La risoluzione del rapporto di lavoro per infermità
Una sentenza della Corte di Cassazione è la base di partenza per una riflessione sulle norme che disciplinano l’assenza temporanea o permanente del lavoratore per malattia Di Fabio Scrimitore AbstractUna docente non di ruolo, in servizio in una scuola elementare, dopo essere stata giudicata inidonea all’insegnamento per motivi di salute è ricorsa alla Corte di Cassazione per chiedere di essere comunque impiegata nella scuola, anche in un ruolo diverso. Il responso della Suprema Corte genera, absit injuria verbis, delle considerazioni.
Il Dirigente scolastico d’un Istituto Tecnico Industriale intitolato ad Enrico Fermi ha manifestato una certa perplessità leggendo la Sentenza n. 22664, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione a conclusione dell’udienza del 7 marzo 2018. In tale autorevole decisione si fa distinzione fra l’istituto giuridico della dispensa dal servizio per infermità, previsto dall’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (il vecchio statuto degli impiegati civili dello Stato), ed il quasi identico istituto giuridico della risoluzione del rapporto di lavoro per malattia, contemplato dal comma 4 dell’art. 23 del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola, entrato in vigore il 4 agosto 1995; il testo della predetta norma contrattuale è stato ripreso pedissequamente dai successivi omologhi Contratti collettivi di lavoro della scuola, l’ultimo dei quali, stipulato il 19 aprile del 2018, non lo ha minimamente modificato.
La perplessità del Dirigente non si è tradotta in un quesito, ma in una riflessione che, per la sua singolare eleganza intellettuale, non può non generare interesse professionale tanto nei Dirigenti scolastici quanto nei Direttori dei servizi generali ed amministrativi, oltre che, naturalmente, negli stessi insegnanti. Lo si dice perché i due istituti giuridici, almeno ad un primo approccio interpretativo, disciplinano la medesima fattispecie concreta, rappresentata dal caso del docente, incaricato a tempo indeterminato, che non può continuare a prestare servizio allorché sia stato dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi lavoro proficuo per motivi di salute.
I procedimenti previsti dai due istituti sono anche sostanzialmente identici, ma non sotto il profilo formale; quei due procedimenti differiscono per la loro diversa indole giuridica: la dispensa dal servizio per infermità, infatti, è un istituto che rientra nell’ambito del diritto pubblico e, in specie, del diritto amministrativo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro per malattia appartiene alla diversa sfera del diritto privato.
È bene, intanto, precisare che il procedimento di dispensa dal servizio per infermità, che, si ripete, è stato previsto dall’art. 71 del vecchio Statuto del 1957, impegna il Dirigente ad avviarne il correlativo rito amministrativo soltanto nel caso in cui l’insegnante superi il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità.
Il 4° comma dell’art. 23 del CCNL, invece, pretende che si avvii il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente scolastico, tanto nel caso in cui egli abbia superato il periodo massimo previsto per l’infermità, quanto nel caso in cui, a seguito dell’accertamento disposto tramite la competente commissione medica, il dipendente sia stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi lavoro.
L’esperienza amministrativa che gli operatori scolastici hanno maturato dal 4 agosto 1995, giorno, questo, in cui è entrato in vigore il già citato primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – che ha dato attuazione alla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, previsto dalla Legge-delega n. 421 del 1992 –, fa ritenere che l’istituto giuridico della dispensa dal servizio per infermità, per la sua indole chiaramente pubblicistica, sia stato abrogato dalla nuova disciplina contrattualizzata del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Per inciso, si potrà ricordare che, da quella data, la vecchia denominazione di rapporto di servizio pubblico è mutata in quella di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.
Questa certezza degli operatori scolastici appare dissonante con la conclusione che i Magistrati della Suprema Corte di Cassazione hanno espresso nella sentenza sopra citata, proclamando che all’insegnante incaricato a tempo indeterminato, il quale sia stato dichiarato permanentemente inidoneo per malattia a qualsiasi lavoro proficuo, si deve applicare l’articolo 71 del vecchio Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957, con la conseguente, necessaria adozione del procedimento di dispensa dal servizio per infermità, e non del quasi analogo procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per malattia, previsto dal 4° comma dell’art. 23 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola.
I Giudici di legittimità hanno fondato la suddetta decisione sul terzo comma dell’art. 23 del già menzionato CCNL-Scuola, entrato in vigore, come si è scritto, il 4 agosto 1995. Si riportano i tre commi del citato art. 23, nella cui rubrica si legge: Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
- In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e 63, comma 1.
- Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 23, commi 1, 2 e 3.
- Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Si avverte qui il dovere morale di premettere alle proposizioni che seguono il broccardo absit injuria verbis – con cui, in udienza, l’avvocato esclude prudentemente che le sue parole possano apparire offensive ai loro destinatati in toga – per liberare da ogni velo di irriverenza verso la Suprema Corte le considerazioni che stanno per essere formulate.
Un noto principio di tecnica ermeneutica insegna che, con le parole che compongono la rubrica – che si legge sotto ognuno degli articoli che compongono una legge e che un tempo veniva scritta con caratteri di color rosso (ruber in latino) –, il legislatore aiuta l’interprete a dare ai diversi commi dell’articolo l’interpretazione compatibile con il senso deducibile dalla rubrica.
Orbene, la rubrica del citato art. 23 preannuncia che i successivi commi sono diretti a disciplinare i procedimenti prescritti per i casi di infortunio sul lavoro e per quelli di malattie dovute a causa di servizio.
Restando, ratione necessitatis, sullo stesso tema, il 3° comma dell’art. 23 non può che riferirsi al procedimento che interessa il dipendente, il quale sia stato dichiarato inidoneo a prestare servizio per infortunio sul lavoro o per malattia generata da causa di servizio. Il relativo procedimento resta quello previsto dall’art. 71 del vecchio D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Conseguentemente, non può non ritenersi armonicamente coerente con il 3° comma sostenere che il rinvio al suddetto art. 71 possa riferirsi anche ai casi in cui il dipendente sia stato dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi lavoro proficuo per malattia non dipendente da causa di servizio. Quest’ultima fattispecie concreta corrisponde esattamente alla fattispecie astratta che si legge nel citato comma 4° dell’art. 23 del suddetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 4 agosto 1995.
L’art. 20 del CCNL-Scuola del novembre 2007, confermato dall’ultimo CCNL, offre la possibilità di trarre un’argomentazione che supporta appieno l’applicabilità dell’istituto della risoluzione del rapporto di lavoro all’insegnante che sia stato dichiarato, per malattia, inidoneo permanentemente a qualsiasi lavoro proficuo.
I commi 1 e 2 del predetto art. 20 corrispondono quasi integralmente ai corrispondenti commi 1 e 2 del più volte citato art. 23 del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Non altrettanto può dirsi per il 3° comma del citato articolo del CCNL-Scuola del 2007 – ancora in vigore -, che si ritiene utile riportare integralmente affinché sia raffrontato con il citato 3° comma del CCNL del 1995:
“Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, ed anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.
Confrontando questa disposizione con quella contenuta nel 3° comma del citato art. 23 del CCNL del 1995, si constaterà che non vi compare più il rinvio all’art. 71 del vecchio Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957. È, questa, la prova che l’istituto pubblicistico della dispensa dal servizio è stato abrogato dal quasi analogo istituto privatistico della risoluzione del rapporto di lavoro per malattia.
Tutto quel che è stato sopra rappresentato è tratto dal contesto del procedimento che un’insegnante non di ruolo di scuola elementare aveva avviato davanti agli organi della giurisdizione ordinaria (Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, Corte d’Appello e Suprema Corte di Cassazione), per vedersi riconosciuto il diritto di essere utilizzata in compiti diversi dall’insegnamento, dopo che la competente commissione medica l’aveva giudicata inidonea all’insegnamento per motivi di salute.
Nel richiedere d’essere sottoposta al giudizio della predetta commissione medica di verifica, l’insegnante aveva dichiarato di avvalersi della disposizione contenuta nell’art. 514 del Testo unico delle leggi della scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, il quale dispone: “Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale”. La richiesta dell’insegnante aveva almeno due profili di singolarità.
In primis, il suo status di incaricata a tempo determinato; in secondo luogo, il fatto che l’inidoneità all’insegnamento riconosciutale non era permanente, ma soltanto temporanea: poco più di un anno. Sicché, dinnanzi ad un giudizio medico del genere, l’amministrazione scolastica aveva adottato il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il procedimento giudiziario si è concluso a sfavore della docente, nei cui riguardi è rimasto pienamente efficace il provvedimento di dispensa dal servizio.
Fonti normative
Sentenza Corte di Cassazione Sezione Civile, 24 settembre 2018, n. 22664
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 71
C.C.N.L. Scuola, 4 agosto 1995
C.C.N.L. Scuola, 29 novembre 2007
C.C.N.L. Scuola, 19 aprile 2018, art. 23
Legge 23 ottobre 1992, n. 421
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n.297, art. 514

