Valutazione del profitto e delle competenze: urge chiarezza
Come si concilia la valutazione della preparazione di un alunno con quella delle competenze acquisite? Quali criteri è chiamato a definire il Consiglio dei docenti? Abstract Alla luce delle nuove disposizioni ministeriali in tema di valutazione delle competenze, l’autore del quesito, un insegnante di materie letterarie, chiede chiarimenti sui compiti dei docenti e del Consiglio degli stessi rispetto ad un presunto “regolamento di valutazione” che si dovrebbe elaborare. In più, il docente chiede se è opportuno che gli insegnanti firmino il codice disciplinare inserito nel nuovo CCNL Scuola, visto che, apparentemente, lo stesso è indirizzato esclusivamente al personale ATA.
Un insegnante di lettere, titolare in una scuola secondaria di I^ grado, chiede d’essere informato sulle possibili implicanze dell’incipit del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, intitolato “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Il primo comma del primo articolo del citato decreto legislativo così recita: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione”.
Il docente predetto propone una personale interpretazione della norma appena trascritta, ipotizzando che, così esprimendosi, il legislatore abbia voluto intendere che la valutazione debba essere riferita, da una parte, al profitto che gli alunni traggono in termini di conoscenze e di abilità e, dall’altra, alle competenze che essi dimostrano di possedere al termine del primo ciclo di istruzione.
A questa sua non particolarmente problematica conclusione, però, l’autore del quesito aggiunge un corollario:
“Secondo il Decreto legislativo n. 62 del 2017, la valutazione riguarderebbe soltanto le competenze e non il profitto, che, invece, riguarda le conoscenze e le abilità”. Pertanto, chiede il docente: “Noi dobbiamo elaborare un regolamento di valutazione che si basi sulle conoscenze e le abilità o sulle competenze? ”.
Si premette che il professore non è in errore quando ritiene che il novellato ordinamento scolastico orienterebbe la scuola verso una sorta di doppio e progressivo iter valutativo, al cui primo livello gli insegnanti, individualmente e collegialmente, verrebbero chiamati a valutare in decimi le conoscenze e le abilità; al secondo livello, il Consiglio di classe dovrebbe valutare le competenze acquisite dagli alunni a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Quel che si stenta a condividere con il docente è la singolarità della domanda che ci ha rivolto, parlando d’un regolamento che il Collegio dei docenti dovrebbe emanare per indicare agli insegnanti i criteri da seguire nella valutazione del profitto e delle competenze.
Orbene, l’espressione “regolamento di valutazione”, usata dall’autore del quesito, non pare proprio corrispondere alla previsione di alcuna disposizione normativa.
Probabilmente egli si è richiamato alle proposizioni che assegnano al Collegio dei docenti la funzione di fissare modalità e criteri generali, rivolti ai Consigli di classe ed ai singoli insegnanti per omogeneizzarne le funzioni in materia di valutazione. Ci si riferisce, a tal riguardo, alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del Regolamento sull’autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), secondo il quale “nell’esercizio dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.
Norma, questa appena citata, che appare ulteriormente specificata dal comma 2° dell’art. 1° del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, il quale dispone: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
Tanto precisato, si rileva che l’alternativa valutazione del profitto/valutazione delle competenze – proposta dal docente – non è suffragata da nessuna norma di diritto positivo, dalla quale si possa dedurre che la valutazione che nella quotidianità delle attività didattiche della scuola, da tempo immemorabile, gli insegnanti ed i Consigli di classe esprimono relativamente al profitto e al comportamento degli alunni non debba essere preceduta dalla individuazione di modalità e di criteri generali, da parte del Collegio dei docenti.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, dicevano i giureconsulti latini. Se il legislatore nazionale, in un raptus di modernismo alla Marinetti, avesse voluto liberare il Collegio da tale incombenza, lo avrebbe detto a chiare lettere, abrogando esplicitamente la disposizione del Regolamento sull’autonomia e quella del Decreto legislativo n. 62 del 2017, entrambe precedentemente richiamate in questa nota.
