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Senza pensione né stipendio: lo strano caso dell’assistente amministrativa “inabile a vita, anzi no”

Com’è possibile che ad un’impiegata venga revocato lo stato di “infermità permanente”, riconosciuto da un’apposita commissione medica tre anni prima?

 

Abstract

 

Rispondendo al quesito formulato, non si può fare a meno di esprimere umana solidarietà a una Assistente amministrativa che dal 2011 vive, incredibile dictu, senza pensione e senza stipendio, dopo aver legittimamente fruito, per tre anni, di pensione di inabilità, essendo stata giudicata inidonea al servizio in modo assoluto e permanente, sempre limitatamente allo stesso periodo.

È difficile immaginare che una persona di buon senso possa tollerare, senza batter ciglio, la decisione con la quale un organo sanitario collegiale dichiari un’Assistente amministrativa inabile in maniera assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per soli tre anni.

Anche l’uomo della strada più sprovveduto rileverebbe subito che non si può essere, nello stesso tempo, inabile in permanenza e inabile per tre anni.

Eppure questa è una proposizione che si legge nella conclusione diagnostico-prognostica d’una Commissione medica di verifica, alla quale la dipendente si era rivolta, nel corso dell’anno scolastico 2007/08, sperando d’essere collocata a riposo anzitempo.

La fiduciosa impiegata era certa che il comma 12 dell’art. 2 della legge generale sulle pensioni del 1995, recante il numero 335, le avrebbe consentito di continuare a vivere lontana da scuola e nella serenità familiare calabrese, tenendo conto che la norma appena citata prevede che i lavoratori possano cessare dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio; tali infermità, però, dovranno esser di tale gravità da procurare al soggetto l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa. I lavoratori che versino in questo stato personale debbono essere collocati in pensione, percependo un trattamento calcolato in misura pari a quello che sarebbe spettato loro all’atto del compimento dei limiti di età previsti dalla legge.

È probabile che la non fortunata Assistente non abbia letto con spirito da esperto leguleio la decisione dei componenti della Commissione medica di verifica; forse non si sarà soffermata, in particolare, sulla dissonanza cognitiva che emergeva nel testo del documento fra la prognosi di permanenza dell’inabilità assoluta e quella, contrapposta, che limitava la stessa inabilità a tre anni soltanto. In ogni caso, l’impiegata non avrebbe avuto molte possibilità di far risolvere agli stessi medici tale dissonanza logica, perché la sua non era la prima diagnosi che i collegi medici redigono, definendo una patologia quale causa invalidante in maniera assoluta e permanente e prescrivendo, poi, l’obbligo del lavoratore di sottoporsi ad una visita di ulteriore verifica dopo un periodo di durata solitamente biennale o triennale.

Non vi è dubbio, però, che se la redazione della diagnosi in esame fosse stata affidata a Gödel, a Carnap oppure a Popper, la rilevata dissonanza sarebbe stata risolta felicemente con una  proposizione simile a quella che di seguito si riporta: l’impiegata è giudicata inabile in maniera assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Sarà sottoposta ad una visita di verifica fra tre anni.
 

L’immediata successione dei fatti, comunque, non ha reso affatto dubbiosa l’Assistente perché le è sembrato che tutto si sarebbe svolto secondo le sue previsioni più ottimistiche. Infatti, in data 28 novembre 2008, la scuola di servizio l’ha licenziata e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le ha liquidato la pensione ordinaria diretta di inabilità, secondo quanto dispone la citata Legge n. 335 del 1995.

La sua buona stella però si è eclissata a conclusione del triennio successivo alla su riportata diagnosi – si era nel 2011 –, quando la Commissione medica di verifica ha modificato radicalmente l’originaria diagnosi del 2008, dichiarandola “non inabile.  Siccome poi, come insegna Dante, “Poca favilla gran fiamma seconda”, alla sorprendente – per l’Assistente – decisione della Commissione medica di verifica, che l’aveva dichiarata inabile, ha fatto seguito il durissimo colpo di grazia, rappresentato dal provvedimento con il quale l’INPS ha revocato la pensione di inabilità ex Legge 335/1995, concessa alla dipendente nel  2008, senza poterle assegnare nessun’altra forma di  pensione perché, alla data in cui il Dirigente scolastico aveva risolto il suo rapporto di servizio (28 novembre 2008), la sua anzianità contributiva maturata e l’età anagrafica non le avrebbero consentito di accedere alla pensione ordinaria. Sino ad oggi neppure la Giurisdizione ha fatto balenar qualche seppur tenue speranza per l’Assistente.

