• giovedì , 25 Aprile 2024

Ulteriori disposizioni Anac sul perfezionamento dei CIG

Nuova comunicazione ANAC: per quali CIG non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera n.1/2017?

Di Agata Scarafilo

L’avevamo preannunciato, con la news dal titolo “Chiarimento ANAC su obbligo di perfezionamento dei CIG”, che sarebbero state fornite ulteriori comunicazioni relativamente ai CIG acquisiti in data antecedente l’entrata in vigore (16 febbraio 2017) delle disposizioni previste dalla Delibera n. 1/2017. Infatti, nei giorni scorsi, con un comunicato ufficiale del Presidente dell’Autorità, si è chiarito finalmente che per i CIG acquisiti entro il 30 aprile 2011 e di importo inferiore a 40.000 euro (non soggetti quindi agli obblighi comunicativi e contributivi) non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2017 .

Così, le scuole, specialmente quelle che nel corso di questi anni avevano subito un “dimensionamento”, con cambi di codici fiscali e personalità giuridiche, potranno tirare un sospiro di sollievo, visto le difficoltà che si stavano incontrando nel reperire i dati di appalti ed ordinativi afferenti istituzioni scolastiche giuridicamente smantellate e costituite ex novo attraverso accorpamenti vari.

Precisiamo che l’ambito di applicazione della Delibera n. 1/2017 è riferita ai soli CIG “ordinari” e non già agli “smart-CIG”, che per loro natura non prevedono una fase di perfezionamento.

Non a caso la data del 30 aprile 2011 si riferisce al momento ultimo in cui non era ancora possibile utilizzare la procedura “Smart” per gli appalti di lavori servizi e forniture inferiori a 40.000 euro.

In sintesi, il perfezionamento è dovuto per tutti i CIG “ordinari” acquisiti dopo il 30 aprile 2011 compresi quelli acquisiti per importi inferiori alla soglia dei 40.000 euro.

Mentre, come si era già detto, la disposizione relativa alla cancellazione automatica dal sistema si applica ai soli CIG creati a decorrere dal 16 febbraio 2017, data di entrata in vigore della deliberazione. Tuttavia,  per i CIG acquisiti prima di tale data valgono  le indicazioni fornite al punto 2 della Delibera stessa.

Si ricorda a tale proposito che il relativo adempimento è posto in carico ai RUP (per le Scuole il Dirigente Scolastico) che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza. In caso di inadempimento, si potrebbe incorrere nell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 213, commi 9 e 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Infatti, fatta salva l’eventuale sanzione penale prevista nei casi sanciti dalla Legge, l’ANAC ha  il  potere  di  irrogare   sanzioni   amministrative pecuniarie entro il limite minimo di 500 euro e il limite  massimo di  50.000 euro.  Con  propri  atti,  l’Autorità  disciplina   i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

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