Trasparenza di giudizio: obblighi e facoltà del docente
È giusto che l’insegnante punisca gli alunni abolendo la revisione collettiva dei compiti in classe?
Abstract
L’autore del quesito chiede chiarimenti sulla legittimità della decisione di un docente di sospendere (con comunicazione scritta sul registro) la consueta revisione dei compiti in classe corretti, a causa del comportamento scorretto tenuto dagli alunni durante l’ultima revisione.
Affascina, per le sue poco esplorate implicanze, la domanda d’un insegnante di scuola secondaria superiore, diretta a stabilire se sia legittimo, oltre che didatticamente corretto, che, in occasione della revisione in aula degli elaborati degli studenti, il professore rediga sul registro di classe un rapporto disciplinare, nel quale dichiari che, a causa del comportamento scorretto tenuto dagli alunni nella circostanza, in futuro non farà più visionare loro gli elaborati con i relativi giudizi e i voti.
In coerenza con il broccardo che, al tempo della Roma classica, come, del resto, ai giorni nostri, autorizzava il magistrato giudicante a chiedere al suo postulante narra mihi factum, dabo tibi jus (narrami il fatto e io ti darò il diritto), si risponde al quesito proponendo sommessamente ai lettori una preventiva riflessione su qualche stralcio del Decreto legislativo n. 62, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti il 13 aprile del 2017. È la norma con la quale il Governo, su proposta della Ministra Fedeli, ha dato attuazione alla delega che gli era stata conferita dalla legge sulla buona scuola (n. 107 del 13 luglio 2015) perché adeguasse la normativa vigente in materia di valutazione e di certificazione delle competenze degli studenti, attraverso la revisione delle modalità di valutazione, mettendo in rilievo la funzione formativa della valutazione.
In esecuzione della predetta delega, nel suo primo articolo il decreto legislativo appena citato solennemente conferma quel che già il precedente Decreto legislativo n. 122, del 22 giugno 2009 aveva proclamato: La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti, documenta la sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Non vi sarà insegnante il quale non convenga che le predette proposizioni sintetizzano efficacemente quel che la letteratura pedagogico-didattica da decenni afferma in merito alla funzione formativa della valutazione, implementando in tal modo la tradizionale funzione sommativa che assume la valutazione periodica e finale di ciascun alunno nel corso dell’anno scolastico.
Lo stesso decreto legislativo, poi, mette in chiaro che la funzione formativa della valutazione, vista nella prospettiva dell’apprendimento del discente, più che in quella dell’insegnante, potrà essere attuata efficacemente soltanto se il suo processo sia tanto chiaro da poter apparire trasparente all’alunno-studente e alla sua famiglia.
La Ministra Gelmini, alla cui iniziativa si deve il citato Decreto n. 122 del 2009, ha voluto aggiungere nel su menzionato art. 1 le proposizioni che di seguito si riportano: Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
Orbene, non c’è dubbio che l’obbligo di assicurare trasparenza alla valutazione del profitto dell’alunno suggerisce all’insegnante di aiutarlo a rendersi responsabilmente conto del grado di correttezza dei compiti svolti in classe o a casa. È una consapevolezza, questa, che rientra nella prassi generalizzata delle scuole, nelle cui aule sarà estremamente improbabile che lo studente, che si veda valutato negativamente un compito di matematica o di latino, non si senta indicare dall’insegnante non soltanto gli errori in cui sarà incorso, ma anche le motivazioni del voto assegnato. La revisione dei compiti in classe diventa una vera e propria lezione di rinforzo degli apprendimenti quando l’insegnante la rivesta di discreta riservatezza, in modo da farne percepire agli alunni il valore essenzialmente formativo, liberandola così dall’alone di imprevisto giudizio sulla personalità degli studenti, che tanto affligge la sensibilità dei loro familiari.
Questa generosa premessa aiuta a ritenere che sia difficile trovare delle ragioni che autorizzino l’insegnante a derogare all’indefettibile principio deontologico e normativo che lo obbliga ad assicurare trasparenza alla valutazione degli elaborati degli alunni, illustrando loro le motivazioni delle votazioni assegnate.
Il comportamento sconveniente, tenuto dai componenti della classe, mentre il professore illustra agli alunni le motivazioni dei voti assegnati ai compiti scritti, costituisce una spiacevole circostanza, attinente allo stile di vita dell’aula, che comunque va sanzionata; ma va sanzionata in rigorosa conformità con quanto prevede il regolamento disciplinare dell’istituto scolastico, fra i cui articoli non potrebbe certo figurare una disposizione che legittimasse il docente a venir meno all’obbligo giuridico di far comprendere allo studente la natura degli errori commessi nello svolgimento di un compito in classe.
La sapienza del titolare della funzione docente potrà agevolmente suggerire il ricorso a quella sorta di appello allo spirito di cooperazione, al quale i responsabili delle istituzioni educative normalmente ricorrono oggi, come a discreta soluzione di inquietudini esistenziali dei gruppi classe, adottando il metodo della moral suation, che spesso risulta più efficace della stessa sanzione disciplinare.
La persistenza di situazioni di irrequietezza nella classe imporrebbe, poi, quale rimedio ulteriore, la convocazione dell’assemblea dei genitori, per ottenerne il doveroso sostegno educativo che la sottoscrizione del patto di cooperazione educativa impone alla componente genitoriale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 22 giugno 2009, n.122
Decreto legislativo 13 aprille 2017, n. 62


No. Sono aspetti di intervento opposti.
La didattica non può essere inficiata dalla condotta.
“Tu sei cattivo dunque non t’insegno”?
Scherziamo?