Retribuzione accessoria dei docenti
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda l’utilizzazione congiunta delle risorse assegnate al Fondo dell’istituzione scolastica e di quelle destinate alla retribuzione delle funzioni strumentali.
Nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le disponibilità finanziarie che sono state assegnate alla scuola sul capitolo 2155 del Programma annuale per la retribuzione delle funzioni strumentali al POF, in via di principio, possono essere utilizzate esclusivamente per la loro destinazione originaria; devono, quindi, essere impegnate esclusivamente per retribuire i titolari delle predette funzioni strumentali.
Nulla vieta, però, che la scuola, dopo la conclusione della procedura prevista per il conferimento delle funzioni strumentali al POF, possa aver certezza che, nell’anno di riferimento, le predette disponibilità risultino eccedenti rispetto al fabbisogno; in tal caso, mediante contrattazione integrativa di istituto, potrà disporre liberamente di quelle residue, ritenendole inglobate nel Fondo dell’istituzione scolastica, al fine di poter retribuire attività istituzionalmente soggette alla contrattazione integrativa. Tanto può avvenire perché le disponibilità per il finanziamento delle funzioni strumentali al POF non rientrano fra i fondi vincolati alla loro destinazione originaria, quali sono, a mo’ d’esempio, i finanziamenti per la pratica sportiva, quelli per la retribuzione delle ore eccedenti, o quelli per le indennità che competono al Dsga.
La stessa contrattazione integrativa di istituto potrà destinare una quota del finanziamento all’integrazione delle disponibilità previste per la retribuzione delle funzioni strumentali al POF. Potrà farlo ai sensi di quanto prevede la lettera k) dell’art. 87 del CCNL scuola del 7 ottobre 2007, il quale ammette che il contratto di istituto possa disporre il finanziamento di altre attività deliberate dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF.
Nel testo del medesimo quesito è stato segnalato che un’alunna di 12 anni ha visto pubblicata, a sua insaputa, una sua fotografia su Instagram e Facebook. L’autore del quesito, che è insegnante dell’alunna in questione, ha chiesto di sapere se e quali iniziative egli debba assumere al riguardo.
Si risponde ricordando che il Garante della privacy ha precisato che non violano la privacy a scuola le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. In questi casi, le immagini sono raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
La violazione di tali precetti va valutata ai sensi dell’art. 167 del Codice sulla privacy, approvato con il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 196, che testualmente si riporta:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Nella scuola, la violazione delle citate norme va valutata anche sotto il profilo disciplinare; a tal riguardo, è necessario verificare se il regolamento di disciplina d’istituto abbia previsto sanzioni in relazione ad una delle fattispecie che concretizzano violazioni della privacy.
In ogni caso, non spetta al professore della classe interessata valutare quali iniziative debbano essere assunte in merito a quanto l’alunna offesa ha dichiarato. Il docente avrà soltanto l’obbligo di segnalare il fatto al Dirigente scolastico: è il Dirigente, infatti, l’organo al quale è demandata l’applicazione del Codice sulla privacy e del regolamento di disciplina.

