Inadempienza o rifiuto legittimo?
Il docente può rifiutare di eseguire le disposizioni di servizio, comunicate dal ds attraverso una circolare interna? AbstractUn insegnante, destinatario di una sanzione disciplinare per aver rifiutato un incarico conferitogli tramite circolare interna, ha scritto a Scuola e Amministrazione per ricevere un chiarimento: posto che il suo comportamento deriva dal rifiuto del ds di emanare un apposito ordine di servizio, il docente chiede se la sanzione sia legittima.
Il dirigente scolastico emette una circolare in cui dispone che un insegnante della scuola debba “sorvegliare” i ragazzi nella mezz’ora di pausa pranzo, tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane.
Il docente chiede un ordine di servizio reiterato, ma il ds risponde che è sufficiente la circolare.
A questo punto, in assenza di reiterazione dell’ordine di servizio, il docente si rifiuta di ottemperare, pur rimanendo a scuola a disposizione e osservando il proprio orario di lavoro. Il ds, quindi, gli infligge una sanzione disciplinare.
Dal momento che si parla di ragazzi, si può ritenere che il quesito al quale si risponde riguardi un istituto dell’ordine scolastico del primo ciclo di istruzione, nel cui organico sono comprese classi funzionanti a tempo pieno oppure a tempo prolungato.
È noto, al riguardo, che la partecipazione degli alunni al servizio mensa, che impegna per mezz’ora i dipendenti scolastici che vi sono addetti, deve avvenire con l’assistenza di insegnanti.
In una sua circolare, il dirigente scolastico dell’Istituto cui ci si riferisce aveva dato incarico di “sorvegliare” i ragazzi all’autore del quesito, il cui obbligo di servizio di quel giorno si estendeva al tempo mensa ed alle successive attività didattiche.
Il predetto insegnante ha ritenuto fosse suo diritto chiedere al dirigente scolastico che il suo impegno di assistenza alla mensa venisse individualizzato, con l’emissione di uno specifico ordine scritto, a lui diretto. Il dirigente, però, ha ritenuto superfluo accogliere la richiesta dell’insegnante, ritenendo che la sua precedente circolare fosse un atto sufficiente per notificare al docente l’incarico che gli veniva affidato, di assistere i ragazzi a mensa.
La decisione del dirigente, di non confermare personalmente all’insegnante l’incarico di assistenza alla mensa, ha fatto ritenere all’insegnante stesso che fosse suo diritto non adempiere all’obbligo di assistenza, che gli era stato imposto con la predetta circolare.
Come ultimo atto – scrive l’insegnante –, il dirigente gli “ha comminato” una sanzione disciplinare; rivolgendosi alla rivista, l’insegnante chiede che sia valutata la correttezza del provvedimento adottato.
È doveroso premettere una precisazione, per prevenire la possibilità dell’erronea interpretazione del quesito, che potrebbe derivare dal ricorso che l’insegnante ha fatto al verbo comminare, per far conoscere d’aver ricevuto di fatto la non specificata sanzione disciplinare.
La derivazione del verbo comminare, dal corrispondente verbo minor, che per i Romani aveva il significato univoco di minacciare, come peraltro conferma ogni dizionario della lingua italiana, suggerisce di tener conto che la sanzione disciplinare può essere comminata soltanto dal codice disciplinare, non dall’organo che ha dato avvio al procedimento. Il dirigente irroga la sanzione, la infligge, non la commina.
Si avverte, poi, la necessità di sottolineare la probabilissima indole di semplice lapsus calami in cui è incorso l’insegnante quando ha usato il verbo comminare, in luogo di quello, più specifico, di irrogare, o infliggere, dal momento che la quasi generalità degli autori delle cronache quotidiane della carta stampata, e i personaggi delle trasmissioni televisive di intrattenimento, ormai da molto tempo, ricorrono impropriamente al verbo comminare in luogo del più corretto irrogare o infliggere sanzioni o pene.
Quanto al merito del quesito, si ritiene che il dirigente scolastico non abbia violato alcuna norma, sanzionando disciplinarmente l’autonoma decisione dell’insegnante di non assistere i ragazzi durante la pausa pranzo.
L’articolo 16 del vecchio, ma ancora vigente, statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 33, all’articolo 16 dispone testualmente: “L’impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni. Quando, nell’esercizio delle sue funzioni, l’impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l’organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l’inconveniente”.
All’art. 17 poi, lo stesso D.P.R. aggiunge: “L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
Le norme sopra riportate in stralcio avrebbero suggerito all’insegnante, che avesse nutrito dubbi sulla validità dell’incarico che gli era stato conferito con la citata circolare, di rivolgere al dirigente scolastico una richiesta, adeguatamente motivata, con l’indicazione delle ragioni di diritto e di fatto che la giustificassero.
In sostanza, l’insegnante avrebbe dovuto spiegare perché l’incarico affidatogli con circolare, per un determinato e legittimo adempimento di servizio, non sarebbe stato sufficiente per generare l’obbligo di darvi esecuzione
Valutando tali ragioni, il dirigente avrebbe potuto rivedere il provvedimento adottato, e magari modificarlo, se avesse giudicato fondate le ragioni espresse dal docente.
L’omessa indicazione, da parte dell’insegnante, della necessaria motivazione, non poteva consentire al dirigente di accoglierne la richiesta. Se il dirigente avesse aderito all’invito dell’insegnante, avrebbe creato un precedente di fatto, in virtù del quale ciascun dipendente della scuola avrebbe potuto pretendere di ricevere in futuro comunicazioni di servizio soltanto ad personam, e non per circolare interna.
L’obbligo di motivare le richieste che si riferiscono al servizio scolastico è posto dal predetto art. 16 dello statuto del 1957 come espressione del dovere di collaborazione, che ogni dipendente deve manifestare nei rapporti di servizio con il suo datore di lavoro, nell’interesse del buon esito delle attività istituzionali.
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 33

