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Dopo il CIG, il CUP, il DURC… ora arriva il DGUE

Nuove regole per le forniture d’appalto, anche nelle scuole: i documenti di gara si adeguano alle direttive europee. Da aprile a ottobre la fase transitoria, poi niente più scontidi Agata Scarafilo

 

Abstract

Anche per le Scuole dal 18 aprile 2018 il DGUE viaggia solo on-line. Infatti, è scattato l’obbligo europeo di produrre in formato elettronico il DGUE, già previsto all’art. 85 dal D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Dal 18 ottobre 2018, il DGUE dev’essere, invece, predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche prestabilite dall’AGID.

Dal 18 aprile 2018 anche le Scuole, in applicazione del comma 1, dell’articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, sono obbligate a predisporre ed accettare il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato elettronico, secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

Di fatto, dal 18 aprile 2018 si è aperto un periodo transitorio che durerà fino al 18 ottobre 2018, data in cui, invece, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche prestabilite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), così come stabilito dall’art. 58 comma 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Lo scopo è quello di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un “unico modello autodichiarativo” per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

In buona sostanza, il DGUE è un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità relativamente ad una determinata procedura di appalto pubblico.

Dato il valore di autodichiarazione, gli offerenti potranno ovviamente essere esclusi dalla procedura di appalto o essere eventualmente perseguiti se nel DGUE sono presenti informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Quindi, anche i documenti di gara dovranno contenere:

  • le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE;
  • l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE;
  • le modalità con le quali il “documento autodichiarativo” ed elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante (le scuole).

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Il DGUE deve essere utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. Così, è utilizzabile in tutte le procedure di affidamento e per qualunque importo.

Precisiamo, tuttavia, che per gli affidamenti dei contatti di importo inferiore ai 40 mila euro, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a),  la richiesta del  documento è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

 

Se non si dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE, si avrà ancora tempo, come già evidenziato, fino al 18 ottobre 2018 per adeguarsi alla completa procedura. Infatti, fino a tale data si potrà richiedere all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico compilato secondo le modalità indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

 

La Commissione europea ha messo gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato e poi inoltrato all’acquirente con le altre parti dell’offerta.

Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere ovviamente riutilizzato, a condizione che le informazioni siano ancora valide.

 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

 

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

DPCM 13 novembre 2014

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

 

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