Rischi di incompatibilità ambientale. DS versus DSGA
Il quesito riguarda la correttezza del rapporto tra DS e DSGA quando il conflitto sembra insanabileAbstract Autore del quesito è un Dirigente scolastico, sottoposto a procedimento disciplinare dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Chiede di sapere quale linea operativa e quale modello comportamentale potrà evitare l’insorgere di difficoltà insanabili all’interno della scuola, che rischiano di riverberarsi sulla regolarità dei procedimenti amministrativo-contabili e sulla gestione del personale della scuola. Vicinitas – dicevano gli antichi abitanti delle ultime sponde del Tevere – materia discordiarum est. Non vi è dubbio, infatti, che, nei casi in cui sorgono incomprensioni fra dipendenti scolastici che operano nella medesima scuola in un rapporto funzionale di inevitabile contiguità, possono anche generarsi situazioni psicologiche a rischio, nel senso che possono esporre uno, o tutti i dipendenti interessati, al pericolo di conflitti insanabili e, talvolta, a rimozione dalla sede di servizio, a causa di presunte, o reali, ragioni di incompatibilità ambientale.
L’esperienza insegna che in tutte le scuole pubbliche, come in quelle private, possono determinarsi situazioni di dipendenti, i cui rapporti personali si deteriorano, raggiungendo spesso forme critiche tali da vederne riflettere le conseguenze sul buon esito delle funzioni istituzionali della scuola, con conseguente danno dell’immagine esterna dell’istituzione. L’alterazione del clima relazionale può coinvolgere dipendenti che svolgono mansioni del medesimo profilo professionale nella stessa unità edilizia della scuola, ed è questo il caso più frequente, che può vedere compromessa l’armonia fra collaboratori scolastici che operano nel medesimo settore, oppure assistenti amministrativi che vivono le loro ore lavorative nel medesimo ufficio.
Nell’ordinamento scolastico non mancano previsioni normative che consentono la soluzione delle dissonanze relazionali. In particolare, è il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della V area della Dirigente scolastica, risalente al 15 luglio del 2010, che assegna al Dirigente scolastico la funzione e la responsabilità di risolvere le incomprensioni ed i dissidi interni, agendo in forme che siano tali da indurre i dipendenti a tenere condotta uniformata a principi di correttezza reciproca. Sono parole, queste appena trascritte, che trovano sostanziale e quasi omofona corrispondenza nelle proposizioni che compongono la lettera h) del dell’art. 92 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola, sottoscritto il 29 ottobre 2007, dove si legge: che: durante l’orario di lavoro, (il personale ATA) deve mantenere nei rapporti interpersonali condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti.
Queste sono norme che consentono al Dirigente scolastico di esplicare la funzione di verificatore e, in progress, di giudice della correttezza delle relazioni interpersonali che corrono fra coloro che esplicano le predette mansioni, reprimendone le deviazioni comportamentali con il ricorso, ove occorra, al procedimento disciplinare, previsto come iniziativa doverosa dall’art. 14 del già citato CCNL sulla V area della dirigenza scolastica. E’ ben noto, infatti, che lo stesso art. 14, con il comma 3, pone fra gli obblighi inderogabili del Dirigente scolastico l’attivazione dell’azione disciplinare, quando ne ricorrano i presupposti di fatto.
Le medesime considerazioni potranno valere per i casi, probabilmente meno ricorrenti nelle realtà scolastiche, nei quali la prossimità fisica fra gli operatori amministrativi degli uffici di segreteria, oppure l’affinità delle mansioni affidate ai singoli dipendenti, generi situazioni di disagio relazionale.
Con minor frequenza sembra che possono generarsi situazioni conflittuali fra gli insegnanti, soprattutto perché l’attuale organizzazione delle attività didattiche ha eliminato quasi del tutto le situazioni di potenziali antitesi e contrapposizioni che potevano sorgere nelle stagioni della scuola delle vacche grasse, in cui la compresenza nelle aule era generalizzata, soprattutto nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nei team delle scuole primaria, al tempo del non dimenticato modulo.
