Il fine non giustifica il mezzo
Può bastare un’e-mail ordinaria per sollevare il docente da un obbligo contrattuale, qual è la partecipazione al Collegio dei docenti?
Abstract
Il dirigente scolastico autore del quesito ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un professore, assente ingiustificato alla riunione del Collegio dei docenti. L’insegnante sostiene di aver inviato una comunicazione via e-mail, comunicazione mai ricevuta dall’Istituto scolastico di appartenenza. Al di là dei disguidi tecnologici, bisogna tener presente che la partecipazione al Collegio è un obbligo contrattuale, dal quale non si può essere dispensati, se non per validi motivi.
All’appassionato animatore di concerti cittadini di musica rap, salito sulla cattedra di musica d’una scuola secondaria di primo grado della provincia tanto cara alla vezzosa Pisana di Ippolito Nievo, era stata contestata l’assenza alla riunione del Collegio dei docenti, fissata per il 1° febbraio 2019, con all’ordine del giorno: “Esame dell’opportunità di integrare i criteri generali, espressi all’inizio dell’anno scolastico, per la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica con la quale i Consigli di classe sono chiamati a verificarne l’efficacia, in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati”.
Nell’atto di contestazione dell’addebito disciplinare, il dirigente scolastico aveva fissato al 28 febbraio l’udienza, nel corso della quale il professore-musicista avrebbe potuto addurre motivazioni idonee a farsi scagionare dalla preoccupante accusa di assenza ingiustificata, magari facendosi assistere da un legale di sua fiducia o da un preparato sindacalista.
Non ritenendo di dover vestire supinamente gli inconsueti panni dell’accusato, il docente di musica aveva fatto ricorso alla sua competenza linguistica, componendo in data 27 febbraio una lettera cartacea, nella quale aveva esposto le argomentazioni a sua discolpa. Aveva, poi, allegato alla lettera la stampa di una schermata di posta elettronica ordinaria, nella quale si leggeva che, il giorno immediatamente precedente la data fissata per la riunione del Collegio dei docenti cui non aveva partecipato, cioè il 31 gennaio, aveva chiesto al Dirigente scolastico di essere autorizzato ad assentarsi.
Con quanto è stato appena descritto, il docente riteneva di aver dimostrato l’infondatezza dell’accusa che gli era stata mossa, dal momento che la fotocopia cartacea della schermata attestante l’avvenuta richiesta, in data 31 gennaio, d’essere autorizzato a non partecipare alla riunione del Collegio del 1° febbraio 2019, sarebbe stata sufficiente a scagionarlo.
La predetta lettera, datata 27 febbraio 2019, con la quale il docente aveva addotto le sue giustificazioni alla contestazione di addebito, è stata ricevuta e letta dal dirigente scolastico il 28 febbraio, giorno – lo si ribadisce – fissato per l’udienza di discolpa.
Come si è detto, alla lettera cartacea era stata allegata la citata fotocopia della schermata del messaggio di posta elettronica ordinaria, nel quale si leggeva – si consenta la ripetizione – che il giorno precedente la riunione del Collegio dei docenti, cioè il 31 gennaio, il professore aveva chiesto al Dirigente d’essere autorizzato a non partecipare alla riunione.
La struttura del messaggio inviato aveva destato un interesse particolare nel Dirigente, probabilmente per le non comuni abilità del suo autore in fatto di gestione dei software di posta elettronica.
La sua attenzione era stata attratta, in particolare, dalla struttura del foglio sul quale era stata copiata la schermata di posta elettronica, sulla quale si leggeva che il professore, in data 31 gennaio 2019, aveva chiesto d’essere autorizzato a non partecipare alla seduta del Collegio dei docenti.
Lo spazio del foglio A4 era interamente occupato dalla videata che compare sulla posta del computer quando vi si vogliano vedere le diverse cartelle di posta elettronica: posta in arrivo, posta in uscita, posta inviata, posta eliminata, bozze, ecc.
Nel settore di sinistra della videata appariva, evidentemente sovrapposta in copia (verosimilmente con la tecnica del copia-incolla), la riduzione di un’altra videata, che riproduceva la schermata che compare sul computer quando si fa un clic in corrispondenza di uno dei messaggi di posta elettronica, per conoscere il nome del destinatario, il testo del messaggio e la data di invio.
L’attenzione dell’incuriosito dirigente era stata richiamata da uno dei messaggi di posta elettronica che comparivano sulla schermata di base, nella quale aveva letto l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del suo Istituto comprensivo; vi si leggeva anche l’oggetto (Richiesta di autorizzazione a non partecipare alla riunione del Collegio dei docenti del 1° febbraio 2019), insieme con la data di invio: 28 gennaio 2019
La sorpresa del dirigente era dovuta al fatto che, il 2 febbraio 2019, rispondendo ad una sua precisa domanda, il direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola gli aveva assicurato categoricamente che nessun messaggio di posta elettronica era pervenuto in segreteria da parte dell’insegnante di musica. Un nuovo controllo, effettuato con comprensibile scrupolo dagli assistenti amministrativi il 27 febbraio, aveva confermato, senza ombra di dubbio, che nessuna comunicazione era giunta a scuola da parte del docente-musicista.
