Funzioni strumentali
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda le modalità di individuazione delle funzioni strumentali al Pof.
Un insegnante di scuola secondaria di primo grado ha chiesto di sapere se, sulla scorta delle innovazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 150, del 2009, le funzioni strumentali debbano essere individuate dal Dirigente scolastico o dal Collegio dei docenti.
Si risponde assicurando che il Decreto Brunetta, come è comunemente chiamato il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, non incide sulla procedura prescritta per la individuazione delle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa, perché quel decreto si è limitato a contrarre la sfera delle materie oggetto della contrattazione integrativa di istituto; è noto, al riguardo, che la scelta degli insegnanti, cui debbano essere assegnate le predette funzioni strumentali, non è mai stata ricondotta nell’ambito della contrattazione di istituto.
Se ne trae la conclusione che resta invariata la procedura prescritta dall’articolo 33 del vigente Contratto Collettivo Nazionale della Scuola in tema di funzioni strumentali al Pof, funzioni, queste, che devono essere identificate con delibera del Collegio dei docenti, in coerenza con il Pof. Spetta allo stesso Collegio non soltanto definire i criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali, ma anche il numero e i destinatari.
Ciò detto, appare utile una considerazione sulla sopravvivenza ipotizzabile di questa procedura e delle stesse funzioni strumentali, alla luce dell’art. 83 della legge sulla buona scuola (la n. 107 del 13 luglio 2015); tale articolo prevede che Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Si può pensare che il Ministero non tralascerà di far sapere se questa disposizione di legge possa essere considerata assorbente l’art. 33 del CCNL–Scuola sopra citato, nel senso che nulla esclude che nel suddetto 10 per cento dei docenti, che il Dirigente può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia, si possa far rientrare anche il nucleo delle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa.
Questa riflessione nasce dalla lettura dell’art. 196 della stessa Legge n. 107/2015, le cui scarne disposizioni contengono un rilevante potenziale abrogativo . Vi si legge infatti: Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.
Nulla di più facile che l’efficacia dell’art. 33 del citato CCNL del 2007 ricada sotto il dinamismo travolgente del predetto art. 196, In tal caso, sparirebbero le funzioni strumentali.
Per quest’anno, però, nulla dovrebbe cambiare rispetto al passato. Le funzioni strumentali dovrebbero restar disciplinate dal predetto art. 33 del CCNL, anche perché il 10 per cento degli insegnanti, previsto dall’art. 83 della legge sulla Buona scuola, dovrà essere calcolato sul complesso dell’organico dell’autonomia, comprensivo dell’organico del potenziamento dell’offerta formativa, ancora non assegnato.