La puntuale richiesta del Dirigente scolastico che dà origine a queste considerazioni permette di porre in una prospettiva diversa la qualità dei rapporti che possono tenersi fra i due operatori scolastici ai quali l’ordinamento scolastico affida la produzione dei procedimenti amministrativi e l’espletamento delle attività di gestione che nella scuola si esplicano more privatorum; ci si riferisce al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, quale titolare della funzione istruttoria dei procedimenti amministrativi e degli atti di gestione ed il Dirigente scolastico, quale titolare della funzione che conduce alla definizione dei provvedimenti che concludono i procedimenti amministrativi ed all’ emanazione degli atti di gestione di natura privatistica.
La cordialità di stile che l’atmosfera educativa connaturata alle scuole induce quasi idealmente sul comportamento del personale scolastico, allo stesso modo in cui il discreto silenzio soffuso della biblioteca contagia tutti coloro che entrano nella solennità curiale delle sue salette, rende quasi inverosimile che in una scuola possa avvenire quel che, nei primi anni 2000, il rassegnato Dirigente scolastico d’un istituto tecnico industriale, vicino al tempo della pensione, segnalò all’ultimo dei provveditori agli studi d’una delle province più orientali della Penisola: Il direttore dei servizi generali ed amministrativi mi proibisce di porre piede in segreteria. Me ne vado in pensione prima del tempo, per non aver visto risolvere questa inimmaginabile situazione. Qualche anno dopo, una sorridente Dirigente scolastica, eccezionale grecista-latinista, ha chiesto retoricamente allo stesso provveditore: Ma le sembra possibile che io non possa dire al collaboratore scolastico, in servizio al primo piano del Liceo, di prestar temporaneamente servizio al piano terra, senza averne chiesto il permesso al Direttore sga?
In direzione opposta, appare doveroso citare un solo caso, quello del Direttore sga di un istituto comprensivo, il quale aveva fatto presente al Dirigente della scuola che il Regolamento scolastico sulle supplenze del personale insegnante, approvato con Decreto Ministeriale n. 131 del 13 luglio 2007, consente che si completi l’orario di insegnamento dell’aspirante che sia in servizio per 9 ore settimanali, anche se si tratti di servizio in scuola paritaria; lo sdoppiamento sarebbe potuto avvenire serenamente sdoppiando la cattedra composta da 18 ore (2 gruppi di 9 ore in altrettante classi). Il Dirigente non ha ritenuto di accogliere la proposta di sdoppiamento, avanzatagli correttamente dal Dsga, su richiesta dell’aspirante, con l’incongruente motivazione che, a suo giudizio, lo sdoppiamento d’una cattedra è sempre da evitarsi, per il bene della scuola.
I casi citati, tutt’altro che frutto di fantasia narrativa, restano nella loro eccezionale singolarità, così come resta sapientemente eccezionale il color bianco della balena di Herman Melville nell’enorme pluralità delle balene grigio-scure degli oceani. Ma a questi casi si può accostare la fattispecie concreta cui si ispira questa richiesta trattazione, nella quale si scrive d’un Dirigente scolastico di un non utopistico e rinomato istituto statale che si è visto infelicemente citato nel dispositivo di un provvedimento disciplinare d’una certa gravità, con la motivazione approssimativa che egli avrebbe sottoscritto incautamente un ordine di servizio nel quale egli ingiungeva al Direttore sga dell’istituto di emanare alcuni generi di provvedimenti che l’allegato A del su citato CCNL del 2007 comprende chiaramente fra le funzioni proprie del profilo di Dsga.
La non meno evidente singolarità della predetta motivazione disciplinare non può essere oggetto di chiosa alcuna; lo vieta la sospensione di giudizio che è doveroso assumere, per riguardo al giudice del lavoro, al quale è stata sottoposta la valutazione del merito del singolare provvedimento disciplinare.
Tale riserva, però, non potrà impedire che si esponga una riflessione sull’eco emozionale che una sanzione disciplinare del genere non potrà non avere sulla serenità delle relazioni fra il Direttore sga ed il Dirigente sanzionato.
