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Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

Quali titoli di studio e certificazioni sono richiesti per insegnare una lingua straniera nella scuola primaria?

Per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria non è sufficiente la sola certificazione che attesti il conseguimento del livello B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), ma è necessario il possesso della laurea in lingue e dei titoli necessari per insegnare su posti comuni della stessa  scuola primaria.

Con la discrezione che l’attuale ordinamento scolastico suggerisce ai professionisti che operano nel meno considerato segmento del sistema nazionale dell’istruzione, costituito dalla scuola paritaria, il coordinatore didattico di uno dei rari Istituti omnicomprensivi paritari ha chiesto di sapere se il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/02, consenta di insegnare la lingua inglese in classi della scuola primaria.

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Oltre al predetto diploma di maturità, l’aspirante insegnante di inglese ha acquisito la competenza linguistica corrispondente al livello B2 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue che, come è noto, è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. E’ definito  Livello intermedio superiore e indica la capacità di comprendere i contenuti essenziali di testi complessi inerenti ad argomenti sia concreti che astratti. Il professionista che possiede il predetto livello è ritenuto in grado di interagire, con la scioltezza e la spontaneità che rendono possibile una naturale relazione colloquiale, con i propri  interlocutori di lingua inglese, senza alcuna difficoltà. Inoltre, si ritiene che sappia  produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti, spiegando il proprio punto di vista e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

La certificazione del raggiunto livello B2 del QCER è stata rilasciata all’aspirante docente da una sezione provinciale dell’Istituto Linguistico Oxford.

L’8° comma dell’art.7 del Regolamento sulle supplenze del 2007 dispone che soltanto chi possegga il titolo per insegnare la lingua straniera nelle scuole secondarie di I o di II grado, congiunto al titolo per comparire nelle graduatorie per posti comuni, può insegnare la lingua straniera

Si risponde proponendo, quale criterio risolutore del quesito, la consultazione del Regolamento ministeriale sulle supplenze nelle scuole di Stato, che risale al 2007; ci si riferisce al D.M. n. 131 del 13 giugno dell’anno appena citato. Il comma 7 dell’art.8 del Regolamento così recita:

Le supplenze, da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

È necessario riferirsi alle proposizioni sottolineate per risolvere il quesito, perché esse consentono di confermare che l’aspirante di cui si tratta possiede il primo dei due titoli richiesti per insegnare la lingua straniera, cioè il diploma di maturità magistrale, diploma, questo, che, ai sensi delle disposizioni in vigore, è titolo abilitante per insegnare su posto comune della scuola primaria, purchè conseguito entro l’anno scolastico 2001/02.

Conferma esplicita vien data, poi, annualmente, dal Contratto integrativo nazionale sulla moblità del personale della scuola con le proposizioni che si trascrivono:

(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.

Un’ulteriore conferma di quanto già asserito si riscontra nel Contratto integrativo nazionale sulla mobilità del 2015/2016 che, all’art. 14, nota (1), in relazione ai titoli necessari per l’insegnamento  della lingua inglese nella scuola primaria, così dispone:

(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante elementare con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero, con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

Ad abundantiam  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha emanato il D.P.R. n. 235 del 2014, con il quale, sulla scorta del favorevole parere espresso dal Consiglio di Stato, riversato nel D.P.R. del 25 marzo dello stesso anno, il Ministero predetto ha riconosciuto a tutti i diplomati dell’Istituto magistrale entro l’anno scolastico 2001/02  il diritto di chiedere ed ottenere l’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto degli Istituti magistrali, in considerazione del valore abilitante del suddetto titolo.

Non è stata ancora definita la complessissima e pletorica controversia che vede, da molti anni, gli abilitati dell’Istituto magistrale entro il 2001/02 impegnati in una serie interminabile di ricorsi ai giudici ordinari ed ai TAR

Soltanto incidentalmente si potrà ricordare che non è stata ancora definita la complessissima e pletorica controversia che vede, da molti anni, gli abilitati dell’Istituto magistrale entro il 2001/02 impegnati in una serie interminabile di ricorsi ai giudici ordinari ed ai TAR, per rivendicare il preteso diritto di essere integrati nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) per l’insegnamento nelle scuole primarie. La Suprema Corte di Cassazione ha risolto, al riguardo, il preliminare problema di competenza, assegnando ai giudici amministrativi la giurisdizione relativa. Si spera, perciò, che, a breve, si conosceranno le definitive decisioni degli stessi giudici amministrativi. Tali decisioni, comunque, non  dovrebbero modificare quanto il Consiglio di Stato, in sede consultiva,  ha affermato nel citato suo parere del marzo 2015, in merito al valore abilitante del predetto diploma magistrale.

