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Temporaneo rientro in servizio: si può?

Un DS può temporaneamente rientrare in servizio dopo aver formalizzato, conformemente alle disposizioni vigenti, la temporanea interruzione del congedo?

Abstract

Il Dirigente scolastico che si trovi in una delle posizioni di stato, previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastica, che ne comporti l’assenza dal servizio effettivo, potrà rientrarvi incidentalmente per compiere un atto indilazionabile? soltanto dopo aver formalizzato, conformemente alle disposizioni vigenti, la temporanea interruzione del congedo.

Il Dirigente scolastico che si trovi in una delle posizioni di stato, previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastica, che ne comporti l’assenza dal servizio effettivo, potrà rientrarvi incidentalmente per compiere un atto indilazionabile soltanto dopo aver formalizzato, conformemente alle disposizioni vigenti, la temporanea interruzione del congedo.

E’ interesse d’un più che perspicace Dirigente scolastico sapere se l’ordinamento scolastico gli consenta di firmare provvedimenti, che rientrano nell’ampia sfera della funzione dirigenziale, in un giorno in cui egli si trovi in ferie, o in una delle tante altre condizioni di stato giuridico previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastica, quali: assenza per motivi di salute, per matrimonio, per congedo parentale, per motivi di famiglia, ecc.

Così formulato, il quesito sembra ridurre la funzione dell’apposizione della firma sul provvedimento che conclude il procedimento ad un mero atto formale, ad una sorta di momento carismatico, tanto rituale quanto può esserlo quello del vescovo che si rechi in parrocchia per dar la carezza sacramentale sulla guancia del cresimando.

In verità, è noto che, come ha espressamente prescritto la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, l’apposizione della firma del Dirigente è il momento che conclude la seconda parte del procedimento amministrativo, che egli è chiamato a compiere per verificare la completezza e la conformità dell’intera attività istruttoria – svolta dal responsabile della sua istruttoria, il Dsga – alle disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative vigenti nella materia alla quale si riferisce il procedimento stesso. Vi sono certamente dei procedimenti abbastanza lineari e semplici, la cui regolarità può essere verificata dal responsabile dell’atto finale, il Dirigente, in un breve arco di tempo, così come possono esserci altri che, per la loro complessità, impegnano un’intera giornata di lavoro.

Perciò, forse sarebbe stato più appropriato proporre il quesito chiedendo semplicemente di sapere se sia coerente con le disposizioni normative vigenti la possibilità che il Dirigente scolastico eserciti la sua delicata funzione in un giorno in cui il suo rapporto di lavoro sia legittimamente sospeso per effetto di un provvedimento formale, esclusa, naturalmente, l’ipotesi in cui al provvedimento di assenza del Dirigente scolastico titolare faccia seguito il conferimento dell’incarico di reggente ad un altro Dirigente scolastico.

Se ne può dedurre un’ empirica guida operativa , che potrebbe essere così riassunta: poiché la funzione dirigenziale non è scomponibile, ne deriva che, nello stesso periodo di tempo e nella medesima scuola, non possono esservi contemporaneamente due titolari della funzione dirigenziale.

E’ vero che l’ordinamento scolastico francese prevede che nell’organico della singola scuola esistano due Dirigenti; ma sono Dirigenti, questi, ai quali sono state assegnate funzioni diverse, come dimostra il titolo di ajouté – aggiunto -, riconosciuto al secondo Dirigente scolastico.

Da questa constatazione discendono alcune considerazioni. Se il Dirigente scolastico, che sia assente dal servizio per ferie, ritenga necessario, o doveroso, rientrare in servizio per uno o più giorni, per portare a compimento dei procedimenti indifferibili di indole amministrativa o didattica, ben potrà farlo, ma a condizione che formalizzi in qualche modo il suo rientro temporaneo in servizio. Tenendo conto che la collocazione in ferie sarà avvenuta, come prevede il comma 8° dell’art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastica, sottoscritto l’11 aprile 2006, sulla base di una semplice comunicazione al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, al Dirigente scolastico incomberà soltanto l’obbligo di produrre una nuova comunicazione allo stesso Direttore, nella quale dichiarerà, ai sensi del comma 9° del citato art. 16 del predetto CCNL, che ha ritenuto di dover rientrare a scuola “per le impreviste necessità di servizio”. Si tratta di una comunicazione che non ha neppure natura ricettizia, nel senso che non richiede che il destinatario ne prenda formalmente atto.