E’ verosimile pensare che il ricordato procedimento disciplinare sia stato avviato da un’iniziativa nata nella stessa scuola, dal momento che l’ha provocata un ordine di servizio redatto dal Dirigente e destinato al Direttore sga della scuola. Ancor più verosimilmente si potrà ritenere che la notizia criminis sia stata portata a conoscenza dell’Ufficio Scolastico Regionale dallo stesso Dsga. Appare giusto dedurne che, a conclusione del procedimento disciplinare, i rapporti fra i titolari delle citate due funzioni siano stati non più cordiali di quanto non lo siano state le parole con le quali, nella bella magione di San Pietroburgo, il conte Aleksei Aleksandrovic Karenin si rivolgeva alla gentile e sfortunata moglie Anna Karenina, dopo che costei aveva fatto più di qualche riservato giro di valzer con il conte Aleksei Vronskij.
Ci si potrà chiedere anche come faranno in futuro i due, Dirigente e Direttore sga, a tenere con buon esito le comuni, articolate relazioni di collaborazione, confronto e di stimolo che qualunque Dirigente non potrà non mantenere con il Direttore sga, se vorrà sfrondare di incertezza e dei non sempre prevedibili errori interpretativi, i tanti procedimenti amministrativi e gestionali che impegnano quotidianamente ogni scuola. E’ vero che, dopo almeno tre decenni di sperimentazione, il sistema informativo del Miur si è evoluto in forme tali da assicurare un validissimo supporto alle attività gestionali delle circa ottomila scuole della Repubblica, attraverso la programmazione di piattaforme operative sempre più strutturate, che sono in grado di assicurare omogeneità alle singole procedure amministrativo-contabili delle scuole.
Ma la pur apprezzabilissima qualità del predetto sistema informativo non libera gli operatori scolastici, posti ai vertici della scuola, dai dubbi d’ogni genere, conseguenti al continuo succedersi di disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative che, da decenni, fanno dell’ordinamento scolastico un magma che nessun testo unico riesce a dissolvere in forme univocamente intellegibili. Basti pensare al gran mare di innovazioni, nato nel luglio del 2015 con la legge sulla Buona scuola, per averne consapevolezza.
Spetta al Dirigente scolastico ricercare le forme di convivenza operativa idonee a che si ricreino nella segreteria della scuola le condizioni di leale e cordiale consonanza relazionale, senza le quali sarebbe illusorio pensare di poter assicurare il buono ed efficace perseguimento delle finalità proprie della segreteria scolastica. Se ciò non avvenisse, l’Ufficio Scolastico Regionale potrebbe vedervi concretizzati i presupposti per un provvedimento di trasferimento per incompatibilità.
E’ una prospettiva, questa, dalla quale non può sentirsi escluso neppure il Dirigente scolastico, perché il 17 ottobre del 2007, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge n. 1829, che è divenuto legge con il numero 176, del 25 ottobre dello stesso anno. Questa legge, a sua volta, ha convertito il Decreto-legge n. 147, del 7 settembre 2007. Infine, l’articolo 2 del predetto Decreto legge convertito ha modificato l’art. 468 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il noto D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297. Orbene, quest’articolo, al comma 1, prevede una nuova modalità del trasferimento per incompatibilità ambientale, disponendo, in relazione ai soli insegnanti, che: Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Il secondo comma del predetto art. 468 prosegue: Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell’ambiente scolastico, degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente…può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti.
Lo stesso comma, però, investe anche i dirigenti scolastici con le proposizioni che si riportano: Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.
E’ doveroso esprimere una considerazione peculiare all’efficacia normativa delle ultime proposizioni sopra trascritte.
Come si è detto, la legge sopra citata (n. 176 del 28 ottobre 2007, ha modificato l’art. 468 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che, notoriamente, non si applica alla dirigenza scolastica, almeno dalla data del 1° settembre 2000, la quale segna il giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n, 59, che ha conferito ai vecchi presidi e direttori didattici la qualifica di dirigente scolastico.
Dal predetto giorno lo status dei Dirigenti scolastici ricade sotto l’imperio del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che contiene Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 21 di quest’ultimo decreto legislativo – nella cui rubrica si legge: Responsabilità dirigenziale – contempla esplicitamente per tutti i dirigenti dello Stato – quindi anche per i dirigenti scolastici – soltanto gli istituti del mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, o la revoca dello stesso incarico.