Il Collegio dei docenti, pertanto, non potrà sottrarsi a quest’onere, indicando modalità e criteri di valutazione del profitto degli studenti, con voti in decimi, e del loro comportamento, con giudizi; modalità e criteri dai quali gli insegnanti devono sentirsi vincolati nella valutazione delle prove scritte e delle interrogazioni, e ai quali i Consigli di classe devono attenersi quando, su proposta dei singoli docenti, assegnano i voti di profitto e formulano il giudizio sul comportamento, nel corso delle operazioni di scrutinio intermedio e finale.
Quanto poi alle competenze, si potrà tener conto delle indicazioni contenute nelle amplissime Linee guida ministeriali, nelle quali si può leggere che la loro valutazione è un processo articolato e complesso, “che non si limita ad un momento circoscritto, ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in situazione”.
È abbastanza noto che tale valutazione viene effettuata tramite lo svolgimento di compiti di realtà, consistenti nella richiesta di risolvere situazioni problematiche, nuove e vicine, per quanto possibile, alla realtà quotidiana degli studenti.
Con tali prove di realtà, lo studente viene chiamato dal docente ad utilizzare conoscenze ed abilità disciplinari e trasversali già acquisite, che dovrà dimostrare di saper trasferire in contesti reali diversi da quelli a lui familiari.
Ciò non significa che le prove di realtà non possano vertere su d’una singola disciplina, ma è più verosimile che il compito richiesto a titolo di prova di realtà coinvolga un complesso di conoscenze e di abilità relative a diverse discipline del curricolo.
Insieme con le prove di realtà, sono utilizzabili allo stesso scopo le osservazioni sistematiche sullo stile di apprendimento acquisito progressivamente dall’alunno, che potranno consentire agli insegnanti di valutare il suo grado di autonomia, la sua tendenza a relazionarsi operosamente e fiduciosamente con i compagni, insieme con il complessivo grado di maturità raggiunto.
In definitiva, la valutazione delle competenze non ha per oggetto soltanto singole prove isolate, ma riguarda l’intero processo di acquisizione sistematica e progressiva della capacità di svolgere compiti reali e di risolvere problemi. Gli insegnanti sono chiamati ad accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.
È evidente, pertanto, che la valutazione delle competenze involge conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze e atteggiamenti assunti in un contesto problematico e più articolato rispetto alle tradizionali verifiche.
Si potrà concludere che, allo stesso modo in cui il Collegio dei docenti è chiamato a fissare modalità e criteri generali per la valutazione del profitto e del comportamento degli studenti, similmente il Dirigente scolastico si assumerà il compito di invitare il Collegio ad orientare i team didattici delle classi quinte della scuola primaria ed i Consigli delle classi terze della secondaria di I^ grado all’individuazione di modalità e criteri generali per una disciplina armonica del complesso processo di valutazione delle competenze e della loro successiva certificazione.
Gli interessi del docente di cui si sta scrivendo non sono limitati alla sola valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, ma si estendono anche al comportamento, perché gli è stato richiesto di firmare, per attestazione di presa visione, il nuovo codice disciplinare inserito nel Contratto collettivo nazionale della Scuola, sottoscritto il 19 aprile del 2018.
La richiesta non è sembrata fondata al docente per il fatto che il codice disciplinare del nuovo CCNL non riguarda il personale docente della scuola, ma soltanto quello amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Avrebbe perfettamente ragione il docente alla luce dell’art. 10 del suddetto CCNL, del quale si riporta il testo:
- Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”.
Non si può dimenticare, però, che è interesse degli insegnanti conoscere anche il testo dell’art. 29 dello stesso CCNL, nella cui rubrica si legge: “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”.
È vero che il testo del predetto art. 29 non contempla norme dirette a costituire immediatamente diritti od obblighi per gli insegnanti, in quanto, come si può constatare dalla lettura delle proposizioni di seguito riportate, detta disposizioni soltanto per le parti che hanno stipulato il CCNL. Di fatto, però, quell’articolo contiene la precisa indicazione delle linee direttrici alle quali dovrà conformarsi la successiva negoziazione fra le parti. Sicché appare corretto, oltre che prudente, che la scuola inviti i professori a sottoscrivere almeno il citato articolo 29 del CCNL:
Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
- Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
- La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione dei comportamenti;
- b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
- a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
- Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione; h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
Riferimenti normativi
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
Legge 13 luglio 2015, n. 107
D. L.vo 13 aprile 2017, n.62
C.C.N.L. Scuola, 19 aprile 2018


