Obblighi di trasmissione Anac
Un’agile guida sugli obblighi di pubblicazione entro il 31 gennaio 2017, previsti dall’Anac, legge 190/2012Di Saverio Prota ABSTRACTL’autore analizza gli adempimenti imposti dalla legge per la predisposizione e la pubblicazione sul proprio sito, entro la fine del mese, del file xml contenente tutti i dati richiesti dall’Anac circa i contratti stipulati per lavori, servizi e forniture. Argomenti: verifica dati pubblicati – dati da pubblicare – modalità di produzione del file xml – file formato testo – modello da spedire – casistica per inserimento dati
Entro il termine del 31 gennaio di ogni anno le istituzioni scolastiche devono effettuare la comunicazione ad ANAC (ex Avcp) dell’avvenuta pubblicazione del file XML, ai sensi della Legge 190/2012, art.1, comma 32, contenente una serie di informazioni relative ai contratti per acquisizione di lavori, servizi e forniture, cosi come riportato nella “ Deliberazione AVCP n. 26 del 22/05/2013” .
Si precisa che dal 30/04/2014 il MIUR, recependo le novità introdotte dalla Legge e dalla Deliberazione AVCP, ha proceduto all’aggiornamento del Sidi in modo da permettere anche alle scuole che utilizzano tale portale di poter creare il file xml secondo gli standard previsti. In questo caso dopo aver creato il predetto file, le istituzioni scolastiche potranno pubblicarlo direttamente sul portale “Scuola in chiaro” o scegliere un percorso diverso di pubblicazione (proprio sito web).
Ciò premesso si rammenta che a partire dall’11 febbraio 2017 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle amministrazioni o per l’acquisizione dei file XML pubblicati e, pertanto, le scuole in vista di tale data faranno bene a verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità. E’ possibile anche verificare il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL andando al link https://dati.anticorruzione.it/#/I190 per consultare le comunicazioni correttamente ricevute ed elaborate, aventi codice fiscale ed URL formalmente validi.
Tramite questa procedura sarà possibile verificare:
1)il dettaglio dell’esito dell’elaborazione di tutte le PEC ricevute, anche quelle non valide, previo inserimento dell’Identificativo PEC nel campo in fondo alla pagina;
2)il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL, attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella. Inoltre, per ogni URL acceduta, è possibile visualizzare il dettaglio della validazione rispetto alle specifiche tecniche.
La colonna ‘esito accesso’ può riportare i seguenti valori:
Successo: L’accesso e la verifica della risorsa pubblicata hanno avuto esito positivo, la risorsa è stata acquisita e il suo contenuto rispetta sintatticamente le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati;
Fallito: L’accesso o la verifica della risorsa pubblicata ha avuto esito negativo e una o più risorse non sono risultate disponibili o verificabili per non conformità sintattica alle specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati;
In Corso: L’accesso alla risorsa è in corso e l’accesso automatizzato alla risorsa non è stato ancora eseguito. La colonna ‘data accesso’ si riferisce all’ ultimo accesso automatizzato alla risorsa indicata nella URL.
Le stazioni appaltanti per le quali l’esito dell’accesso risulta ‘FALLITO’, non devono effettuare nessuna altra comunicazione pec all’autorità, ma devono verificare quanto pubblicato ed in particolare che:
A)tutti i file XML pubblicati, sia come indice sia come dataset, siano liberamente accessibili;
B)tutti i file XML pubblicati, sia come indice sia come dataset, rispettino le specifiche tecniche di pubblicazione.
E’ pacifico che, poiché saranno effettuati più tentativi di accesso alle URL comunicate, il buon esito dell’eventuale correzione di quanto pubblicato, sarà riscontrabile attraverso il cambio di risultato da “Fallito” a “Successo”.
Le Stazioni Appaltanti, per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012, conforme alle disposizioni di cui alla varie deliberazione, devono:
1)aggiornare tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012;
2)Trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nel modulo PDF sotto riportato (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata all’ultimo anno che dovrà essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso un canale diverso da quello dedicato e innanzi riportato non saranno ritenuti validi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborati.
3)Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui alle Deliberazione dell’Autorità
Informazioni oggetto di pubblicazione
Per assolvere agli obblighi di pubblicazione le istituzioni scolastiche devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento “specifiche tecniche” consultabile sul sito dell’Autorità. I dati pubblicati devono restare sul sito web delle scuole per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e, comunque, fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”. Vanno pubblicate, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili, in formato digitale standard aperto, le informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. In presenza di informazioni riferite a procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione, al fine di rispettare il principio di segretezza delle offerte, i dati relativi ai partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito e si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.
Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle scuole sono cosi riassunte:
| Dato | Descrizione |
| CIG | Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
| Struttura proponente | Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
| Oggetto del bando | Oggetto della procedura di scelta del contraente |
| Procedura di scelta del contraente | Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
| Aggiudicatario | Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
| Importo di aggiudicazione | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista) |
| Importo delle somme liquidate | Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Sintetizzando le scuole devono:
1) Produrre un file in formato XML relativo agli acquisti di beni e servizi avvenuti nell’anno 2016;
2) Pubblicare sul proprio sito web istituzionale il file XML di cui si è detto;
3) compilare l’apposito modulo PDF predisposto dall’ANAC attestante l’avvenuto adempimento e scaricabile dal link http://www.anticorruzione.it indicando il codice fiscale della stazione appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML;
4)trasmettere entro il 31 gennaio da una casella PEC della scuola all’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it una mail avente per oggetto l’avvenuto adempimento e con allegato l’apposito modulo Pdf debitamente compilato.
Produzione file XML
Per la produzione del file XML si possono verificare due casi:
A)Scuole che utilizzano SIDI Bilancio: gestire le informazioni al percorso Bilancio Scuole –> Area Gestionale – Movimenti –> Gestione CIG; produrre il file XML al percorso Bilancio Scuole –> Area Gestionale – Movimenti –> Gestione Dati AVCP >Genera Dati Avcp. Il file XML può essere pubblicato sul portale “Scuola in chiaro”, attraverso la specifica funzione, (indirizzo web già inserito) o salvato sul Pc e pubblicato su un indirizzo alternativo che potrà essere tranquillamente inserito tramite la funzione “Genera dati Avcp”.
B)Scuole che utilizzano altri applicativi: seguendo le istruzioni del fornitore del sistema utilizzato (Argo, Axios etc.)
Pubblicazione di un file in formato testo
In conclusione si ritiene utile suggerire, seppur non direttamente legato all’obbligo di cui ci siamo occupati e, quindi, non rilevante ai fine dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione del file XML, di pubblicare un file, con gli stessi contenuti del file XML, in un formato leggibile da chiunque (pdf) poichè il file XML permette lo scaricamento automatizzato di informazioni ma non una lettura agevole. Quindi, per meglio assolvere agli obblighi di trasparenza della PA è necessario pubblicare un file di testo da collocare nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di gara e contratti”.
Fac simile Modulo da inviare tramite pec all’Anac (utilizzare sempre ultima versione)
Suggerimenti utili per l’inserimento dei dati:
- Nel caso l’esito dell’elaborazione della comunicazione PEC riporti l’errore ‘Non è presente in allegato il modulo PDF definito dall’ANAC’, la causa è da ricercare nell’assenza del modulo PDF originario, compilabile elettronicamente, in allegato alla comunicazione PEC oppure nella presenza di un allegato PDF non conforme a quello fornito dall’Autorità come , ad esempio, quelli salvati tramite la funzionalità di Adobe ‘Stampa’ con Stampante ‘Adobe PDF’, copie scannerizzate del modulo e in genere moduli PDF diversi da quello originario;
- Nei casi in cui non sia stato richiesto il cig, non sussistendone l’obbligo, per evitare che si possa pensare ad una volontaria omissione inserire 10 zeri (0) nel campo Cig e null’altro
- In caso di affidamento diretto utilizzare il codice 04 per indicare “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”;
- In assenza di un preciso importo economico del contratto da indicare, come ad esempio l’adesione ad una convenzione Consip, come parametro “importo di aggiudicazione” va inserito uno 0 (zero) ;
- In presenza di acquisti sul MePa si possono presentare 2 casi: 1) acquisto diretto, equivalente di un affidamento diretto, con difficoltà oggettive di indicare tutti i codici fiscali degli operatori e quindi con assenza giustificabile; 2) RDO, equivalente di una procedura negoziata, con inserimento dei dati degli operatori economici invitati;
- In assenza della data di inizio lavori si fa riferimento alla data di “attivazione del contratto” (contratto, lettera d’invito, presentazione offerta). In mancanza , invece, della data di ultimazione può far fede anche la data della fattura presentata a saldo o la regolare espletazione della prestazione;
- Qualora entro il 31 dicembre non siano state liquidate somme riferite ad un appalto nel campo relativo alle “somme liquidate” va indicato 0 (zero) e le somme andranno pubblicate nell’anno successivo;
- Nel caso per l’anno precedente (2016 per 2017) non ci siano dati da pubblicare andrà comunque pubblicato un tracciato vuoto rispondente alle specifiche tecniche. Questa indicazione consentirà di evitare che ad una preliminare verifica presso l’indirizzo URL di residenza del tracciato, segnalato all’ANAC – condotta in automatico – l’assenza del file XML possa essere letta come inadempimento totale da parte della stazione appaltante.
Fonti normative:
- Legge 190 del 6 novembre 2012;
- Deliberazione AVCP n. 26 del 22/05/2013;
- Comunicato del presidente dell’ autorità del 22 maggio 2013 e allegato con le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ;
- Comunicato del presidente dell’autorità del 13 giugno 2013 con chiarimenti in riferimento alla deliberazione n. 26/2013;
- Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;