Non le è stata d’aiuto la Giurisdizione contabile, che non ha ravvisato profili di censurabilità nella deliberazione diagnostica della Commissione medica di verifica, né alla dipendente ha arriso la Giurisdizione ordinaria.

Anche il Giudice del lavoro, infatti, ha declinato ogni sua possibilità di rettifica delle decisioni amministrative sopra citate, concludendo che il ricorso propostogli dall’Assistente era intempestivo. E, infatti, era intempestivo ai sensi dell’art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, il quale così dispone: 1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.Ne erano passati ben più di 60, di giorni, da quel fatidico 28 novembre 2008, al quale risale la data del provvedimento con il quale il Dirigente della scuola di servizio dell’Assistente in questione aveva risolto il suo rapporto di lavoro.

Oggi ci si potrebbe chiedere: ma quale interesse avrebbe potuto avere mai la dipendente ad impugnare il provvedimento di risoluzione del rapporto di servizio, che lei stessa aveva sollecitato quando aveva chiesto d’essere sottoposta al giudizio medico legale della Commissione di verifica?

Sulla base di quel desiderato provvedimento l’INPS, peraltro, le aveva conferito la pensione di inabilità, del generoso importo corrispondente a quello che avrebbe maturato se avesse raggiunto l’età e versato il numero di contributi necessari per la pensione ordinaria.

Si può escludere che, se vestendo, per lo spazio d’un mattino, i panni dell’infelice Cassandra, nel dicembre del 2008 l’Assistente avesse impugnato il decreto che aveva pronunciato la risoluzione del suo rapporto di servizio, il giudice del lavoro non lo avrebbe dichiarato inammissibile, per evidente mancanza di interesse?

Quel che avrebbe risolto tutte le dissonanze che si sono generate dal disagio esistenziale di un’impiegata che è stata lasciata, per anni, senza pensione di inabilità (perché riconosciuta, a posteriori, idonea al servizio), senza pensione ordinaria (per non aver raggiunto l’anzianità d’età e l’entità contributiva richiesta) e senza stipendio (pur essendo stata riconosciuta idonea al servizio) sarebbe stata la decisione del Magistrato ordinario che, per liberarsi dell’ombra incombente d’una sua assimilazione al Minosse dantesco, avesse riconosciuto il sacrosanto diritto della stessa impiegata di rientrare in servizio dopo essere stata licenziata sulla base di un presupposto (la revoca del giudizio di inidoneità permanente al servizio, emesso dalla Commissione medico-collegiale), che, nella sostanza, è venuto meno dopo un triennio.

Ad una tale ipotesi risolutiva un redivivo Gorgia da Lentini avrebbe facilmente eccepito che, in conseguenza del fatto che il decreto di risoluzione del rapporto di servizio dell’Assistente di cui si scrive ha esplicato i suoi effetti per un triennio (dal 2008 al 2011), non si potrebbe sostenere con successo che quel medesimo decreto sia stato sostanzialmente annullato dalla seconda diagnosi-prognosi della Commissione medica di verifica.

Tale atto diagnostico, infatti, non ha annullato la precedente diagnosi medica del 2008, rispetto alla quale, di fatto si pone come decisione professionale medica pienamente autonoma.

In conclusione, si può ipotizzare che non pochi lettori riterranno che la nostra Assistente potrebbe trovare nei giudici di secondo grado quel che il mugnaio Arnold di Potsdam e sua moglie, oberati dalle tasse che non riuscivano a pagare più perché l’acqua che azionava il mulino veniva deviata da un barone, trovarono in Federico il Grande, nelle vesti di giudice supremo.

 

Riferimenti normativi

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Legge 15 luglio 1966, n.604

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