• giovedì , 28 Marzo 2024

DURC on line e intervento sostitutivo

di Saverio Prota

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, recante”Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Pertanto, dall’1 luglio 2015, dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, sarà possibile ottenere il documento unico di regolarità contributiva (Durc) in tempo reale, grazie alla nuova procedura on line, che consentirà di ottenere una certificazione di regolarità contributiva, che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (sovvenzioni, contributi , procedure di appalto, lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA), senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Il decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015 è composto da 10 articoli e un Allegato A – Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità.
Quindi, così come previsto nel Decreto Lavoro, dal prossimo mese, si realizzerà la dematerializzazione del Durc che diventa consultabile on line. In sintesi, la stazione appaltante (scuola), o chi effettua il controllo, potrà rivolgersi per via telematica agli enti in possesso delle informazioni e in grado di attestare la regolarità dell’impresa (INAIL, INPS e Casse Edili).
Alla nuova procedura saranno abilitati, per la verifica contributiva on line:
1. i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
2. le SOA;
3. le amministrazioni pubbliche concedenti;
4. le amministrazioni pubbliche procedenti;
5. l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
6. le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.

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