Organo di garanzia interno
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda la composizione dell’organo di garanzia, interno alla scuola, competente a decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti.
La perplessità nasce dal fatto che l’articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, poi novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, prevede testualmente:
Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Il professore che ha inviato il quesito si è chiesto, quindi, se sia possibile che un regolamento di istituto possa contraddire un regolamento governativo.
Si può rilevare, al riguardo, che il testo del trascritto art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti non dispone categoricamente che dell’organo di garanzia debba far parte un professore eletto dal Consiglio di istituto. La proposizione Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto ammette che in una scuola si possano determinare situazioni tali che inducano ragionevolmente a non far designare al Consiglio di istituto il docente che dovrà far parte dell’organo di garanzia.
L’inciso di norma, che si legge nel trascritto art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, legittimerebbe singole e motivate deroghe alla disposizione che affida al Consiglio di istituto la designazione del professore nell’organo interno di garanzia. Ma appare assolutamente illegittimo elevare a norma generale una dispo-sizione che è lapalissianamente antitetica a quella del regolamento governativo. Salvo che il regolamento interno della scuola non riuscisse a trovare un’argomentazione, con un fondamento logico ed oggettivo, che spiegasse esplicitamente le ragioni che impedirebbero, in termini assoluti, al Consiglio di istituto di procedere alla prevista designazione. Il che, peraltro, sembra arduo, dal momento che non si vede quale motivo potrebbe mai impedire al Consiglio di istituto di designare un professore della scuola. Può agevolmente ammettersi, invece, che la delega della funzione di designazione del docente al Consiglio di istituto costituisca un modo apprezzabile per integrare sapientemente le componenti non didattiche della comunità scolastica, presenti nel Consiglio di istituto, con la componente docente.
E’ vero che nella prassi scolastica non mancano esperienze nelle quali l’inciso di norma viene visto come espressione che legittima l’inosservanza assoluta del precetto principale. Ma è bene riconoscere che tale prassi rischia di ridurre le leggi ed i regolamenti a mere gride manzoniane.

