato dissonante con la logica retribuire ore prestate in eccedenza da un dipendente che, a partire dal 4 marzo, al pari dei suoi colleghi, non è stato di fatto in servizio, per prevenire eventuali occasioni di contagio.
Al Dirigente si potrà assicurare che può retribuire regolarmente le ore prestate in esubero rispetto all’orario d’obbligo prima del 4 marzo 2020; tanto perché, con una tipica finzione giuridica che appare perfettamente legittimata dall’eccezionalità del tempo del Coronavirus, l’art. 87, bis, comma 3, del Decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che il “Il periodo di esenzione dal servizio ( cfr, il predetto comma: Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.) costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge“. Qualunque altra preoccupazione, d’indole logica o etica, perde di validità giuridica di fronte alla certezza del diritto scritto.
Per la stessa, identica ragione, i Collaboratori scolastici potranno fruire, secondo i termini del CCNL predetto, dei permessi brevi.
Al suo quesito, il Dirigente ha fatto seguire la richiesta di un suggerimento sul come far fruire le ferie maturate dal personale Ata nel corrente anno scolastico.
Si può rilevare, al riguardo, che le linee-guida contrattuali sulla materia delle ferie, contenute nell’art. 13 del già citato CCNL del 2007, sono le seguenti:
a – Il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi;
b – bisogna assicurare che il dipendente possa godere di un periodo di ferie di 15 giorni lavorativi ininterrotti nello spazio di tempo compreso fra il 1° luglio ed il 31 agosto;
c- la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti;
d – il Direttore dei servizi generali ed amministrativi esprime il suo parere al riguardo.
Sulla base di tali linee-guida, potrà essere programmato il piano-ferie che, in relazione al profilo professionale di Collaboratore scolastico, preveda, in primo luogo, quale sia il numero minimo di dipendenti che debba permanere in servizio, per assicurare l’espletamento delle diverse operazioni previste nel corso della restante parte dell’anno scolastico.
Il 16 maggio 2020, il Ministro dell’Istruzione ha emanato tre Ordinanze di immediata applicazione, che hanno i numeri 9, 10 ed 11 e riguardano, rispettivamente: gli esami di Stato nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione per l’anno scolastico 2019/20; gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione; la valutazione finale degli alunni per il 2019/20, nonchè il recupero degli apprendimenti.
Sulla scorta della prescrizione dei tempi di svolgimento delle operazioni previste dalle suddette ordinanze, potrà essere elaborato il piano-ferie dei Collaboratori scolastici, in relazione al quale, poi, si inviteranno gli stessi Collaboratori a presentare le relative domande, tenuto conto che, in via ordinaria, dovranno essere fruite, di norma, entro il 31 agosto 2020, data di conclusione dell’anno scolastico. E’ noto, al riguardo, che il comma 10 dell’art. 14 del citato CCNL del 2007 consente che il personale ATA fruisca, entro il 30 aprile dell’anno successivo, delle ferie che non avrà potuto godere nei casi in cui lo abbiano impedito particolari esigenze di servizio, oppure inderogabili motivi personali o di salute.
Non si può escludere che vi siano richieste di ferie che non potranno armonizzarsi con le previsioni del piano-ferie; in tal caso, come si è visto, saranno organizzati dei turni, che dovranno tener conto, in primis, delle condizioni personali e familiari dei Collaboratori scolastici interessati, con particolare riferimento ai nuclei familiari dei dipendenti che siano composti anche da persone disabili.
RIFERIMENTI NORMATIVI

