Rete di scuole
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda la procedura da seguire per l’adesione ad una rete di scuole.
Un professore, titolare in un istituto di istruzione secondaria di primo grado, ha chiesto se, affinchè una scuola possa legittimamente aderire ad una determinata rete di scuole, sia necessaria un’apposita deliberazione del Collegio dei docenti, successivamente convalidata dal Consiglio di istituto, oppure se l’approvazione del P.O.F. sia da considerarsi atto implicitamente valido per determinare la predetta adesione della scuola alla rete.
Al riguardo si premette un primo, orientativo riferimento ai commi 70, 71 e 72 della nota Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che si trascrivono di seguito.
70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».
71. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
Ai commi trascritti va associato, poi, l’art. 7 del Regolamento sull’autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. n. 275, dell’8 marzo 1999, il cui primo comma ha previsto, per la prima volta, gli accordi di rete con le espressioni: Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Come si vede, le norme citate non prevedono alcuna modalità specifica per la costituzione di una rete di scuole o per l’adesione ad essa; tanto, evidentemente, perché gli atti di cui si tratta (costituzione di una rete ed adesione ad essa) rientrano nella generalità degli atti con i quali le scuole realizzano le loro finalità educative istituzionali.
Per aderire ad una rete già costituita, o da costituire, in sostanza, sarà sufficiente aver riguardo, in primo luogo, al Regolamento amministrativo-contabile delle scuole, approvato con il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, il cui art. 56 prevede che: Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell’accordo di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275. In secondo luogo, bisogna tener conto degli artt. 31 e 32 dello stesso D.M. n 44 del 2001, dedicato alle capacità negoziali delle scuole, i quali attribuiscono al Dirigente scolastico, quale rappresentante legale della scuola, la funzione di svolgere l’attività negoziale necessaria per realizzare le deliberazioni adottate dal Consiglio di istituto, per la realizzazione del Programma annuale.
Ora è ben noto che il Programma annuale è strutturato per realizzare le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa e che tale Piano richiede la partecipazione, a diverso titolo, del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto.
Ne consegue che, per tutti gli atti che richiedono valutazioni di indole didattico-educativa, deve essere acquisita la deliberazione del Collegio dei docenti:
Non vi è dubbio che l’adesione ad una rete di scuole coinvolge direttamente le funzioni educativo-didattiche della scuola, dal momento che, nelle prospettive indicate dal citato comma della Legge n. 107 per le reti di scuole – che l’Ufficio Scolastico Regionale deve promuovere entro il 30 giugno 2016 – rientrano, a pieno titolo, le attività didattiche, educative e culturali,che sostanziano i piani di studio delle diverse classi della scuola.
E’ normale, perciò, la procedura per l’adesione ad una rete di scuole, costituita o da costituirsi, venga preceduta da una deliberazione esplicita del Collegio dei docenti, alla quale dovrà essere ovviamente dedicata una trattazione specifica, che potrà aver luogo soltanto includendo l’argomento nell’ordine del giorno.
Questa conclusione, peraltro, non esclude che il Collegio dei docenti possa essere chiamato a pronunciarsi sull’adesione alla rete di scuole nel corso della seduta in cui esso stesso sia chiamato a deliberare l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa. Si tratterà di una sorta di riparatoria ratifica di quanto il Dirigente scolastico
della scuola sarà stato obbligato a decidere autonomamente, per esigenze di scadenza o di urgenze che non gli avranno consentito di esperire la procedura ordinaria, della convocazione preventiva del Collegio.
Resta, comunque assodato che l’adesione alla rete deve essere legittimata da una specifica deliberazione del Collegio dei docenti.