Ebbene; le disposizioni con le quali l’Amministrazione scolastica può applicare le norme sanzionatorie appena citate (mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, o la sua revoca) sono attualmente disciplinate dai due Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastico, datati, rispettivamente, 11 aprile 2006 e 15 luglio 2010.
Sarà ragionevole, perciò, dire che l’intervento che ha fatto il Parlamento, quando ha adottato la su citata legge n. 176 del 25 ottobre 2007, prevedendo l’istituto della sospensione del dirigenze scolastico, quale provvedimento implicitamente funzionale al trasferimento per accertata situazione di incompatibilità ambientale, non appare poco coerente con il complesso del sistema normativo sopra esposto. Con ciò non si vuol sostenere che l’intervento legislativo, con il quale il Parlamento ha voluto di fatto interferire nella materia della gestione dello status dei dirigenti scolastici, sia legalmente non accettabile, dal momento che la funzione legislativa nazionale trova limiti soltanto nella Costituzione ed il testo costituzionale non preclude alle Camere legislative .la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici. Si vuol soltanto dire che, con la predetta disposizione, che introduce la sospensione del dirigente scolastico funzionale al trasferimento per incompatibilità ambientale, non appare coerente con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; nella sostanza, quindi, tale disposizione sembra politicamente poco elegante perché invade la materia tradizionalmente riservata alla regolamentazione con contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le premesse argomentazioni dovrebbero indurre il Dirigente scolastico al quale questo lavorio si riferisce a cercar di sfrondare le relazioni con il Direttore sga dai riflessi psicologici indotti dal sopra citato procedimento disciplinare, sofferto dal medesimo Dirigente. Potrà riuscirci, tenendo conto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001, che concedono al Dirigente scolastico la facoltà di delegare ad insegnanti da lui scelti compiti attinenti a funzioni amministrative ed organizzativa. Appare lungimirante ricorrere alla predetta delega, per cercare di far conservare alla scuola la serenità e la cordialità del clima relazionale che è strumentale al pieno raggiungimento delle finalità proprie dell’istituzione scolastica in cui si operi. Tanto si afferma anche, ai sensi del già citato CCNL 15 luglio 2010, della area V della dirigenza scolastica, il quale, alla lettera c) del 4° comma dell’art. 14, assegna al Dirigente scolastico l’obbligo di stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali all’interno dell’istituzione e con gli addetti alla struttura.
In questa prospettiva, essenzialmente cautelativa e del tutto provvisoria nel tempo, il Dirigente potrà delegare ad un sapiente collaboratore o collaboratrice della presidenza la funzione di esercitare, con cordialità di tratto, una discreta, attenta azione di collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella generalità dei procedimenti d’indole amministrativa ed organizzativa dei servizi generali, assicurandogli, con il consiglio ed il suggerimento, l’apporto di consulenza e di proposta che in ogni scuola il Dirigente deve offrire al Dsga.
Naturalmente, la natura istruttoria della delega conferita non comprenderà la firma dei provvedimenti che concluderanno i procedimenti amministrativi ed organizzativi che verranno adottati. La delega conferita non potrà escludere, peraltro, che, sempre se lo riterrà utile, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi possa continuare ad espletare le ordinarie relazioni con la stessa Dirigente, facendo proprio, però, lo stile che la deontologia professionale del pubblico dipendente e l’atmosfera educativa che deve avvertirsi in tutti gli ambienti scolastici, richiedono.
La decisione potrà essere molto utile per riportare nelle relazioni di lavoro il clima di serenità e di fiducia che la conclusione amministrativa del citato procedimento disciplinare fa apparire affievoliti nella loro qualità.
Fonti normative
DPR 16 aprile 1994, n. 297: TU. delle leggi sulla scuola: art. 458;
Dlgs 30 marzo 2001, n. 165: T.U. sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti: art. 25;
CCNL della V area della dirigenza scol.ca del 2006;
DPR 13 giugno 2997 n. 131:Regolamento sulle supplenze;
CCNL – scuola del 29 ottobre 2007;
DL 147 del 7.9.2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176: disposizioni urgenti per l’anno scolastico 207/08 per la scuola;
CCNL della V area della dirigenza scol.ca del 15 luglio 2010.

