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Attività alternative alla sospensione delle lezioni

Chi decide quali attività dovrà svolgere lo studente sospeso dalle lezioni?

Abstract

L’individuazione delle attività utili alla scuola, da assegnare allo studente cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per meno di 15 giorni, è un compito delicato. A chi compete?

Un insegnante di materie letterarie di scuola secondaria statale di I grado vorrebbe sapere se il Dirigente scolastico sia tenuto a chiedere una sorta di delega preventiva al Consiglio di classe per comunicare alla famiglia di un alunno l’avvenuto accoglimento della proposta, avanzata dalla stessa famiglia, della commutazione in lavori socialmente utili della sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni inflitta al figliolo. Si tratterà, quindi, di una sanzione la cui irrogazione rientra nelle competenze del Consiglio di classe.

La risposta può essere data tenendo conto di quanto dispone lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che è stato approvato, in prima istanza, con il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, poi integrato e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Il 5° comma dell’art. 4 del predetto Regolamento, oggi in vigore, dispone che:

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”.

Il su citato articolo non precisa se la decisione di commutare la sanzione della sospensione dello studente sia di competenza dell’organo che la infligge oppure del Dirigente scolastico.

Se ne può dedurre che il redattore ministeriale dello Statuto delle studentesse e degli studenti avrà ritenuto non necessaria la precisazione perché probabilmente avrà voluto attenersi alla classica e, un tempo, apprezzata modalità di redazione dei testi delle leggi e degli altri atti normativi, la quale suggerisce di privilegiare il principio della concisione nella loro stesura. L’applicazione di questo principio di codificazione non appare tanto espressione d’uno stile descrittivo diretto a dare eleganza formale alla descrizione, quanto piuttosto l’applicazione dello statuto normativo del legislatore d’ogni tempo, che impegna il redattore di leggi a privilegiare espressioni generali ed astratte, in perfetta corrispondenza con l’essenza propria della legge, che potrà rivelarsi veramente generale ed astratta soltanto se verrà composta con periodi, le cui proposizioni, per la loro poli-semanticità, siano suscettibili d’essere applicate ad una pluralità tipologica di situazioni concrete. Il broccardo della classicità romana “Lex minus dixit quam voluit “ esprime bene l’essenza che deve caratterizzare la norma di legge, la quale deve lasciare all’interprete, ed al giudice in particolare, spazi di interpretazione tali che consentano loro di svolgere la sapiente funzione di calare nella variegata realtà sociale la generale voluntas legis.

Resta all’interprete, perciò, attenendosi ai principi generali del diritto scolastico, individuare le ragioni del silenzio ministeriale al riguardo, e ricavarne la conclusione, per corrispondere alla richiesta dell’autore del quesito.

Orbene, sembra ragionevole ritenere che il testo del sopra citato 5° comma dell’art. 1° dello Statuto predetto (allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività…) non conceda alla scuola molti spazi di discrezionalità di fronte alla richiesta, avanzata dallo studente, di commutazione della sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica in attività in favore della stessa. Quello dello studente, come dicono gli avvocati, è un diritto soggettivo perfetto e l’ organo scolastico competente ha soltanto il potere di individuare la specifica attività nella quale si debba convertire la sanzione (sistemazione della biblioteca, collaborazione con gli uffici amministrativi per attività di trascrizione di atti, di catalogazione di documenti, ecc.).

In verità, la pubblicistica scolastica conosce il caso di un insegnante che riteneva non applicabile il 5° comma dell’art. 1 dello Statuto alla sanzione della sospensione dalle lezioni, sulla base della considerazione che il combinato disposto dei commi 5° e 6° dell’art. 1° del predetto Statuto delle studentesse e degli studenti escluderebbe il principio della commutazione in caso di sanzioni che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica. La tesi appare tanto ardita da farsi definire semplicemente inammissibile, per l’ovvia ragione che sanzioni disciplinari più tenui della sospensione di un giorno dalle lezioni non sono agevolmente reperibili nei regolamenti disciplinari delle scuole secondarie.

Appare ragionevole, comunque, ritenere che le specifiche attività, utili per la scuola, alle quali potrebbe essere avviato lo studente colpito da un provvedimento di sospensione, siano conoscibili nella loro specifica configurazione dal Dirigente scolastico, quale responsabile dell’organizzazione generale della scuola, più che dal Consiglio di classe; sicché sembra giusto ritenere che spetti al Capo di istituto la funzione di individuare preliminarmente le attività utili per la scuola, considerate surrogatorie della sanzione.

L’individuazione delle attività utili alla scuola, da assegnare allo studente cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per meno di 15 giorni compete dunque al Consiglio di classe, che vi provvederà su proposta del Dirigente scolastico.

E’, infine, necessario tener presente che la scuola è una comunità educante; gli stili di vita dei titolari delle funzioni didattiche e meta-didattiche dell’istituto non possono non essere caratterizzati da un sereno spirito di collaborazione pedagogica. Tale spirito dovrà suggerire al Dirigente scolastico di comunicare tempestivamente al Consiglio di classe la sua decisione di avvenuta individuazione della attività, utile alla scuola, nella quale potrà essere commutata la sanzione inflitta allo studente.

I componenti del Consiglio di classe, che non concordassero con la determinazione del Dirigente,avranno la possibilità di esporne le ragioni, sulle quali, poi, l’intero Consiglio, a maggioranza, assumerà la decisione conclusiva.

Il metodo proposto concilia la funzione di proposta del Dirigente scolastico – titolare della funzione di presidente del Consiglio di classe – con la funzione dei componenti del Consiglio, dalla quale non può considerarsi estranea la specifica funzione di valutare, sotto il profilo pedagogico- didattico, la coerenza dell’attività surrogatoria della sanzione disciplinare con le finalità educative perseguite.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

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