La curiosità tecnologica del Dirigente ha generato il quesito con il quale viene chiesto se e come la giustificazione addotta dal professore possa essere favorevolmente accolta dalla scuola a conclusione del procedimento disciplinare avviato.
Accogliendo la richiesta, si è dell’avviso che le argomentazioni ed i dati offerti dal professore non appaiono sufficienti a sgravarlo dalle sue responsabilità. Se ne illustrano le motivazioni.
È notorio che hanno funzione oggettivamente probatoria le comunicazioni inviate al destinatario con raccomandata munita di avviso di ricevimento, oppure recapitate mediante posta elettronica certificata (PEC).
Sulla scorta di quanto affermava il filosofo inglese Guglielmo di Ockham (“Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora”, ossia “sarebbe inutile fare con più ciò che può esser fatto con meno”), la tesi che si è appena espressa è sufficiente per suggerire al dirigente di concludere il predetto procedimento disciplinare con l’irrogazione di una sanzione al docente, in quanto non sembra che costui abbia fornito la prova oggettiva di aver inviato in data 31 gennaio 2019 alla scuola la richiesta di autorizzazione a non partecipare alla riunione del Collegio dei docenti del 1° febbraio successivo.
La prassi seguita dalla rivista, però, spesso si discosta dal rigore scientifico dei filosofi medioevali, perché il redattore della rubrica Quesiti dei lettori propende per conclusioni meno categoriche di quelle proprie dei logici puri, aggiungendo all’argomentazione principale dei corollari conseguenti.
Si può ricordare, pertanto, che per prassi, nelle scuole non si ha la pretesa che le comunicazioni attinenti al servizio debbano avvenire esclusivamente per posta certificata o per raccomandata con avviso di ricevimento. Anche la posta elettronica ordinaria presenta aspetti di oggettività relativa: basti pensare, al riguardo, all’uso dell’opzione “richiedi conferma di lettura”, di cui l’autore di un messaggio di posta elettronica ordinaria è bene che si serva, senza oneri particolari, quando voglia avere la certezza relativa che il destinatario della sua e-mail l’abbia effettivamente ricevuta e letta.
Se il docente, de cuius agitur, avesse voluto usare la prudenza del bonus pater familias facendo ricorso a questa facilissima opzione, probabilmente non sarebbe incappato nelle sgradevoli maglie del procedimento disciplinare, perché avrebbe potuto inviare nuovamente la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dalla riunione del Collegio nel caso in cui avesse riscontrato che non era stata letta dal destinatario.
Ed ancora, sia lecito aggiungere che in nessuno dei tanti ambiti dell’ordinamento scolastico è previsto che la richiesta di esonero da un obbligo di servizio sia di per sé autoesecutiva.
Anzi, quando gli studenti di Giurisprudenza preparano l’esame di diritto amministrativo, apprendono che le autorizzazioni corrispondono ad atti con i quali l’Amministrazione consente al dipendente di svolgere un’attività, il cui esercizio richieda il possesso di particolari requisiti che la stessa Amministrazione deve valutare.
Nel caso dell’insegnante di cui ci si sta interessando, invece, non si tratta affatto di autorizzazione, ma di esonero o di dispensa da un obbligo giuridico che egli ha assunto liberamente, sottoscrivendo il contratto di lavoro.
Il Dirigente non potrà dispensare il docente dall’obbligo contrattuale, se non per una motivazione valida; se lo facesse senza la richiesta motivazione, sarebbe a sua volta censurabile
Ne discende che il professore, il quale si astenga da un obbligo contrattuale sulla base di una semplice richiesta di autorizzazione, cui non abbia fatto seguito alcun riscontro da parte del Dirigente, è censurabile per violazione del contratto individuale di lavoro.
Potrà essere utile un’ultima considerazione.
Quando è accaduto che il redattore di questa nota abbia dovuto rimediare alla mancata ricezione di un suo articolo da parte della redazione di Scuola e Amministrazione, lo ha fatto in maniera estremamente semplice e rapida: ha aperto la cartella di posta elettronica inviata e, con un clic, ha visto apparire sul suo video il messaggio con l’articolo allegato; quindi, ha selezionato l’indirizzo di posta elettronica della redazione e ha cliccato sulla finestrella invia. Sui computer della redazione è comparso immediatamente il messaggio, con la data del giorno del nuovo invio, e non con quella in cui lo stesso messaggio era stato inviato precedentemente.
Sarebbe stato molto più complicato, dal punto di vista tecnologico, inviare la fotocopia del messaggio originario.

