Garante della Privacy
No a impronte digitali e telecamere nelle scuole
di Saverio Prota
No all’uso di impianti biometrici per la rilevazione della presenza a scuola dei professori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Lo ha stabilito il Garante per la privacy con doc. web nn. 2578547 (R.P. 384/2013), 2502951 (R.P. 261/2013), 2503101 (R.P. 262/2013), vietando a due licei scientifici e a un istituto tecnico industriale, rispettivamente di Taranto, Roma e Martina Franca, l’ulteriore trattamento dei dati biometrici dei lavoratori, effettuato in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante ( dott. Antonello Soro, presidente, dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, prof.ssa Licia Califano e dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e dott. Giuseppe Busia, segretario generale), intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto no all’uso generalizzato delle impronte digitali perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro, e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice. Come più volte precisato dal Garante, infatti, l’impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in specifici casi: ad esempio, per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio. In relazione alla valutazione di liceità dei trattamenti dei dati biometrici riferiti a lavoratori, il Garante ha in più occasioni individuato le condizioni in presenza delle quali i trattamenti medesimi possono ritenersi leciti.
In particolare, l’Autorità ha precisato che tali dati possono essere di regola utilizzati solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità perseguite dal titolare e del contesto in cui il trattamento viene effettuato, nonché – con specifico riguardo ai luoghi di lavoro – per presidiare l’accesso ad “aree sensibili”, in considerazione della natura delle attività ivi svolte.
Mentre, per controllare il rispetto dell’orario di lavoro – secondo il Garante -, la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e della dignità del lavoratore.
Con riguardo al personale docente, anche nella giurisprudenza di legittimità, non essendo state rinvenute, quanto alle modalità di rilevazione delle presenze, puntuali previsioni né di fonte legale né contrattuale (v. in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11025), si è ritenuto che la verifica della presenza in servizio debba essere effettuata attraverso strumenti diversi (quali, per esempio, la compilazione dell’apposito foglio firme ovvero del registro di classe).
L’Autorità, infine, ha dichiarato illecito l’uso delle immagini raccolte tramite un impianto di videosorveglianza installato all’interno di un liceo, all’insaputa di docenti, personale Ata e studenti. Il divieto riguarda il trattamento effettuato nel periodo antecedente alla sua disattivazione da parte della Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.
All’interno dell’istituto scolastico erano state installate, senza informarne formalmente né il personale, né l’intera popolazione studentesca, né le famiglie degli allievi, alcune telecamere e, in particolare, una “nel corridoio dell’edificio corrispondente all’ingresso da cui accede sia il personale docente, sia il personale ATA e dove sono ubicati gli uffici amministrativi, la portineria, gli uffici di presidenza e di vicepresidenza nonché i bagni del pianoterra riservati al personale” e “senza rendere note né le ragioni della sua installazione, né l’orario in cui essa è attiva, né se vengano effettuate registrazioni, né chi sia a conoscenza delle password per accedere alle riprese o alle registrazioni. Inoltre, in prossimità dell’area video sorvegliata non erano stati apposti i dovuti cartelli di segnalazione e la videocamera, essendo collocata molto in alto, in posizione poco visibile, passava facilmente inosservata a coloro che attraversavano o sostavano nel corridoio”.
Nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza, dell’ 8 aprile 2010, il Garante aveva già chiaramente stabilito che (anche alla luce della previsione di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), in ambito scolastico, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile solo “in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e negli orari di chiusura degli istituti, mentre resta assolutamente vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola”. Se, poi, le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Provvedimenti in pillole
Inserimento professionale: al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli stessi studenti.
Voti, scrutini, esami di Stato: i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Tuttavia è indispensabile che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti in situazioni di handicap non va inserito nei tabelloni, ma indicato esclusivamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali: le scuole devono rendere noto alle famiglie e agli studenti, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Dati sensibili, come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute, vengono trattati per fornire , ad esempio, il servizio mensa. In tal caso, vanno adottate tutte le cautele del caso, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione. Al riguardo, famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico e farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
La gravidanza a rischio è un dato coperto da privacy: la P.A. non può divulgare lo stato di gravidanza a rischio di una dipendente. Gli unici a conoscere il dato sensibile possono essere i funzionari dell’ufficio personale e altri incaricati dello specifico trattamento, in applicazione della normativa sul rapporto di lavoro (provvedimento n. 315 del 27 giugno 2013).
Il docente ha diritto di conoscere le dichiarazioni che lo riguardano, rese dai genitori alla scuola: il dirigente scolastico non può negare al docente di accedere alle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano, trattandosi di veri e propri dati personali del medesimo (provvedimento del 18 luglio 2013).
Retta e servizio mensa: non è consentito rendere pubblico sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Analogo divieto sussiste per i dati degli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi devono avere carattere generale e bisogna rivolgersi alle singole persone con comunicazioni individuali e riservate.
Temi in classe: non viola la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe dove si chiede di parlare del proprio mondo, fermo restando che allo stesso spetta il compito di trovare una giusta via di mezzo, nel momento che se ne dà lettura in classe, tra le esigenze didattiche e la tutela della riservatezza, specialmente in presenza di dati sensibili o di argomenti delicati.
Cellulari e tablet: l’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio, per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o, perfino, in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se non usati in classe ai soli fini didattici.
Recite e gite scolastiche: non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici, se realizzate a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale e non per essere pubblicate e/o diffuse in rete. In tal caso è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Garante della privacy e motori di ricerca: consultare le linee guida aggiornate relativamente alla privacy e alla trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni, tra cui anche i motori di ricerca.
Si rammenta che, in caso di inosservanza del provvedimento del Garante, il responsabile è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter, del Codice, è altresì applicata, in sede amministrativa, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

