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Cambio scuola: tra legge e galateo

Lo studente che decida di trasferirsi in un’altra scuola al termine dell’anno scolastico deve chiedere il nullaosta al vecchio istituto?

 

Abstract

Uno studente, promosso alla terza classe di un liceo scientifico, decide  frequentare, dal successivo 1° settembre, un’altra istituzione scolastica. Non chiede il nullaosta, nè comunica la sua decisione alla vecchia scuola. Il Dirigente Scolastico, alla ripresa delle lezioni del nuovo anno, viene a conoscenza del fatto. Come deve agire?

 

Sarà corretto pensare che nella memoria dell’attempato Dirigente scolastico, che si trovi davanti ad un caso analogo a quello proposto, riemerga l’articolo 4 del vecchio Regolamento della scuola gentiliana (Regio Decreto 4 maggio 1925 n. 653, Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, integrato e modificato dal Regio Decreto 21 novembre 1929 n. 2049, Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione circa la suddivisione dell’anno scolastico), nel quale si leggono le seguenti proposizioni:

“L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il preside predetto convoca il consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa.
I documenti scolastici dell’alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio dall’istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente ”.

 

Forse il Dirigente scolastico avvertirà il dubbio che la norma appena trascritta possa essere applicata correttamente non soltanto al trasferimento dell’alunno, avvenuto nel corso dell’anno scolastico, ma anche al diverso caso dello studente liceale che voglia lasciare la sua scuola d’origine, alla fine dell’anno scolastico, per continuare il suo percorso formativo in un altro istituto dello stesso ordine.

Per risolvere il dubbio, il Dirigente certamente ripenserà al tempo in cui egli saliva le scale del vecchio Provveditorato agli studi, per discutere di aspettative e di periodi di prova, di istituzione di corsi di studio e di classi di concorso con qualche generoso funzionario, ricorrendo talvolta all’ausilio del ponderoso, vecchio Giannarelli, il grosso compendio di legislazione scolastica che non poteva mancare sulle scrivanie di funzionari, presidi e direttori, allo stesso modo in cui la Bibbia non poteva mai mancare sulle scrivanie dei manzoniani curati di paese.

 

Se, in quel tempo, avesse proposto allo scrupoloso funzionario il dubbio che gli era sorto sui trasferimenti degli alunni fra scuole diverse, il Dirigente scolastico avrebbe visto il suo interlocutore sfogliare velocemente il suddetto compendio di legislazione scolastica, per individuarne le pagine che riportano l’art. 4 del già richiamato Regio Decreto del 1925 e rileggerne i pochi commi, per poi sentirsi dire che quell’articolo si riferisce esclusivamente al caso in cui uno studente chieda d’essere trasferito durante l’anno scolastico in una scuola diversa da quella già frequentata, e non invece a quello dell’alunno che avanzi la medesima richiesta nel periodo compreso fra la fine delle lezioni dell’anno scolastico e l’inizio delle attività didattiche dell’anno successivo.

Inutili, poi, sarebbero stati i tentativi che il Dirigente scolastico e lo stesso funzionario avrebbero potuto fare colloquiando, per verificare se quel compendio scolastico o altri similari  contenessero  disposizioni giuridiche esplicitamente rivolte a disciplinare il caso dell’alunno che, finite le lezioni, voglia iniziare a frequentare quelle dell’anno successivo in un diverso istituto.

Ogni ricerca sarebbe risultata vana; non vi sono leggi, né regolamenti che prescrivano la procedura che lo studente deve seguire per cambiare scuola all’inizio del nuovo anno scolastico

 

Dell’argomento non si sono interessati neppure gli uffici amministrativi del Ministero, i cui dirigenti si sono premurati di impartire soltanto disposizioni in materia di trasferimento di alunni in corso d’anno; lo hanno fatto nel tempo del solstizio dell’anno, redigendo la tradizionale, lunga circolare che affronta la materia dell’iscrizione degli alunni e degli studenti alle classi dell’anno scolastico successivo con il sovrabbonante stile descrittivo, proprio della letteratura burocratica.

Però neppure questa circolare sembra possa adattarsi perfettamente al caso in esame, perché i suoi tanti paragrafi disciplinano esclusivamente le iscrizioni alle classi iniziali dei diversi ordini di scuola, che sono:

  • le sezioni della scuola dell’infanzia;
  • le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
  • il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale istituiti dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e gli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
  • le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali.

 

Quando prende in considerazione i trasferimenti degli studenti, la predetta circolare si preoccupa soltanto di impartire disposizioni che assicurino libertà di scelta dell’indirizzo scolastico agli alunni ed agli studenti, i quali, dopo essersi iscritti ad una delle classi iniziali di una determinata scuola nei termini previsti dall’annuale circolare ministeriale (quest’anno entro il 27 febbraio), abbiano poi  dei ripensamenti sulla bontà della scelta fatta in inverno ed intendano, perciò, cambiare indirizzo o scuola prima dell’inizio delle lezioni  del nuovo anno.

Evidentemente sono casi molto, molto dissimili da quello in esame.

