Didattica in presenza
Quale diritto a frequentare in presenza per gli studenti i cui genitori lavorino entrambi?
Di Fabio Scrimitore
Abstract
Se entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative in orario antimeridiano, il figlio può partecipare alle lezioni in aula, invece che a quelle a distanza? In verità i loro impegni di lavoro possono essere ritenuti comuni alla generalità delle famiglie italiane e non costituiscono una condizione prevista dall’ordinamento come eccezione alla norma che, in determinati periodi di pandemia, prescrive l’obbligo della didattica da remoto per limitare i contagi. Quindi, che cosa dovrà fare il DS?
Alla richiesta di entrambi i genitori – impegnati in attività lavorative in orario antimeridiano – affinchè il figlio partecipi alle lezioni in aula, invece che a quelle a distanza, il Dirigente di una scuola secondaria di primo grado ha dato risposta negativa perché i loro impegni di lavoro possono essere ritenuti comuni alla generalità delle famiglie italiane e non costituiscono una condizione prevista dall’ordinamento come eccezione alla norma che, in determinati periodi di pandemia, prescrive l’obbligo della didattica da remoto per limitare i contagi.
Il quesito proviene dal Dirigente d’un istituto di istruzione secondaria di primo grado che opera in una cittadina d’ una delle sei province a sud dell’Ofanto; Dirigente al quale si è rivolto un avvocato che, adeguandosi allo stile professionale consueto in quelle terre assolate di luce meridiana, ha concluso così la sua richiesta:
“…riservando, in caso di reiterato rigetto, ogni azione a tutela degli interessi del minore”.
Gli interessi che l’avvocato intende tutelare erano stati espressi, qualche tempo fa, al Dirigente scolastico predetto dai genitori di un alunno di seconda classe di scuola secondaria di primo grado, i quali avevano chiesto che il figliolo venisse ammesso a frequentare le lezioni in aula, anzichè davanti al computer domestico del tinello familiare, perché i loro impegni lavorativi escludevano che almeno uno dei due potesse esser presente in casa nelle ore in cui il figlio doveva partecipare alla didattica a distanza.
La richiesta avanzata dai genitori dello studente era stata rigettata dal Dirigente scolastico con una motivazione che, sostanzialmente, rappresentava un esempio di quella sorta di sofisma in cui si può incorrere quando si presupponga implicitamente dimostrata la stessa tesi che s’intenda dimostrare; infatti, il Capo di istituto si era limitato a comunicare verbalmente ai genitori che era impossibile accogliere la loro istanza, riservandosi di specificare per iscritto i motivi del diniego.
L’avvocato, invece, si era dilungato nell’esporre le ragioni che, a suo giudizio, davano diritto allo studente di partecipare alle lezioni in classe, anzi vi aveva aggiunto una qualificazione penalistica, facendo presente al Dirigente che un malaugurato, nuovo rigetto della richiesta avrebbe potuto esporre i due genitori all’accusa del reato di “abbandono di minore”.
A beneficio dei lettori non pugliesi sarà doveroso dare atto che non vi è stata molta consonanza fra le misure che il Governo nazionale, in primis, ed il Presidente della Giunta Regionale del Tacco d’Italia, in seguito, hanno emanato per prevenire o, meglio, per ridurre il pericoloso trend che il Covid, specialmente nella sua variante inglese, sta avendo nella regione. La stampa nazionale, poi, non ha mancato di sottolineare tale scarsa consonanza, richiamando l’attenzione generale dei lettori sul maggior rigore che il Presidente regionale ha saputo imporre per ridurre il pericolo del contagio nelle aule scolastiche, privilegiando l’estensione della didattica a distanza e concedendo la frequenza in presenza agli alunni, i cui genitori l’avessero richiesta.
Significativa, ai fini della chiarezza dell’esposizione del quesito in esame, è l’Ordinanza n. 58, che il Presidente della Regione Puglia aveva emanato il 24 febbraio 2021, appena due giorni dopo che il TAR di Puglia aveva sospeso la precedente, omologa Ordinanza n.56, sempre del Presidente regionale.
