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Acquisto di beni e servizi

di Fabio ScrimitoreIl quesito, rivoltoci da un Direttore sga, riguarda il procedimento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture.

Ponendo la prima delle due domande che compongono il quesito, l’autore ha chiesto se sia legittimo che nel testo del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.lgs. n. 163/2006 (e, conseguentemente, anche nell’apposito regolamento del suo istituto), non sia stato recepito il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, il ben noto regolamento contenente le disposizioni per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. La questione è di evidente rilevanza perché, se l’omissione dovesse essere illegittima, ne deriverebbe l’inapplicabilità delle disposizioni che fin dal 2006 hanno disciplinato la gestione finanziaria delle scuole.

Si assicura che il mancato richiamo del predetto D.I. nel Codice dei contratti pubblici non comporta l’inapplicabilità delle disposizioni che vi sono contenute, disposizioni che continuano a mantenere la loro validità e la loro efficacia, perché nei loro riguardi non appare si sia realizzata nessuna delle cause di abrogazione previste dall’art. 15 delle pre-leggi, anteposte al codice civile: a) dichiarazione espressa del legislatore; b) incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti; c) emanazione di una nuova legge che disciplini l’intera materia.

Ne consegue che tutte le disposizioni contenute nel predetto D.I. n. 44 del 2001 continuano ad essere applicate alla gestione amministrativo-contabile delle scuole, in quanto compatibili con le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Rispondendo, quindi alla specifica domanda ricevuta, si può assicurare che il Consiglio di istituto, in perfetta aderenza a quanto dispone l’art. 34 del predetto Decreto Interministeriale del 2001, potrà elevare al di sopra dei 2000 euro il limite fissato per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture. Appare superfluo precisare che tale limite non potrebbe mai essere superiore a 40.000 euro, così come può anche apparire equo non superare in modo incongruente il predetto limite base di 2.000 euro.

Sino al limite autorizzato dal Consiglio di istituto, il Dirigente scolastico è autorizzato a procedere alla scelta del fornitore, dopo aver comparato le offerte che saranno pervenute dal almeno tre ditte direttamente e formalmente interpellate.

L’ autore del quesito ha, poi, chiesto di sapere se, nel corso della predetta procedura, la scuola sia tenuta al rispetto della ben nota clausola dello stand still, prevista dall’art. 11, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, la quale stabilisce che: Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79… (comma così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010).

Si assicura che la scuola non ha nessun obbligo di rispettare i predetti 35 giorni di sospensione, prima di stipulare il contratto d’acquisto, perché tale clausola si applica quando si tratta di contratti che hanno una loro ben definita struttura, formalmente articolata dall’ordinamento giuridico in fasi puntualmente determinate – collegate fra loro dalla prescrizione di termini normativamente previsti -, che si concludono con l’adozione di un atto pubblico. Nulla di tutto ciò avviene nei contratti che la scuola stipula per l’acquisto di carta per la fotocopiatrice o di materiale per le pulizie e, in genere, di beni di modico valore.

Si può rispondere, infine, alla domanda con la quale è stato chiesto se la realizzazione di più viaggi di istruzione comporti l’obbligo di bandire un’unica gara per tutti i viaggi, anziché per ciascuno di essi.

Non si ritiene che ricorra una tale necessità. La norma, secondo la quale nessuna prestazione di beni, servizi e lavori – ivi comprese le prestazioni di manutenzione – può essere artificiosamente frazionata e quindi sottoposta alla disciplina delle acquisizioni in economia, non si deve applicare categoricamente quando si tratti di procedimenti che hanno una loro oggettiva unitarietà, quali quelli che riguardano i viaggi di istruzione, che sono organizzati per classi distinte ed effettuati in tempi e luoghi diversi.

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