 

Dinanzi all’apparente incompletezza normativa, il Dirigente dovrà ricercare la soluzione al suo problema, sapendo bene che ogni ordinamento sociale dispone d’un principio generale in grado di assicurare la necessaria completezza organica allo stesso ordinamento. Anche nel sistema scolastico dovrà pur esistere una norma di chiusura, che il funzionario chiamato ad amministrare deve applicare al caso che gli si sia presentato

Sarà, così, interesse del Dirigente scolastico ricercare fra leggi, regolamenti, ordinanze  e circolari la disciplina del trasferimento che non avvenga in corso d’anno, ricorrendo all’analogia di casi simili o di materie analoghe. Se, poi, non trovasse neppure la disciplina di un caso analogo, dovrebbe far ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico vigente: lo prevede l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, anteposte al Codice civile.

 

Non sarà improbabile che, anche attingendo dal suo patrimonio culturale formato nelle aule accademiche, il Dirigente ritenga che il principio che permette di ricorrere all’analogia per individuare la norma che possa risolvere il caso che gli si è presentato non è altro che l’espressione d’un ben più logico criterio, che è conosciuto come principio di uguaglianza di trattamento e che è alla base di tutto l’ordinamento giuridico. Al riguardo, il Dirigente potrà rammentare che, in appendice al vecchio, glorioso vocabolario Campanini-Carboni, si legge il broccardo “ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio”: i casi simili devono essere disciplinati da norme simili.

Rasserenato da questa conclusione, il Dirigente scolastico potrà verificare se il caso che disciplina il trasferimento di alunni in corso d’anno possa considerarsi analogo al diverso caso che sta interessando questo lavoro. Lo potrà fare tenendo conto che due fattispecie (lo studente di giurisprudenza preferisce la parola fattispecie a quella, molto generica, di caso) si possono definire analoghe quando vi sia almeno un elemento di identità fra di loro, e quando tale elemento di identità costituisca l’aspetto caratterizzante dei due casi.

 

Orbene, non potrà esservi dubbio che l’interesse principale dell’art. 4 del citato Regio Decreto n. 653 del 1925 sia quello di fare in modo che lo studente liceale, la cui famiglia ritenga di dover trasferire la propria residenza in altra città il 15 gennaio, possa continuare a frequentare il liceo della nuova città. A questo scopo, il predetto articolo 4 dispone che il Dirigente scolastico della scuola già frequentata rilasci allo studente, a domanda, una dichiarazione – nullaosta, nel linguaggio burocratico –, nella quale si attesti che egli non è stato destinatario di sanzioni disciplinari che gli impediscano la frequenza delle lezioni e che sia in regola con il pagamento delle tasse scolastiche. Null’altro deve indicarsi in questo nullaosta, al quale va però allegata una dichiarazione, d’indole didattica, relativa alla parte di programma già svolta.

 

Ai professori che compongono il Consiglio della classe già frequentata dallo studente, non ai colleghi della nuova scuola, il suddetto articolo 4 assegna la funzione di valutare l’accoglibilità della domanda di trasferimento in corso d’anno

Ora, si potrà agevolmente ammettere che il fine principale del caso appena prospettato coincide perfettamente con il fine che si propone l’alunno del liceo scientifico della città in cui risiede la famiglia, il quale intenda iscriversi ad un liceo scientifico dell’altra città nella quale la sua famiglia si trasferirà il successivo 1° settembre.

I due casi proposti non sono identici, ma sono certamente analoghi, alla luce delle considerazioni sull’analogia precedentemente espresse.

 

Pertanto, è corretto che si applichi anche a quest’ultima ipotesi la previsione normativa dell’art. 4 del suddetto Regio Decreto del 1925, ovviamente con l’indispensabile adattamento.

Non sarà, quindi, necessario che il Dirigente scolastico del liceo di provenienza faccia redigere la dichiarazione, d’indole didattica, sul programma già svolto; tale dichiarazione è surrogata dal documento contenente la certificazione della valutazione finale che il Consiglio di classe avrà deliberato per lo studente.

Non sarà necessario neppure che la scuola cui lo studente intenda trasferirsi prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno rilasci una dichiarazione nella quale si dia atto che nella medesima scuola vi sia la disponibilità di un posto-alunno.

 

Tale dichiarazione di disponibilità di posto-alunno altro non è che una sorta di residuo ancestrale d’una delle circolari sulle iscrizioni che il Ministero, come si è detto, emana intorno al solstizio dell’anno solare; ci si riferisce, in particolare, alla  circolare sulle iscrizioni del 2010, nella quale vi è un comma che agevolava le famiglie che intendevano iscrivere i propri figli a scuole molto gettonate; scuole nelle quali, come ben si sa, non tutte le domande di iscrizione possono essere accolte.

Per evitare che le famiglie degli alunni in soprannumero fossero indotte a presentare la domanda di iscrizione dei propri figli in scuole che avrebbero potuto rigettarla, sempre per insufficienza di posti-alunno, la circolare ministeriale in questione pregò i Dirigenti delle scuole con alunni in eccedenza di trasferire d’ufficio la domanda di tali alunni eccedentari soltanto presso scuole che avessero dichiarato preventivamente d’aver disponibilità di posti nelle classi iniziali.