Con tale sua ultima ordinanza, il Presidente regionale aveva confermato il principio generale secondo il quale tutte le scuole, a cominciar dalle sezioni dell’infanzia sino alle classi degli istituti del II ciclo, incluse le classi dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.), avrebbero dovuto adottare la didattica a distanza.
L’ordinanza dispone, peraltro, una deroga al predetto principio generale, autorizzando i Dirigenti scolastici ad attivare classi per la frequenza in presenza:
a. degli studenti frequentanti classi il cui piano di studi preveda la frequenza di laboratori;
b. degli studenti che versino in situazioni certificate di disabilità o che presentino Bisogni Educativi Specifici, accertati;
c. degli alunni delle scuole dell’infanzia, dei C.P.I.A., delle istituzioni scolastiche del ciclo primario, i quali, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.
Questo principio è stato esteso anche agli istituti di istruzione del II ciclo, ma con un limite massimo di presenze effettive in classe non superiore al 50 % dei componenti. In sostanza, le aule dei licei, degli istituti tecnici e dei professionali non potranno accogliere un numero di studenti per classe superiore al 50 %; il restante 50 % sarà impegnato nella didattica a distanza.
Soltanto incidentalmente potrebbe essere tollerata dalla cordialità dei lettori un’osservazione che potrebbe risultare utile ai redattori di testi normativi per la scuola.
La citata Ordinanza n. 58 della Regione Puglia usa una terminologia che va liberata da un profilo di lieve problematica semanticità, in relazione all’espressione “scuole del ciclo primario” che si legge nel testo. L’ultima riforma del sistema nazionale dell’istruzione, come è noto, ha sostituito con l’aggettivo “primaria” l’antico nome della scuola elementare, che ancora compare sul frontespizio di tanti austeri edifici scolastici sotto il pennone del Tricolore, incontrando, peraltro qualche disapprovazione nella categoria degli over ’80, che ha lasciato nelle scuole elementari tanta parte del suo cuore. Ad una prima lettura, quell’espressione fa ritenere che l’intenzione dell’ autore dell’Ordinanza n. 58, che traspare dalle parole ciclo primario, ha voluto riferirsi tanto alle classi dell’attuale scuola primaria, quanto a quelle della vecchia scuola media.
Ma l’uso dell’aggettivo “primario”, che qualifica il sostantivo “ciclo”, potrebbe far pensare, seppure marginalmente, che il Presidente della Giunta Regionale si sia riferito soltanto alla scuola primaria, escludendo, perciò, la secondaria di primo grado.
Il linguista considererebbe a ragione che quel dubbio non può sussistere, dal momento che il lettore attento deve far prevalere il significato del sostantivo, rispetto a quello dell’aggettivo. L’espressione “ciclo primario”, quindi, può comprendere sia la scuola primaria che quella secondaria di primo grado.
Conclusa l’ estemporanea digressione, si può tornare al quesito, prendendo atto di quanto il Consiglio di Istituto aveva deliberato per adeguare l’organizzazione della scuola alle sopra citate disposizioni, impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la sua precedente Ordinanza n. 56.
Con apprezzabile cura, il Dirigente scolastico aveva tenuto in debito conto quel che prevede l’art. 9 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; il comma 4 del suddetto articolo assegna al Consiglio di Istituto, fra le altre, la funzione di deliberare
“i criteri generali relativi alla formazione delle classi ed all’adattamento delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali”.
Orbene, il 22 febbraio scorso quell’organo collegiale, su richiesta del Dirigente scolastico, aveva deliberato che l’ammissione alla frequenza in presenza doveva essere concessa quando ricorressero:
- particolari e documentate difficoltà di carattere tecnico che impedissero oggettivamente la svolgimento delle lezioni a distanza;
- certificati motivi di salute per i quali il prolungato utilizzo del P.C. domestico risultasse controindicato;
- particolari condizioni ambientali (spazi limitati e presenza di più persone che utilizzassero contemporaneamente il P.C.) che non consentissero la regolare partecipazione dell’alunno alle lezioni a distanza.
