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Anac: obbligo perfezionamento CIG entro 90 gg. Sanzioni pecuniarie per le violazioni

Dal 16 febbraio 2017 è in vigore la Delibera ANAC n. 1 dell’11 gennaio 2017, che obbliga tutte le stazioni appaltanti, compreso le scuole, a perfezionare i CIG richiesti sul sistema SIMOG. Per il mancato perfezionamento, nei casi previsti dalla stessa deliberazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. dell’art. 213, commi 9 e 13, del D.Lgs 50/2016.

 

di Agata Scarafilo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 1 febbraio scorso, della Delibera ANAC n. 1 sono entrate ufficialmente in vigore le “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG.

Un atto che obbliga il RUP (coincidente per le scuole con il Dirigente Scolastico) a perfezionare il CIG richiesto al sistema SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gara) entro il termine massimo di 90 giorni dall’acquisizione dello stesso. Obbligo che si traduce nell’inserimento nell’apposita schede dei seguenti dati:

  • la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto;
  • la data di scadenza della presentazione delle offerte;
  • eventuale cancellazione del CIG nel caso in cui la stazione appaltante non abbia ritenuto di andare avanti con la procedura, con le modalità ivi indicate, entro la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Raffaele Cantone

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha evidenziato che la sola acquisizione del codice non garantisce, in realtà, che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata. Pertanto, ha deciso di definire regole più rigorose che, in caso d’inadempimento, comportano responsabilità e soprattutto sanzioni a carico del RUP. Si tratta nello specifico di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del D.Lgs 50/2016.

L’obbligo di perfezionamento vale anche per i CIG acquisiti attraverso il SIMOG in date antecedenti l’entrata in vigore della Delibera n. 1 del 2017. Così, il provvedimento stabilisce in questi casi che il termine di 90 giorni va calcolato dalla data di entrata in vigore della deliberazione. Pertanto, entro il 16 maggio 2017 le Stazioni appaltanti avranno l’obbligo, altresì, di perfezionare tutti i CIG acquisiti precedentemente alla data del 16 febbraio 2017 sul sistema SIMOG.

C’è da dire che, come si evince dalle stesse premesse della Delibera in questione, sono diversi i CIG acquisiti negli anni passati e che risultano, alla stessa Autorità, non ancora perfezionati. Una verifica puntuale dello stato dei CIG richiesti, dunque, da parte delle Stazioni Appaltanti (per il nostro caso le Scuole) è d’obbligo.

Al fine di agevolare il controllo e la trasmissione delle informazioni, l’ANAC introdurrà messaggi automatici in forma di “warning” che agiranno in due momenti temporali distinti:

  • ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni,
  • l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP.

Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determinerà ovviamente violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti. Infatti, come risaputo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG (nei casi ovviamente previsti dalla normativa in vigore), in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante.

Ricordiamo che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

  • l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio
  • la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso
  • l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato
  • il controllo sulla spesa pubblica.

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