Similmente potrà accadere per le assenze dal servizio di cui il Dirigente fruisca, nel limite di otto giorni, per la partecipazione a concorsi o ad esami, a corsi di aggiornamento facoltativi, oppure per lutti, per particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni, o per i 15 giorni previsti per chi contragga matrimonio. Neppure per questi casi sono prescritte particolari forme di comunicazione che il Dirigente debba adottare per rientrare temporaneamente in servizio; lo si deduce dalla lettura del comma 2 dell’ art. 22 del citato CCNL, che così si esprime: “Gli eventi di cui sopra (le motivazioni delle assenze dal servizio fruite e la necessità ritenuta dal dirigente di rientrare a scuola, n.d.r.) sono dichiarati agli atti dell’istituzione anche mediante auto-certificazione e comunicati alla Direzione regionale”.

Diverso, invece, è il caso in cui il Dirigente scolastico sia assente dal servizio attivo per ragioni di salute; in tali casi, deve formalizzare l’ intervenuto impedimento a prestare servizio nelle forme che prevedono l’allegazione della certificazione medica che dà legittimità al provvedimento della Direzione generale di collocamento nello stato di assenza.

La sola determinazione del Dirigente scolastico a rientrare in servizio per adempiere ad una funzione necessaria non sarà sufficiente per legittimarne la sua presenza a scuola; sarà doveroso che egli presenti una ulteriore certificazione medica, dalla quale risulti che il rientro in servizio non pregiudica la sua efficienza funzionale. Tanto non soltanto a garanzia dello stesso Dirigente, ma anche a titolo di cautela per l’Amministrazione scolastica, la quale, ove non fosse seguita la prassi appena citata, potrebbe essere chiamata a rispondere delle malaugurate ricadute in uno stato di malattia.

Tanto si afferma in una prospettiva essenzialmente formale.

Restando in tale prospettiva, si potranno esaminare le conseguenze che possono derivare nel caso in cui il Dirigente scolastico, formalmente assente dal servizio attivo per una delle cause sopra citate, allo scopo di avviare o di completare un determinato procedimento amministrativo-contabile non rinviabile, rientri di fatto in servizio, cioè senza osservare il rito della formalizzazione che è stato precedentemente menzionato.

Il provvedimento amministrativo che verrà emanato dal Dirigente probabilmente non apparirà gravato da nessuno dei vizi che lo rendono annullabile. Non vi ricorrerà evidentemente il vizio dell’incompetenza, se si dà per scontato che l’atto emanato dal Dirigente rientra in una delle funzioni previste nel contratto di lavoro che ha sottoscritto davanti al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Ammettendo, poi, che il provvedimento sarà oggettivamente conforme alle norme giuridiche in aderenza alle quali sarà stato emanato, non vi si riscontrerà il vizio di violazione di legge; se, per esempio, quell’atto sia la concessione della dispensa dal servizio per infermità nei riguardi di un dipendente scolastico che abbia superato i periodi di assenza previsti per la conservazione del posto, tale atto non potrà essere censurato neppure per eccesso di potere. Il provvedimento, quindi, non sarà annullabile, né ai sensi dell’art. 21-octies della citata Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede l’annullabilità dell’atto, né sarà annullabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della stessa legge, sempre che non si ravvisi un interesse pubblico all’annullamento d’ufficio.

Non sarà censurabile, quell’atto, neppure nel caso in cui il provvedimento rientrasse fra le materie che il Dirigente scolastico avrà delegato ad uno, od a più d’uno, degli insegnanti della scuola, ai sensi di quanto prevede il comma 5 dell’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (cfr: Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative, il dirigente si avvale della potere che il comma 5 dell’art. 25 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 gli dà per delegare specifici compiti a docenti della scuola), perché quella delega rientra nel novero delle deleghe della sola firma, tipologia, questa, che non sottrae al Dirigente delegante l’originario suo potere di provvedere con proprio atto finale sulla materia delegata, in quanto la responsabilità dell’intero procedimento resta, in ogni caso, in capo al medesimo Dirigente.

Tanto detto, resta da esaminare se alla fattispecie in esame si possa applicare il broccardo latino: Lex vetat fieri, sed, si factum sit, non rescindit, poenam infert ei qui fecit, che si riferisce ai casi in cui, non potendosi annullare radicalmente, per esigenze prioritarie di tutela del terzo incolpevole, gli effetti di un atto compiuto in violazione di norme giuridiche, l’ordinamento prevede che si irroghi una sanzione personale a colui che ha compiuto l’atto. La valutazione, in tal caso, spetterebbe al citato Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che non potrebbe non tener conto che, fra gli obblighi che l’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastica pone al Dirigente, vi è quello di organizzare la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidatogli.

Riferimenti normativi

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza scolastica dell’11 aprile 2006

Legge 7 agosto 1990, n. 241

DLgs. 30 marzo 2001, n.165

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