Così enunciando i predetti criteri generali, il Consiglio di Istituto aveva cercato di individuare i casi in cui il Dirigente scolastico avrebbe potuto accogliere le richieste di frequenza in presenza; in sostanza, il C.di I. aveva esplicitato quali situazioni personali degli alunni potessero ritenersi incluse nella sintetica proposizione che si legge nella predetta Ordinanza – ragioni non diversamente affrontabili – per ammettere alunni alla frequenza in presenza, liberandoli, quindi, dall’obbligo della partecipazione alla didattica da remoto.
Queste premesse consentono di rispondere al quesito proposto, e lo si può fare affermando che la tesi dell’avvocato sembra mancare delle specifiche motivazioni che sarebbero state necessarie per consentire al Dirigente scolastico di ritenere che quelle addotte dall’avvocato potessero essere annoverate fra le ragioni non diversamente affrontabili, che la predetta Ordinanza n. 58 ha ritenuto necessarie affinchè la scuola possa ammettere l’alunno alla frequenza in aula. Per esserne convinti è sufficiente tener conto che, da quanto si sia potuto conoscere dal contesto della scuola dalla quale il quesito proviene, almeno 25 famiglie avevano richiesto l’ammissione in aula dei figli, con la motivazione che entrambi i genitori erano impegnati in attività lavorative nelle ore antimeridiane e che, per tale ragione, non avrebbero avuto alcuna possibilità d’essere presenti in casa durante le ore dedicate alla didattica a distanza.
Sarebbe stato problematico per il Dirigente scolastico sostenere con successo che l’impegno lavorativo in contemporanea dei genitori al mattino costituisse ragione non diversamente affrontabile, dal momento chetale impedimento, almeno in via teorica, può essere superato ricorrendo a qualche forma di collaborazione domestica, cioè ad una delle tante iniziative alle quali ricorre la maggior parte delle famiglie, quando le condizioni del contagio pandemico lo consentano; l’onerosità che comporta, poi, il ricorso a collaboratrici domestiche ad horas non è un oggettivo ostacolo per la famiglia, almeno sino a quando i genitori non dimostrino al Dirigente che le loro finanze non lo consentono.
Al di là delle predette considerazioni di merito, la cui sostenibilità forse non resisterebbe ad un’analisi più approfondita di quella consentita in questa sede, si può ritenere che nel contesto sinora rappresentato vi sia una situazione che è dirimente per confermare la legittimità dell’ originaria decisione del Dirigente di non accogliere la richiesta dei due genitori dell’alunno in questione.
Le deliberazioni che il Consiglio di Istituto assume, ai sensi del già citato comma 4 dell’art. 9 del Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994 in materia di “adattamento delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali”, sono vincolanti per il Dirigente scolastico, almeno fino a che egli non dimostri, con adeguata motivazione, che la deliberazione collegiale sia macroscopicamente illegittima.
Ne consegue che i criteri generali che il Consiglio di Istituto aveva deliberato il 22 febbraio 2021, individuando le tre categorie di alunni che potevano essere ammessi alla didattica in presenza, costituiscono un limite alla discrezionalità con la quale il Dirigente deve valutare l’eventuale ammissione in aula degli alunni, tenendo conto che essa potrà essere disposta soltanto per gli studenti che, per ragioni di salute, per problemi ambientali o per motivi tecnici, non possono seguire le lezioni dallo schermo di un computer.
L’impegno lavorativo antimeridiano dei genitori all’esterno dell’abitazione non rientra in nessuno dei tre casi deliberati dal Consiglio di Istituto. Tale conclusione potrà essere rappresentata al su citato avvocato di famiglia, il quale poi, mantenendo fede al preavviso formulato a conclusione della sua istanza – di esperire, in caso di rigettomdella sua istanza, ogni azione a tutela degli interessi del minore -, si potrà rivolgere al competente Tribunale Amministrativo, contestando la decisione del Dirigente scolastico, conforme alla pretesa illegittima deliberazione del Consiglio di Istituto.
Lo spirito collaborativo, che normalmente anima le relazioni interorganiche nella scuola, suggerisce che il Consiglio di Istituto debba essere sollecitamente informato dell’esito di questa istanza, come di altre omologhe richieste genitoriali che non siano state accolte.
RIFERIMENTI NORMATIVI

