ABSTRACT
L’istituto giuridico della sospensione delle ferie, quando intervenga uno stato di malattia nel corso della fruizione delle ferie dl dipendente, non si applica al diverso istituto giuridico dei permessi per motivi personali.
Con il suo quesito, l’ autore, dipendente scolastico compreso nell’organico del personale ATA incaricato a tempo indeterminato, ha chiesto di sapere se “sia normale” che un sopravvenuto stato di malattia del dipendente scolastico non debba sospendere la contemporanea fruizione di un periodo di due giorni di assenza, concesso dalla scuola a titolo di permesso retribuito per motivi personali.
Appare utile specificare che il dipendente scolastico di cui si sta scrivendo prima del giorno di lunedì, 9 giugno 2025, aveva chiesto che gli venissero concessi due giorni di permesso per motivi personali, da utilizzare nei successivi giorni feriali di lunedì, 9 e di martedì, 10 giugno. Il Dirigente scolastico ha emesso il provvedimento di concessione dei due giorni di permesso.
Ma il lunedì il dipendente si è ammalato ed ha comunicato il suo stato patologico alla scuola, chiedendo che il provvedimento con il quale gli erano stati concessi i due giorni di permesso per motivi personali venisse sospeso.
Il pomeriggio della stessa giornata di lunedì, il medico di famiglia ha visitato il dipendente, emettendo una prognosi di sei giorni, dandone rituale comunicazione all’INPS.
La scuola non ha accolto la richiesta di sospensione dei due giorni di permesso retribuito, con la motivazione che la sospensione richiesta è prevista dal citato comma 13 dell’art. 13 del menzionato CCNL soltanto quando sia in corso un periodo di ferie, e non, invece, quando il dipendente fruisca di permessi retribuiti.
La decisione del Dirigente scolastico appare ineccepibile, alla luce del principio di ermeneutica giuridica espresso dalla massima latina “Ubi lex voluit, ibi dixit; ubi lex non voluit, nequit”; quando la legge ha voluto dare una disposizione, lo ha scritto chiaramente.
Nè sembra che vi sia spazio per giungere ad una conclusione diversa e favorevole all’autore del quesito, magari ricorrendo all’analogia fra l’istituto giuridico delle ferie e quello dei permessi retribuiti, in quanto l’analogia ricorre soltanto quando fra le due fattispecie, disciplinate dalle due norme, vi sia una comunanza di qualche profilo che abbia una evidente rilevanza. Basterà tener conto alla natura irrinunciabile delle ferie, rispetto alla minore rilevanza sociale dell’istituto dei permessi retribuiti ed alla sua brevità temporale, per escludere ogni ipotesi di interpretazione analogica dell’istituto giuridico della sospensione dell’assenza, quando intervenga uno stato di malattia.
La scuola ha correttamente applicato la norma di cui al comma 13 dell’art. 13 del già citato CCNL, la quale prevede: che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni”.