 

Le omologhe circolari successive non hanno più ripreso quel suggerimento, evidentemente perché si era constatato che non aveva riscosso l’apprezzamento delle famiglie.

Ma non mancano segreterie scolastiche che, a distanza di quasi un decennio, continuano a chiedere la dichiarazione di disponibilità di posto-alunno alle famiglie degli alunni che, per varie ragioni, desiderano trasferire i figli in altra scuola, anche in corso d’anno. È questa, con buona evidenza, una discretissima forma di aggravamento del procedimento, vietata dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

 

La conclusione raggiunta sembra consentire al Dirigente scolastico d’un liceo scientifico di accogliere serenamente la domanda di frequenza della terza classe, che gli sia stata presentata da uno studente che, nello scrutinio del giugno precedente, effettuato in un altro liceo scientifico, sia stato promosso alla suddetta terza classe, naturalmente dopo avervi frequentato la seconda; lo potrà fare se lo studente avrà allegato alla domanda la dichiarazione che attesti, come si è già detto, che, nel corso della frequenza della classe seconda liceale, non abbia ricevuto sanzioni disciplinari che gli impediscano la frequenza del nuovo liceo e che abbia pagato regolarmente le tasse scolastiche (peraltro non previste sino alla frequenza della classe 2^ del primo biennio degli istituti del secondo ciclo di istruzione).

 

Ma è probabile che un ulteriore dubbio sorga nella mente del Dirigente scolastico, nel momento in cui ricorderà che, in non memorabili anni precedenti, ha accolto la domanda di iscrizione alla terza classe del suo liceo scientifico, presentata da un adolescente che aveva interrotto gli studi subito dopo aver conseguito, nel liceo d’altra città la promozione alla terza classe. L’adolescente di cui si scrive aveva interrotto gli studi per fare un’esperienza di lavoro per un biennio in un’agenzia di assicurazioni; fatta l’esperienza, il giovane aveva presentato domanda di iscrizione alla classe 3^  di quel liceo scientifico.

Il Dirigente avrà ricordato, quindi, che l’aspirante studente di terza classe non aveva presentato domanda di trasferimento, come, invece, aveva ritenuto di dover fare lo studente al quale è dedicata questa riflessione, ma, si ribadisce, aveva prodotto una normalissima domanda di iscrizione.

 

Ciò avrà fatto balenare una felice intuizione nella mente del Dirigente, il quale avrà pensato che, quando uno studente intende continuare gli studi in una scuola diversa da quella nella quale ha conseguito la promozione alla classe successiva, non deve presentare domanda di trasferimento, ma deve chiedere soltanto l’iscrizione alla classe del nuovo istituto.

L’articolo 4 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, che è stato trascritto nell’incipit di questa riflessione, non è assolutamente applicabile al caso esaminato.

 

Il Dirigente avrà potuto trarre un sospiro di sollievo quando ha raggiunto la certezza assoluta che il trasferimento, ipotizzato dal predetto art. 4 del R.D. del 1925, si riferisce esclusivamente ai casi in cui uno studente intenda cambiare scuola nel corso dell’anno scolastico e non, invece, quando, felicemente promosso alla classe successiva, voglia frequentare una scuola diversa.

L’evidente, e più rilevante, conseguenza di tale certezza è rappresentata dal fatto che, soltanto quando si verta in tema di trasferimento d’uno studente in corso d’anno, alla domanda di trasferimento l’alunno deve allegare il nullaosta, che gli avrà rilasciato il Dirigente della scuola di provenienza.

Al contrario, quando chieda di iscriversi all’inizio dell’anno scolastico ad una scuola diversa da quella già frequentata, lo studente non è tenuto a chiedere il nullaosta al Dirigente della scuola di provenienza.

 

Questa conclusione include la risposta al Dirigente scolastico, autore del quesito, il quale non si dovrà sentire obbligato da alcuna disposizione normativa a chiedere alcun nullaosta al collega del liceo nel quale lo studente di cui trattasi ha già frequentato la seconda classe liceale. La frequenza  nel nuovo liceo sarà legittimata soltanto dalla produzione del titolo che certifichi l’avvenuta ammissione dello studente alla classe terza liceale.

Si può ricordare, al riguardo, che, per l’iscrizione alle scuole, l’articolo 2 del sopra citato Regio Decreto del 4 maggio 1925, n. 653 prevede la presentazione dei seguenti documenti:

  • certificato di nascita;
  • titolo di studio prescritto;
  • attestato di identità personale.

 

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che la mancata informazione dello studente alla sua scuola di provenienza, pur non costituendo violazione di norme giuridiche perché la frequenza della terza classe di liceo non rientra nell’obbligo di istruzione, rappresenta certamente una poco commendevole caduta di stile sociale.

 

 

 

Riferimenti normativi

Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653

Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049

Disposizioni sulla legge in generale, art. 12

Circolare MIUR 30 dicembre 2010, n. 101

Circolare MIUR 7 novembre 2018, n. 18902

Legge 7 agosto 1990, n. 241

 

 

 

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