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La retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti

Come devono essere remunerati i docenti che prestano servizio oltre l’orario d’obbligo?AbstractIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto un impegno, regolarmente retribuito, maggiore rispetto alle 18 ore settimanali solo per alcune cattedre. Ma il dubbio rimane: l’autrice del quesito, la dirigente scolastica di una scuola secondaria di secondo grado, chiede chiarimenti in seguito al reclamo di una docente di Musica, che non ritiene giusto il mancato pagamento di 4 ore eccedenti, assegnatele perché nella disponibilità della scuola.

La non labile memoria di un non giovane ex provveditore agli studi, versato al giornalismo amministrativo, consente di certificare che, nella letteratura scolastica, non vi è mai stato argomento più enigmatico della retribuzione delle ore eccedenti l’orario di cattedra degli insegnanti delle scuole secondarie.

Lo dimostra l’iper-articolata dimostrazione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) ha ritenuto di offrire nella sua Nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016, per dichiarare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che le Ragionerie Territoriali dello Stato non avrebbero mai concesso il visto, né la non meno necessaria registrazione, ad atti con i quali i Dirigenti scolastici avessero disposto di retribuire sino al 31 agosto dell’anno scolastico le ore di insegnamento prestate oltre le 18 settimanali. Visto e registrazione – ha aggiunto il MEF – sarebbero stati concessi esclusivamente per i docenti che fossero stati incaricati dell’insegnamento su cattedre istituzionalmente  costituite con più di 18 ore settimanali. Per evitare equivoci, il MEF ha specificato quali potessero essere le cattedre istituzionalmente composte con più di 18 ore: Disegno e Storia dell’arte, Scienze naturali, Chimica e Geografia nei licei, ecc.

Più che l’estremo rigore argomentativo del Ragioniere Generale dello Stato, è la considerazione degli effetti economici, in termini di milioni di euro (che graverebbero  sul bilancio dello Stato se prevalesse  una tesi più favorevole di quella sostenuta dal  MEF) che potrà suggerire all’autrice del quesito – la Dirigente scolastica di un istituto di istruzione secondaria di primo grado – di rispondere negativamente alla richiesta con la quale l’insegnante di Musica ha reclamato per la mancata retribuzione di 4 ore eccedenti le 18, che le sono state assegnate nel pregresso mese di settembre 2017.

Si esprime questo suggerimento nonostante il fatto che non sia mancata qualche pronuncia giurisprudenziale (Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 201 del 2017) che, in una controversia sostanzialmente analoga a quella che potrebbe coinvolgere l’autore del quesito in esame, ha deliberato che le ore eccedenti, prestate dai docenti di scuola secondaria, devono essere retribuite sino al 31 agosto. Tanto perché il comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 209 del 1987  stabiliva che “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell’art. 88, 4^ comma, del D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974, per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina”.

 

Il citato 4° comma del predetto art. 88 così dispone: “ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all’obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l’attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurricolari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all’ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l’importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside”.

Non si può non eccepire, al riguardo, che il su menzionato D.P.R. n. 417 del 1974, con il terzo comma dello stesso art. 88, consente di rettificare con sicurezza la decisione giurisdizionale citata: “Fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui all’art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477”.

Quest’ultima disposizione mantiene il suo vigore e la sua efficacia in virtù dell’art. 30 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del novembre del 2007 – confermato dal nuovo CCNL dell’aprile 2018 –, secondo il quale “le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto della stipula del presente contratto”.

 

Ciò premesso, si ha l’obbligo di tener conto che le ore eccedenti, prese in considerazione dal quesito in esame, sono di due specie, perché all’insegnante titolare della cattedra di Musica, fin dall’inizio dell’anno scolastico, è stata assegnata una cattedra formata non dalle canoniche 18 ore settimanali, ma da ben 22.

In realtà, in organico di diritto, la cattedra che sarebbe stata assegnata al docente era costituita da 18 ore; nell’organico di fatto – ha precisato il Dirigente scolastico – tale posto-orario risultava costituito da 20 ore.

Dopo le operazioni di competenza dell’Ambito Territoriale, nello stesso organico di fatto apparivano residue 2 ulteriori ore settimanali dello stesso insegnamento di Musica.

Tale singolare struttura del posto-orario di Musica va risolta univocamente alla luce del citato 3° comma dell’art. 88 del D.P.R. n. 417 del 1974, il quale, come si è affermato, prescrive categoricamente che ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali debba essere compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione.

Ne discende che bene ha fatto il Dirigente scolastico a fissare al 30 giugno 2018 il termine finale di retribuzione delle 4 ore.

 

Non altrettanto può dirsi per il termine iniziale, perché le 2 ore eccedenti, che compongono il posto-orario di Musica, vanno retribuite dalla data di inizio dell’anno scolastico, a differenza della retribuzione delle due ore eccedenti conferite al docente dal Dirigente scolastico, che devono essere retribuite a partire dal giorno di inizio delle lezioni.

 

 

Riferimenti normativi

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016

Tribunale di Piacenza, sentenza n. 201 del 2017

Decreto Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209

Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417

Decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

Legge 30 luglio 1973, n. 477

CCNL Scuola 2007 e 2018

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