• martedì , 19 Marzo 2024

Settembre 2017: rinnovo e proroga dei contratti assicurativi

Come procedere ad un eventuale rinnovo delle polizze assicurative in essere, senza indire una nuova e defatigante procedura di gara.

di Pasquale Annese

Alla luce del nuovo codice dei contratti, esiste astrattamente la possibilità di procedere al rinnovo espresso dei contratti assicurativi stipulati dalle istituzioni scolastiche, previa verifica di alcuni passaggi endoprocedimentali.

Una necessaria premessa

Prima dell’entrata in vigore della Legge 62/2005, era vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. Era la logica conseguenza di un principio accettato anche a livello comunitario, secondo il quale la procedura ad evidenza pubblica doveva essere la regola e, conseguentemente, era vietato il rinnovo tacito dei contratti. Al tempo stesso veniva consentito  il rinnovo espresso, a condizione però che ci fosse una evidente ragione di convenienza e di pubblico interesse da parte della pubblica amministrazione, anche in assenza di apposite clausole previste nei contratti stessi. Previsione normativa, questa, che si ispirava ad un duplice criterio: da un lato, il rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che impone alla pubblica amministrazione la stipula di contratti attraverso una manifestazione espressa di volontà, ovvero un provvedimento amministrativo, e giammai una tacita manifestazione di volontà; dall’altro, il rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in virtù del quale la pubblica amministrazione può procedere al rinnovo di un contratto per la fornitura di beni e/o di servizi, sempre che sussistano motivi di convenienza e di pubblico interesse. E questo per svariate motivazioni: dall’esigenza di evitare lungaggini procedurali e spese necessarie per una gara ad evidenza pubblica, alla necessità di razionalizzare la spesa pubblica (ad esempio, per il prezzo particolarmente vantaggioso dedotto nel contratto oggetto del rinnovo), fino alla volontà di proseguire il rapporto contrattuale con un fornitore o un prestatore di servizi che abbia dato prova di corretto e puntuale adempimento delle condizioni contrattuali.

Con l’art.23, comma 1, della Legge 62/2005  viene vietato, invece, anche il rinnovo espresso  dei contratti nella pubblica amministrazione, come confermato anche da una pronuncia del Consiglio di Stato (Parere 3260/12.10.2005), cui ha fatto seguito la Circolare n.12/13.03/2006 della Ragioneria generale dello Stato e la conseguente  nota MIUR 882 del 31.10.2006.

E’ intervenuta  poi una norma di chiusura che ha disciplinato anche il periodo transitorio (art.3, c.59, della Legge 244/24.12.2007-Finanziaria 2008), in virtù della quale i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge cessavano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment