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Compatibilità di supplenza con attività esterna

ABSTRACT

Il collaboratore scolastico che ha stipulato un incarico a tempo può mantenere il rapporto di lavoro stipulato con un’istituzione privata, sempre che il dirigente scolastico accerti, mediante verificata dichiarazione personale dello stesso collaboratore scolastico, che il rapporto di lavoro privato sia compatibile con la totalità degli obblighi del servizio scolastico e che il suo svolgimento non comporti pregiudizio alcuno alla Scuola.

L’autore del quesito, inscritto nella relativa graduatoria di istituto di 3^ fascia, ha stipulato con il competente Dirigente scolastico un incarico a tempo determinato di collaboratore scolastico per 12 ore settimanali; le mansioni di collaboratore sono svolte in ore serali.

Dopo l’instaurazione della supplenza, il neo-collaboratore scolastico ha ricevuto da parte di un’istituzione privata una proposta per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato di segretario d’azienda.

E’ interesse del menzionato collaboratore sapere “quante ore massime posso accettare come lavoro privato”.

Si dà atto che, in materia di compatibilità, vige il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il cui art. 53, al 7° comma, dispone quanto segue: “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.”

L’evidente portata generale della trascritta disposizione fa ritenere legittimo che l’autore del quesito accetti l’incarico che gli è stato proposto dall’istituzione privata, a condizione, però, che il Dirigente scolastico accerti che, di fatto, lo svolgimento dell’incarico privato sia pienamente compatibile con la generalità delle mansioni di collaboratore scolastico e che tale svolgimento non sia di alcun pregiudizio per la scuola.

E’ bene aggiungere che l’ordinamento riferito alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale annovera, fra gli altri atti normativi generali, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989, il quale all’art. 6 prevede quanto si riporta di seguito: “Al personale con rapporto a tempo parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente”.

In più specifica relazione con l’ordinamento del personale ATA, nel contesto dell’art. 58 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, si leggono le stesse proposizioni che appaiono trascritte nel comma che precede immediatamente questo.

Si deve tener conto, al riguardo, che le norme trascritte dal DPCM del 1989 e dal CCNL del 2007 non fanno alcuna differenza fra i rapporti di lavoro instaurati a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato; tale constatazione comporta che quelle disposizioni si estendono anche alle supplenze del personale ATA.

Si conferma, quindi, che non sussiste nessuna disposizione che dichiari che il rapporto di lavoro di supplente ATA a tempo parziale sia incompatibile in modo assoluto con un rapporto di lavoro instaurato con un’istituzione privata; tale incompatibilità, invece, sussisterà soltanto nel caso in cui il Dirigente scolastico verificherà che l’incarico tenuto con l’istituzione privata è incompatibile di fatto con tutti gli obblighi di servizio scolastico assunti dal collaboratore sulla base del predetto CCNL Scuola del 2007, oppure nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro privato sia di pregiudizio a quello instaurato con la scuola.

Alla luce di queste precisazioni si può rispondere alla domanda con la quale l’autore del quesito ha chiesto di sapere se vi sia un numero-limite di ore di lavoro che il dipendente è tenuto a prestare alle dipendenze del privato senza incorrere in situazione di incompatibilità. Non vi è alcuna norma che stabilisca un tale limite; sicché si potrà concludere che un tale limite dovrà essere dedotto di fatto dal Dirigente scolastico, sulla base della dichiarazione con la quale il collaboratore scolastico avrà specificato la natura e l’entità oraria delle mansioni proprie del rapporto di lavoro privato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola 29 novembre 2007

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