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Incidente occorso ad un alunno: il personale della scuola può essere citato civilmente dai genitori?

Analisi della normativa alla luce dell’articolo 2048 del codice civile

Abstract

Il terzo comma dell’art. 2048 del codice civile esclude che, in caso di malaugurato danno, occorso ad un minore, il genitore dell’alunno possa chiamare in causa civile, direttamente, il personale della scuola. L’insegnante ed il personale non insegnante, tenuti alla vigilanza sull’alunno, potranno essere chiamati in causa, in sede civile, soltanto dall’Amministrazione scolastica, che avrà il diritto di rivalersi su di loro nel caso in cui  siano stati giudicati colpevoli di dolo o colpa grave. 

Nel corso del 2018, un ragazzino undicenne,  frequentante la prima classe di una scuola secondaria di primo grado, a conclusione delle lezioni è uscito, da solo, dal cancello esterno della scuola per raggiungere il pullman del Comune, che lo avrebbe riportato a casa. Ma si è verificata una fatalità: il ragazzo è stato travolto da una motocicletta prima di poter salire sul pullman.

I genitori si sono rivolti al Tribunale civile del capoluogo provinciale, chiedendo che venisse pronunciato l’obbligo della scuola di risarcire il danno conseguente alla disgrazia occorsa al figlio. 

Lo hanno fatto dopo che una delle due sezioni penali dello stesso Tribunale aveva rilevato dagli atti processuali che, al momento della disgrazia,  il ragazzo non era accompagnato da nessuno mentre lasciava il perimetro della scuola, né da insegnante né da bidello, né dall’autista del pullman.

Il Tribunale penale ha concluso il processo, avviato d’ufficio, dichiarandolo improcedibile per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale civile adito, poi, dai genitori,  ha preso atto che la Sezione penale dello stesso Tribunale, nella parte motivazionale della sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del processo, aveva rilevato  che il regolamento interno della scuola frequentata dal ragazzino prevede che l’insegnante debba accompagnare gli alunni e consegnarli personalmente all’autista del pullman, evitando, così, che restino senza vigilanza alcuna sino al momento in cui non vengano presi in consegna dallo stesso autista.

Questa circostanza, rilevata, si ripete, nella motivazione della sentenza di improcedibilità emessa dal Tribunale penale, ha indotto il Tribunale civile a condannare al risarcimento del danno il Comune, il Ministero dell’istruzione (ciascuno per il 40 % del totale) e, insieme, per il restante 20 %, l’insegnante di classe del ragazzino ed il Dirigente scolastico.

La Corte d’assiste ha confermato, poi, la sentenza civile di primo grado; la Corte di cassazione, infine, con ordinanza, ha posto il crisma definitivo al processo civile, confermando le condanne inflitte in primo ed in secondo grado.       

Da alcuni insegnanti è stato chiesto a Scuola & Amministrazione quali effetti potrà avere quella decisione della Cassazione sulla loro serenità di persone cui compete la vigilanza sui minori a scuola.

Come si è scritto sopra, i magistrati hanno condannato il personale della scuola al risarcimento del danno perché hanno accertato che il professore della classe frequentata dal povero ragazzino aveva violato una norma contenuta nel regolamento della scuola. Quel regolamento prevede che l’insegnante debba accompagnare l’alunno ed affidarlo al personale addetto al trasporto.

Orbene, il regolamento interno della scuola dove sono in servizio gli insegnanti che hanno redatto il quesito non contiene una simile previsione.

Questo silenzio,  però, non è una circostanza che possa costituire una sorta di liberatoria degli obblighi di vigilanza degli insegnanti e del personale della scuola obbligati alla vigilanza degli alunni minori; alla base di tali obblighi, infatti, vi è l’art. 2043 del codice civile, il quale così dispone:

Qualunque fatto  doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Orbene, non vi è alcun dubbio che l’omessa vigilanza dell’insegnante sull’alunno minore è un fatto ingiusto, perché egli, stipulando il contratto con la scuola, assume l’obbligo di vigilare sui minori; sicché è doveroso prendere atto che, se mancasse al suo dovere istituzionale di vigilanza sui minori frequentanti la scuola, egli commetterebbe un atto ingiusto, passibile di responsabilità civile.

Vi è poi un’altra disposizione che si aggiunge a quella già citata: è l’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che così recita:

“Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente. 

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.
Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.
        

La disposizione appena trascritta esclude che, in caso di malaugurato danno occorso ad un minore frequentante la scuola, il genitore dell’alunno possa chiamare in causa, in giudizio civile, direttamente il personale della scuola. L’insegnante ed il personale non insegnante, tenuti alla vigilanza sull’alunno, potranno essere chiamati in causa soltanto dall’Amministrazione scolastica, che avrà il diritto di rivalersi su di loro nel caso in cui  siano stati  giudicati colpevoli di dolo o di colpa grave.

Riferimenti normativi

Art. 2048 del codice civile

Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312

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