• giovedì , 18 Aprile 2024

Organo di garanzia interno

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la composizione dell’organo di garanzia, interno alla scuola, competente a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti.

La perplessità nasce dal fatto che l’articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, poi novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, prevede testualmente:
Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Il professore che ha inviato il quesito si è chiesto, quindi, se sia possibile che un regolamento di istituto possa contraddire un regolamento governativo.




PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment