La cumulabilità di incarichi nell’amministrazione scolastica
Il docente collaboratore del DS può assumere anche funzioni strumentali al POF?di Fabio Scrimitore
Abstract
L’autore del quesito chiede se è legittimo un parere espresso dal Collegio dei docenti dell’istituto in cui presta servizio: secondo il predetto Collegio, il docente designato dal Dirigente scolastico come suo collaboratore nell’attività amministrativa e gestionale non può assumere funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. È giusto che i due ruoli vengano considerati non cumulabili?
L’autore del quesito ha segnalato che il Collegio dei docenti della sua scuola ritiene incompatibile l’attribuzione di una delle funzioni strumentali al docente collaboratore del Dirigente scolastico. Viene sostenuto in tal senso dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) d’istituto. Quali determinazioni deve assumere il Dirigente?
Alla lettera f) del 2° comma dell’art. 88 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, e confermato dal CCNL del 19 aprile 2018, si leggono le seguenti proposizioni:
“Con il fondo di istituto sono, altresì, retribuiti:
I compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL”.
La disposizione appena citata, come è noto, richiama il 5° comma dell’art. 25 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, più volte modificato; fra le due unità di cui il Dirigente può avvalersi, per essere coadiuvato nell’espletamento delle funzioni organizzative e gestionali, viene fatto rientrare l’insegnante tradizionalmente individuato come collaboratore vicario.
È necessario che si consideri la specificità della funzione di collaboratore vicario.
La prassi consente ancora di rivolgersi a tale insegnante con il vecchio titolo di vicario, ma giuridicamente tale titolo è stato disapplicato dall’Amministrazione ministeriale; lo è stato da quando, davanti al Giudice ordinario, alcuni docenti incaricati di tale funzione vicaria hanno preteso che fosse loro attribuita l’indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, prevista dall’art. 69 del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola, sottoscritto il 4 agosto del 1995, che si trascrive:
“Art. 69 – Indennità di funzioni superiori e di reggenza
- Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”.
Oggi, in nessuna disposizione è dato leggere che il Dirigente scolastico può nominare un suo vicario generale, ma, ai sensi delle disposizioni su citate (art. 88, comma 2, lettera f), del CCNL del 29 novembre 2007 e, prima ancora, art. 25, 5° comma, del Decreto legislativo n. 165 del 2001), può soltanto delegare a due insegnanti funzioni di indole organizzativa o gestionale
Questa considerazione, peraltro, va correlata – e valutata nella sua compatibilità – con gli atti formali della successiva evoluzione legislativa, rappresentata dalla legge sulla Buona scuola (Legge n. 107 del 13 luglio 2015) che, al comma 83 dell’art. 1, prevede che il dirigente scolastico “può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Non v’è chi non ravvisi la necessità di individuare la relazione esistente fra questa disposizione della legge sulla Buona scuola e le due disposizioni del penultimo dei sopra citati capoversi, che, si ripete, assegnano al Dirigente scolastico la possibilità di delegare a due soli insegnanti funzioni organizzative e gestionali.
Ceteris verbis, ci si può chiedere: il Dirigente potrà avvalersi della collaborazione di massimo 10 insegnanti della scuola per lo svolgimento di attività organizzative e didattiche, ai sensi della Legge n.107/2015, ed inoltre gli sarà lecito delegare le stesse funzioni a due altri docenti, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Decreto legislativo n. 165/2001?
Alla domanda si potrà rispondere correttamente appellandosi all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, le famose Preleggi anteposte al Codice Civile, il quale, in tema di abrogazione di leggi, così recita:
“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”.
Orbene, il comma 196 dell’art.1 della Legge n. 107/2015 dispone che: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.
