Le ricorrenti farneticazioni sul bonus premiale
di Francesco G. Nuzzaci
A un mese e mezzo di distanza dalla circolare del MIUR n. 1804 del 19.04.16, si è ancora in attesa delle, inutili, sue definitive determinazioni: inutili, perché sul bonus premiale è già tutto chiaro nella legge e bisogna solo accreditare le risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche.
Nel momento in cui scriviamo, l’impressione è che, dopo il flop dello sciopero del 20 maggio, si voglia prendere tempo, in attesa delle elezioni amministrative. E poi non se ne farà più nulla.
Nel frattempo i sindacati di comparto paiono aver un po’ allentato la morsa sui dirigenti scolastici, già facilmente individuati come il ventre molle del sistema, con l’attenuazione delle volgari offese di cui finora sono stati fatti oggetto. Difatti, non si legge più di appositi modelli da destinare loro, consistenti in una richiesta di apertura di un tavolo di confronto, in un verbale di riunione di tale tavolo di concertazione, in una diffida in caso di illegittima omissione di convocazione e partecipazione.
Per contro, occorrerà verificare il seguito di una – sostitutiva o concomitante? – strategia che sembra aver alzato il tiro sui comitati di valutazione, una volta che, costituiti e funzionanti, li si è evidentemente stimati persi alla causa.
Ad essi si imputano alcune decisioni presunte anomale, che non sarebbero peraltro neanche previste dalla legge 107, quali la deliberazione – tra i criteri – di visita alle classi del dirigente scolastico per farsi un’idea della qualità dell’insegnante, di test cognitivi somministrati agli alunni per dedurre il contributo apportato dal docente al loro successo formativo, di questionari di gradimento destinati ai genitori.
Naturalmente, per questi fini interpreti della norma giuridica, sono tutti comportamenti a dir poco illegittimi, che dispiegano un effetto pericolosissimo per la collegialità, per la libertà di insegnamento, per la serenità del lavoro e per l’equità della valorizzazione professionale e umana. Sicché tutto ciò che suoni lesivo della libertà professionale del docente deve essere portato a conoscenza di personale, RSU, genitori e studenti…al fine di intraprendere tutte le iniziative sindacali, vetrenziali, legali che si rendano necessarie per denunciarle e contrastarle (dal sito www.flcgil.it del 19 maggio 2016).
Non potendo in questa sede controbattere a consimili amenità – né alla stregua delle norme di diritto positivo, né richiamando i lavori della dottrina e le pronunce della giurisprudenza –, ci limitiamo a segnalare come quest’intrusione nella mitica libertà professionale sia ritenuta pacifica allorquando si debba decidere della conferma in ruolo o del licenziamento di docenti in anno di formazione e prova, mentre si gridi all’oltraggio per i docenti che il ruolo l’abbiano già guadagnato e nei cui confronti si tratta solo di riconoscere o meno un compenso accessorio.
Vi è peraltro da segnalare l’inopinata sponda di certa stampa libera, in particolare della rubrica settimanale dedicata alla scuola di un quotidiano a diffusione nazionale. Dopo aver a suo tempo reso partecipe il colto e l’inclita dei faraonici compensi stanziati dalla Buona scuola ai dirigenti, e subito peritandosi di sottolineare che invece per i docenti non c’era il becco d’un quattrino, questa stampa specializzata ha ora addirittura evocato la sede penale, sia per i comitati di valutazione nella deliberazione dei criteri sia per i dirigenti scolastici all’atto della corresponsione del bonus. L’ha evocata coniando una nuova fattispecie dell’abuso d’ufficio, per semplice e generica violazione di legge (rischio inesistente quando la materia era regolata dal contratto!), una volta che sia stato attribuito il bonus: naturalmente al di fuori di quella normata dall’articolo 323 del codice di rito, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.
Anziché ricercare titoli ad effetto e vagamente minacciosi (Bonus rischiosi per i dirigenti), forse sarebbe stato il caso di ricordare ai propri lettori, presumibilmente soggetti professionali o interessati alle vicende scolastiche e quindi non proprio digiuni della materia, che:
-i comitati di valutazione sono organi collegiali dello Stato, attributari di prerogative non rinunciabili né disponibili, che nel caso di specie si estrinsecano in atti amministrativi a contenuto generale e astratto, insindacabili nel merito una volta che siano stati posti in essere entro il perimetro definito dalla legge;
-la legge (art. 17 del d.lgs. 165/01) impone ad ogni dirigente pubblico la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti: obbligo che sempre la legge 107/15 (comma 127) ora rende esplicito per il dirigente scolastico, statuendo l’inefficacia di eventuali difformi disposizioni contrattuali (comma 196);
-tra gli elementi considerati nella valutazione del dirigente scolastico vi è la dimostrata-documentata sua capacità di valutazione, selettiva, dell’impegno e dei meriti professionali del personale, sia sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali (comma 93, lett. b).
Per il resto, potrebbe dirsi fisiologico il sostegno offerto da diverse riviste on line parasindacali, che riprendono stancamente i contenuti di comunicati ufficiali – quasi sempre congiunti -, con gli stessi solenni proclami già commentati nel numero di aprile u.s. della rivista (cfr. Sull’erogazione del bonus premiale nel corrente anno scolastico: tra necessitati ritardi e persistenti conflitti). Vale a dire che:
-la legge 107 non ha poteri derogatori di tutte quelle leggi speciali regolatrici delle relazioni sindacali e delle norme contrattuali in materia di salario accessorio, qual è per definizione il bonus sul merito;
-secondo l’articolo 45 del D. Lgs. 165/01, il trattamento fondamentale e quello accessorio sono definiti dal contratto;
-la dirigenza scolastica è regolata solo dall’art. 25 del D. Lgs. 165, quindi è sbagliato richiamare l’articolo 17 e gli altri articoli che si riferiscono solo alla dirigenza amministrativa;
-se nell’intera partita del bonus si assicura il passaggio contrattuale, l’eventuale contenzioso viene a collocarsi dinanzi al giudice del lavoro. Diversamente, se si adotta la procedura nel rispetto della legge 107 e delle indicazioni del MIUR, il rischio è quello di spostare il contenzioso dinanzi al giudice penale e il reato da contestare potrebbe essere quello dell’abuso d’ufficio. E così il cerchio si chiude!
Dobbiamo rassegnarci a non replicare più. Perché, come ha insegnato Duns Scoto, contra principia negantem non est disputandum.

