• giovedì , 18 Aprile 2024

Repetita iuvant: l’anagrafe delle prestazioni

Incarichi ai pubblici dipendenti e a consulenti esterni: adempimenti e utilizzo del portale PerlaPA

 

di Saverio Prota

Per gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti agli estranei all’amministrazione pubblica, le date storiche sono quelle del 30 giugno e del 31 dicembre

vanno comunicati tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualunque forma, un compenso

Non è possibile conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

La comunicazione deve essere resa anche nel caso in cui l’amministrazione non abbia conferito incarichi a consulenti esterni o a propri dipendenti. E’ la “comunicazione negativa”

Data ManagementAbstract. L’autore analizza gli adempimenti contemplati dalla legge 190/2012 in tema di incarichi ai pubblici dipendenti  o di incarichi affidati o erogati a consulenti e collaboratori esterni, nonché le modalità di utilizzo del portale PerlaPa – sezione Anagrafe delle prestazioni

Argomenti: Incarichi conferiti agli estranei all’amministrazione e ai dipendenti; modalità di comunicazione incarichi e consulenti; persone giuridiche; incarichi ai revisori; comunicazione negativa; variazioni degli incarichi; invio della dichiarazione; relazione di accompagnamento; riepilogo degli adempimenti

 

Gli attuali adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni sono previsti dalla legge 190/2012 e dall’art. 42, lettera f), che ha modificato l’art. 53 del D.lgs 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, obbligando le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti (anche a titolo gratuito) a  darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico attraverso l’Anagrafe delle Prestazioni “INCARICHI DIPENDENTI”, servendosi del portale PERLA PA.

A partire dal 28 marzo 2011, dunque, anche la gestione dell’“Anagrafe delle prestazioni” avviene attraverso il sito http://www.perlapa.gov.it  (cfr. Circolare n.5 del 25/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica), a cui si accede attraverso User e Password che si ottengono accedendo, per le pubbliche amministrazioni non registrate,  all’apposita voce di “Registrazione”. Viceversa, se si è già presenti nel sistema, si dovrà semplicemente individuare e, quindi, nominare all’interno del portale il “Responsabile del procedimento per l’una o per l’altra categoria d’incarichi”. Aspetto, quest’ultimo, molto importante in quanto le diverse dichiarazioni vengono effettuate selezionando, all’interno del portale,  il “ruolo” che è strettamente correlato all’oggetto della comunicazione:

 

1) Responsabile procedimento “Dipendenti

2) Responsabile del procedimento “Consulenti/Collaboratori esterni”.

Una volta approvata la richiesta di registrazione, il Responsabile di PerlaPa riceve una mail contenente il link per effettuare il primo accesso al sistema.

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