Tale disposizione sembrerebbe potenzialmente idonea a sottrarre efficacia al citato art. 88 del CCNL del 2007 e, conseguentemente, all’analoga disposizione del comma 5 dell’art. 25 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, almeno per quel che riguarda l’art. 88 del CCNL, che conferisce al Consiglio d’istituto la funzione di disporre la corresponsione di compensi “a non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico si avvalga nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tanto potrebbe essere sostenuto perché il comma 83 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, nell’assegnare al Dirigente il potere di incaricare 10 insegnanti della scuola a collaborare con lui, precisa che: “Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Siffatta conclusione non è condivisibile. Si può invece validamente sostenere che resta ancora in pieno vigore il suddetto comma 2 dell’art. 88 del CCNL del 2007, oltre che, ovviamente, il comma 5 dell’art. 25 del Decreto legislativo n. 165 del 2001; il Consiglio di istituto, perciò, potrà continuare a compensare i due insegnanti incaricati dal Dirigente a coadiuvarlo nelle predette attività organizzative e gestionali
Lo si sostiene considerando che la disposizione del comma 83 dell’art.1 della Legge n. 107/2015 disciplina un contesto fattuale diverso da quello regolamentato dal citato art. 88 del CCNL del 2007, talché non si potrà affatto affermare che la vecchia norma del 5°comma dell’art. 25 del Decreto legislativo n. 165/2001, insieme con la disposizione della lettera f), comma 2°, del CCNL del 2007, sia stata abrogata dal comma 83 della legge sulla Buona scuola.
Tale comma 83, infatti, si limita a dare una disciplina organica al fenomeno della prevedibile presenza nell’organico di fatto dell’eccedenza, in moltissime scuole, di insegnanti di discipline non contemplate dai piani di studio delle medesime istituzioni, generata dalla più volte richiamata legge sulla Buona scuola, che ha introdotto l’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, il quale, come è noto, è stato attuato non sempre in corrispondenza delle puntuali, specifiche richieste delle singole scuole, ma in dipendenza della prioritaria necessità governativa di ridurre le lunghissime graduatorie ad esaurimento.
Il comma 83, in sostanza, ha concesso ai Dirigenti scolastici degli istituti con un consistente organico del potenziamento dell’offerta formativa di impegnare in attività di collaborazione non soltanto i relativi insegnanti, ma anche quelli con maggiore esperienza professionale, a condizione, naturalmente, che tale collaborazione non comportasse oneri per la finanza pubblica.
È perfettamente coerente con questa congettura ritenere che la nuova legge non abbia ridotto il valore precettivo della previsione della tante volte citata lettera f) del comma 2° dell’art. 88 del CCNL del 2007, che, si ripete ancora, assegna al Consiglio di istituto il potere di deliberare la corresponsione di compensi ai due insegnanti delegati dal Dirigente a collaborare con lui, svolgendo attività organizzative e gestionali.
Correlativamente resta pienamente efficace l’ultima proposizione della norma contrattuale appena citata, che dichiara non cumulabili i compensi deliberati dal Consiglio di istituto per i due collaboratori del Dirigente con quelli degli gli insegnanti che il Collegio dei docenti designa per lo svolgimento delle funzioni strumentali al POF.
Riflettendo, poi, sull’ultima proposizione che si legge nel testo che descrive il caso in esame (“Quali determinazioni deve assumere il dirigente?”), si potrà osservare che i tempi per il conferimento delle funzioni strumentali al POF e quelli per l’assegnazione delle funzioni di collaborazione con il Dirigente per l’esercizio di competenze organizzative e gestionali sono diversi.
Il Collegio, infatti, deve designare i docenti incaricati delle funzioni strumentali al POF entro il 15 settembre; il Dirigente scolastico, invece, per prassi consolidata, assegna gli incarichi di collaborazione diretta agli insegnanti da lui stesso individuati prima dell’inizio dell’anno scolastico; la tradizione ammette che, per il cordiale rispetto che normalmente si porta verso il personale insegnante che acquisisce la titolarità in una determinata scuola dal 1° settembre, per trasferimento, nuova nomina, utilizzazione ed assegnazione provvisoria, le new entry vengano accolte nella scuola prima ancora che lo stesso Dirigente abbia conferito gli incarichi di collaborazione organizzativa e gestionale del nuovo anno.
La sapienza professionale del Dirigente gli potrà suggerire di far conoscere ai nuovi collaboratori in pectore che l’incarico che intende conferir loro non è cumulabile con lo svolgimento della funzione strumentale al Piano dell’offerta formativa. Nell’atto, con il quale assegnerà formalmente il predetto incarico, il Dirigente inserirà una clausola, in cui preciserà che la sua accettazione impegnerà il docente a non presentar domanda per il conferimento di funzione strumentale al POF.
Riferimenti normativi
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018
CCNL Comparto Scuola 4 agosto 1995Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165Legge 13 luglio 2015, n.107Disposizioni sulla legge in generale

