Esami di idoneità alla classe quinta del liceo delle scienze umane
Abstract: il giovane che abbia concluso il corso di studi quinquennale senza conseguire il diploma previsto, ma ottenendo soltanto l’attestato di credito formativo – previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 per gli alunni che, nel corso, degli esami di Stato abbiano sostenuto prove non equipollenti, o non abbiano preso parte agli esami –, può sostenere gli esami di idoneità per l’ammissione alla classe quinta dello stesso liceo delle scienze umane, sempre che abbia conseguito il diploma di licenza media da almeno quattro anni, oppure che abbia compiuto 18 anni di età non dopo il giorno che precede le prove scritte dei medesimi esami di idoneità.
Il quesito proposto va risolto alla luce del 4° comma dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, nel quale si legge:
“4. L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi.
Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità”.
Pertanto, il giovane al quale si riferisce il quesito potrà essere ammesso agli esami dal Dirigente scolastico di un’ Istituto di istruzione del secondo ciclo se avrà compiuto il 18° anno di età il giorno che precede la data in cui avranno inizio le prove scritte dell’ esame di idoneità al quale intende partecipare.
Se ha un’età inferiore a quella appena precisata, il giovane potrà ugualmente chiedere di partecipare al desiderato esame di idoneità, sempre che possieda il diploma di licenza conseguito al termine della scuola secondaria di primo grado (il vecchio diploma di licenza media), ma a condizione che vi sia un determinato intervallo fra l’anno del conseguimento del diploma di licenza media e l’anno in cui egli sosterrà gli esami di idoneità. Potrà essere utile un esempio: se il giovane intende sostenere nel giugno del 2024 gli esami di idoneità alla classe quinta del liceo delle scienze umane, dovrà aver conseguito la licenza media non successivamente al giugno del 2021.
Appare necessario aggiungere, poi, che l’attestato di credito formativo, che è stato rilasciato al predetto giovane, non rientra nella categoria dei titoli di studio, come precisa la circolare del Ministero dell’ Istruzione e del Merito n. 125 del 20 luglio 2001, secondo la quale, il predetto attestato di credito, da una parte, descrive le competenze e le capacità acquisite dall’alunno con disabilità, dall’altro, specifica in quali contesti sociali le predette competenze e capacità possono essere utilizzate; lo fa informando il Servizio informativo per il lavoro (SIL), l’ufficio di collocamento o i nuovi uffici per l’impiego quali siano le competenze e le capacità conseguite dall’alunno con disabilità; in tal modo, l’attestato dà ai predetti uffici la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell’alunno. Inoltre, si può dire che il più volte attestato di credito formativo fornisce ai datori di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dal giovane con disabilità e su come tali capacità possano essere utilizzate.
Rispondendo, infine, all’ultima domanda che compone il quesito, sulla scorta di quanto precisato, appare non rilevante la coincidenza fra la tipologia del liceo delle scienze umane, già frequentato dallo studente cui ci si ferisce, e l’indirizzo del liceo presso il quale egli intende sostenere gli esami di idoneità, perché il divieto di partecipare due volte alla medesima tipologia di esame di Stato del II ciclo sussiste soltanto per gli studenti che abbiano già conseguito il corrispondente diploma conclusivo del corso di studi del II ciclo. Ma il giovane al quale ci si sta riferendo non ha conseguito il suddetto diploma.
Riferimenti normativi
D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2007
D. M. n. 5 dell’ 8 febbraio 2021
C. M. n.125 del 20 luglio 2021


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