Orbene, assodato che l’aspirante di cui si sta scrivendo ha titolo a comparire nelle graduatorie di istituto per l’insegnamento sui posti comuni della scuola primaria, dovrà prendersi atto che allo stesso aspirante manca il titolo richiesto per insegnare la lingua straniera (inglese) nella scuola primaria.

Lo si afferma sulla scorta del citato 8° comma dell’art.7 del Regolamento sulle supplenze del 2007, il quale dispone  che soltanto chi possegga il titolo per insegnare la lingua straniera nelle scuole secondarie di I o di  II grado, congiunto, lo si ripete, al titolo per comparire nelle graduatorie per posti comuni, può insegnare la lingua straniera.

La certificazione che assicura il possesso del livello B2 del QCER (quadro comune europeo di riferimento delle conoscenze linguistiche), rilasciata al docente in questione, non è riconosciuta dall’ordinamento vigente quale titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

Questa conclusione negativa è stata anticipata per via telefonica al coordinatore didattico,  che, appena l’ha ricevuta,  ha formulato il quesito, aggiungendovi una sorta di perplessa  rimostranza, basata sulla  constatazione che il 1° settembre 2017 avrebbe dovuto assumere servizio in una scuola primaria statale una insegnante che, sino all’anno scolastico 2016/17, ha insegnato, e per molti anni, la lingua  inglese nella scuola primaria dell’Istituto paritario da lui diretto. Tanto sarebbe avvenuto perché l’insegnante era inclusa  nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della provincia, con l’annotazione d’essere titolata ad insegnare la lingua straniera,  l’inglese appunto. Ma la docente non è laureata in inglese, possiede soltanto il diploma di maturità magistrale, conseguito ben prima del 2001/02. Nella scuola primaria statale, perciò, la docente avrebbe occupato il posto di specialista per l’insegnamento della lingua inglese, in apparente contraddizione con il più volte citato comma 8 dell’art. 7 del Regolamento sulle supplenze del 2007.

Alla rimostranza del coordinatore didattico si può agevolmente rispondere assicurando  che l’insegnante che  il 1° settembre 2017 avrà lasciato la sua classe di scuola primaria paritaria per diventare docente statale di ruolo,  avrà probabilmente nel suo curriculum vitae studiorumque un titolo di abilitazione che le sarà stato conferito a conclusione di uno dei tanti corsi che il Ministero dell’istruzione, negli anni immediatamente precedenti il nuovo secolo, ha organizzato per gli insegnanti già in servizio attivo nelle scuole, nel contesto programmatico del Progetto Lingue 2.000, finanziato dalla famosa Legge n. 440 del 1997.

Qualcuno dei manzoniani venticinque lettori della rivista potrà ricordare che la generalizzazione dell’insegnamento delle lingue europee, proclamata sul finire del secolo scorso, aveva  suggerito al Ministero una procedura di assegnazione di docenti quasi simile a quella cui lo stesso Ministero fu, nei fatti, obbligato a ricorrere, per dare attuazione alla Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, che unificò i tre diversi ordini di scuola della preadolescenza allora esistenti (scuola media, scuola d’avviamento e corso inferiore dell’istituto d’arte), generando la nuova scuola media resa obbligatoria, non soltanto nominalmente, con l’insediamento di tale nuovo unico grado di scuola in tutti i centri abitati con più di 3000 abitanti.

Così come nelle classi furono chiamati ad insegnar le lingue straniere volenterosi dottori in giurisprudenza disaffezionati al libero foro, e la matematica i dinamici dottori in farmacia ed in veterinaria, quasi allo stesso modo, sul finire del XX secolo, l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari fu affidato a generosi  insegnanti di ruolo, disponibili ad acquisire il titolo necessario attraverso la frequenza di corsi intensivi, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione. Ma erano corsi organizzati sotto la responsabilità dello stesso Ministero, non di enti o istituzioni esterne.

Fonti normative

QCER

D.M. 13 giugno 2007, n.131

Contratto integrativo nazionale sulla mobilità a. s. 2015/16

D.P.R. n. 235/2014

Legge 31 dicembre1962, n. 1859

Progetto Lingue 2000

 

 

 

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